L.R. Emilia-Romagna 13/2021
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Emilia-Romagna disciplina interventi per promuovere e sostenere l’editoria del libro, anche digitale, tramite contributi, iniziative dirette e azioni di internazionalizzazione. Modifica inoltre le leggi regionali n. 18/2000 e n. 7/2020 in materia di beni culturali e patrimonio culturale. I contributi sono subordinati agli atti della Giunta e alle risorse disponibili, inizialmente sul bilancio 2021-2023.
Promozione e sostegno dell’editoria del libro e modifiche in materia di patrimonio culturale
Promozione e sostegno dell’editoria del libro in Emilia-Romagna
La legge definisce un quadro di interventi regionali per sostenere l’editoria del libro, intesa sia in formato fisico sia digitale, riconoscendola come settore rilevante dell’industria culturale e creativa della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è rafforzare la filiera editoriale, favorire innovazione, sviluppo, promozione e internazionalizzazione.
Finalità e ambito degli interventi
La Regione interviene per promuovere la cultura, valorizzare il patrimonio e le identità culturali del territorio e sostenere l’autonomia formativa e culturale, la conoscenza e l’informazione dei cittadini. La disciplina riguarda la filiera creativa, produttiva, distributiva e promozionale dell’editoria del libro, con attenzione anche alla proiezione estera della produzione regionale.
Tipologie di intervento
Gli interventi regionali sono orientati a:
- favorire la crescita e la qualificazione delle imprese, soprattutto piccole e medie, e sostenere nuove attività, occupazione, formazione e sviluppo delle competenze;
- promuovere integrazione di filiera e reti tra operatori, anche con altri settori culturali, per condividere strumenti, dati e competenze;
- sostenere investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, anche con riferimento alle tecnologie per produzione, conservazione, distribuzione, fruizione, accessibilità dei contenuti e gestione dei diritti d’autore;
- valorizzare e internazionalizzare l’editoria regionale, anche tramite fiere, iniziative di comunicazione e promozione;
- diffondere all’estero la produzione editoriale e gli autori emiliano-romagnoli, nonché opere sulla storia e cultura dell’Emilia-Romagna, anche attraverso pubblicazioni in lingua straniera.
Modalità di attuazione e beneficiari
Per attuare gli interventi la Regione può concedere contributi a:
- case editrici con sede legale o operativa nel territorio regionale;
- altri soggetti della filiera editoriale regionale o che contribuiscono allo sviluppo della filiera, anche per internazionalizzazione e promozione all’estero.
La Giunta regionale definisce con propri atti condizioni, requisiti, criteri di concessione, erogazione e revoca, nonché le modalità di domanda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. I contributi sono concessi anche nel rispetto dell’articolo 36 della legge n. 300/1970 sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.
Interventi diretti della Regione
La Regione può realizzare gli interventi anche direttamente, ad esempio mediante:
- organizzazione di iniziative ed eventi;
- sviluppo e acquisizione di sistemi informativi;
- assistenza tecnica;
- studi e ricerche;
- accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione con:
- somme stanziate e finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- numero di domande presentate, accolte, finanziate e risultati ottenuti;
- interventi diretti realizzati e relativi risultati;
- criticità emerse. I beneficiari devono fornire, su richiesta, le informazioni utili alla valutazione.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono coperti con le risorse accantonate nel fondo speciale del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi, il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati secondo la disciplina contabile regionale e statale.
Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
La legge aggiorna la disciplina regionale su biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, soprattutto per allineare i riferimenti ministeriali alla denominazione attuale del Ministero della cultura e per precisare i rapporti con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici. Inoltre:
- tra gli interventi regionali compare la formula relativa ad archivi e musei;
- viene introdotta la possibilità di acquisire beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario per sviluppare le organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020
La nozione di patrimonio culturale viene riscritta in modo più ampio, includendo beni culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici e, più in generale, risorse ereditate dal passato riconosciute dalle comunità regionali come espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi gli aspetti dell’ambiente derivanti dall’interazione tra popolazioni e luoghi. La Regione è inoltre chiamata a gestire e alimentare il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale, definendo programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità statali e degli standard degli istituti centrali competenti.
Entrata in vigore e attualità
La legge è stata promulgata il 21 ottobre 2021 e si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Non contiene una disciplina temporalmente limitata agli esercizi già chiusi, ma prevede finanziamenti iniziali sul bilancio 2021-2023 e una programmazione annuale successiva. Le modifiche alle leggi regionali n. 18/2000 e n. 7/2020 restano operative come aggiornamento permanente della normativa regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 21 ott 2021L.R. Emilia-Romagna 14/2021
- Regolamento · 8 nov 2021R.R. Emilia-Romagna 1/2021
- Legge · 15 nov 2021L.R. Emilia-Romagna 15/2021
- Legge · 26 nov 2021L.R. Emilia-Romagna 18/2021
- Legge · 26 nov 2021L.R. Emilia-Romagna 17/2021
- Legge · 26 nov 2021L.R. Emilia-Romagna 16/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →