L.R. Emilia-Romagna 17/2021
MODIFICHE ALL' ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (NORME GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 17/2021 modifica l’art. 3 della l.r. n. 29/2004 sulla organizzazione delle aziende sanitarie, introducendo il Direttore assistenziale tra le figure della direzione strategica (per le sole AUSL) e prevedendo che i direttori siano scelti dagli elenchi regionali di idonei. La Giunta deve inoltre adottare linee guida sugli ambiti di competenza; l’Assemblea controlla i risultati con relazione triennale.
Direzione strategica delle aziende sanitarie e controllo assembleare
Modifiche alla direzione strategica delle aziende sanitarie
La legge regionale Emilia-Romagna n. 17 del 26 novembre 2021 interviene sull’art. 3 della l.r. 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale. La disciplina riguarda la composizione e il ruolo della direzione strategica delle aziende sanitarie, con specifico riferimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Composizione della direzione strategica e nomina dei direttori
La modifica integra le figure della direzione aziendale prevedendo, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, anche il Direttore assistenziale, accanto al Direttore generale, amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari. Il Direttore generale deve nominare queste figure attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle norme vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Competenze e ruolo delle nuove figure
La Giunta regionale è chiamata a emanare specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo delle figure della direzione strategica nell’atto aziendale. Le linee guida servono a inquadrare operativamente le funzioni del Direttore assistenziale e delle altre posizioni dirigenziali interessate dalla modifica.
Controllo assembleare e relazione periodica
La legge attribuisce all’Assemblea legislativa un controllo sui risultati ottenuti in attuazione della disciplina sulla direzione strategica. L’organo assembleare valuta sia i risultati conseguiti tramite le scelte contenute negli atti aziendali sia l’adozione delle figure previste a livello di direzione strategica. A supporto di tale attività, la Giunta regionale deve presentare alla commissione assembleare competente una specifica relazione ogni tre anni.
Ambito territoriale e rilevanza pratica
Il provvedimento ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna e si inserisce nella disciplina del servizio sanitario regionale. Si tratta di una modifica strutturale dell’organizzazione aziendale, priva di un termine finale di efficacia espresso e quindi potenzialmente ancora applicabile per la disciplina della governance sanitaria regionale.
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