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Legge

L.R. Emilia-Romagna 13/2021

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 13/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina interventi per promuovere e sostenere l’editoria del libro, anche digitale, tramite contributi, iniziative dirette e azioni di internazionalizzazione. Modifica inoltre le leggi regionali n. 18/2000 e n. 7/2020 in materia di beni culturali e patrimonio culturale. I contributi sono subordinati agli atti della Giunta e alle risorse disponibili, inizialmente sul bilancio 2021-2023.

Promozione e sostegno dell’editoria del libro e modifiche in materia di patrimonio culturale

Promozione e sostegno dell’editoria del libro in Emilia-Romagna

La legge definisce un quadro di interventi regionali per sostenere l’editoria del libro, intesa sia in formato fisico sia digitale, riconoscendola come settore rilevante dell’industria culturale e creativa della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è rafforzare la filiera editoriale, favorire innovazione, sviluppo, promozione e internazionalizzazione.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione interviene per promuovere la cultura, valorizzare il patrimonio e le identità culturali del territorio e sostenere l’autonomia formativa e culturale, la conoscenza e l’informazione dei cittadini. La disciplina riguarda la filiera creativa, produttiva, distributiva e promozionale dell’editoria del libro, con attenzione anche alla proiezione estera della produzione regionale.

Tipologie di intervento

Gli interventi regionali sono orientati a:

  • favorire la crescita e la qualificazione delle imprese, soprattutto piccole e medie, e sostenere nuove attività, occupazione, formazione e sviluppo delle competenze;
  • promuovere integrazione di filiera e reti tra operatori, anche con altri settori culturali, per condividere strumenti, dati e competenze;
  • sostenere investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, anche con riferimento alle tecnologie per produzione, conservazione, distribuzione, fruizione, accessibilità dei contenuti e gestione dei diritti d’autore;
  • valorizzare e internazionalizzare l’editoria regionale, anche tramite fiere, iniziative di comunicazione e promozione;
  • diffondere all’estero la produzione editoriale e gli autori emiliano-romagnoli, nonché opere sulla storia e cultura dell’Emilia-Romagna, anche attraverso pubblicazioni in lingua straniera.

Modalità di attuazione e beneficiari

Per attuare gli interventi la Regione può concedere contributi a:

  • case editrici con sede legale o operativa nel territorio regionale;
  • altri soggetti della filiera editoriale regionale o che contribuiscono allo sviluppo della filiera, anche per internazionalizzazione e promozione all’estero.

La Giunta regionale definisce con propri atti condizioni, requisiti, criteri di concessione, erogazione e revoca, nonché le modalità di domanda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. I contributi sono concessi anche nel rispetto dell’articolo 36 della legge n. 300/1970 sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Interventi diretti della Regione

La Regione può realizzare gli interventi anche direttamente, ad esempio mediante:

  • organizzazione di iniziative ed eventi;
  • sviluppo e acquisizione di sistemi informativi;
  • assistenza tecnica;
  • studi e ricerche;
  • accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati.

Clausola valutativa

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione con:

  • somme stanziate e finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
  • numero di domande presentate, accolte, finanziate e risultati ottenuti;
  • interventi diretti realizzati e relativi risultati;
  • criticità emerse. I beneficiari devono fornire, su richiesta, le informazioni utili alla valutazione.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono coperti con le risorse accantonate nel fondo speciale del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi, il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati secondo la disciplina contabile regionale e statale.

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

La legge aggiorna la disciplina regionale su biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, soprattutto per allineare i riferimenti ministeriali alla denominazione attuale del Ministero della cultura e per precisare i rapporti con gli istituti e gli organi della tutela statali centrali e periferici. Inoltre:

  • tra gli interventi regionali compare la formula relativa ad archivi e musei;
  • viene introdotta la possibilità di acquisire beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario per sviluppare le organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2020

La nozione di patrimonio culturale viene riscritta in modo più ampio, includendo beni culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici e, più in generale, risorse ereditate dal passato riconosciute dalle comunità regionali come espressione di valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua trasformazione, compresi gli aspetti dell’ambiente derivanti dall’interazione tra popolazioni e luoghi. La Regione è inoltre chiamata a gestire e alimentare il catalogo regionale integrato del patrimonio culturale, definendo programmi e metodologie uniformi per il censimento, nel rispetto delle modalità statali e degli standard degli istituti centrali competenti.

Entrata in vigore e attualità

La legge è stata promulgata il 21 ottobre 2021 e si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Non contiene una disciplina temporalmente limitata agli esercizi già chiusi, ma prevede finanziamenti iniziali sul bilancio 2021-2023 e una programmazione annuale successiva. Le modifiche alle leggi regionali n. 18/2000 e n. 7/2020 restano operative come aggiornamento permanente della normativa regionale.

Testo integrale

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