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Legge

L.R. Sicilia 13/2008

Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II

Normativa regionaleL.R. Sicilia 13/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana adegua la disciplina della Fondazione Federico II e del Palazzo Reale di Palermo: ridefinisce ambienti, accesso e tariffe, sopprime alcune previsioni obsolete e qualifica la Fondazione, per i Fondi strutturali UE, come ente strumentale/in house regionale. Prevede minori entrate solo per gli esercizi 2009 e 2010, con entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Disposizioni sulla Fondazione Federico II e sul complesso monumentale di Palazzo Reale di Palermo

Disposizioni sulla Fondazione Federico II

La legge regionale siciliana interviene sulla disciplina della Fondazione Federico II e sul quadro organizzativo e patrimoniale connesso al Palazzo Reale di Palermo. Il provvedimento ha portata territoriale esclusivamente regionale e incide su norme già vigenti, ridefinendo alcuni profili organizzativi, partecipativi e finanziari.

Complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo

Il Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana viene individuato come soggetto che seleziona, tra gli ambienti disponibili, quelli da destinare a far parte del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo. Allo stesso soggetto spetta stabilire le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale.

Modifiche alla composizione e alla disciplina della Fondazione

La legge sopprime alcune previsioni contenute nella normativa istitutiva e successivamente modificata della Fondazione Federico II, eliminando riferimenti non più coerenti con l’assetto vigente. In particolare:

  • viene soppressa una lettera del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1996;
  • viene eliminato, nell’articolo 3 della stessa legge, il riferimento ai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati;
  • viene abrogato il comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 15 del 2004, come già modificato dalla legge regionale n. 17 del 2004.

Partecipazione ai Fondi strutturali comunitari

La Fondazione Federico II è equiparata, ai fini della partecipazione alle misure previste dagli strumenti di programmazione e attuazione dei Fondi strutturali comunitari, agli enti strumentali regionali o ai soggetti che operano quali concessionari di servizi in house della Regione. La disposizione serve a consentirne l’inquadramento tra i soggetti ammessi alle relative misure programmatiche e attuative.

Aspetti finanziari

Gli effetti finanziari della legge sono quantificati in minori entrate pari a 150 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010. La copertura è indicata nel bilancio pluriennale della Regione, alla specifica unità previsionale di base e al relativo accantonamento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Trattandosi di una disciplina collegata a specifici assetti organizzativi e a esercizi finanziari già conclusi, il provvedimento è da considerarsi oggi sostanzialmente superato e non più di pratico utilizzo.

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