L.R. Sicilia 11/2008
Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina la realizzazione di campi da golf, qualificando come non edilizi alcuni interventi di sistemazione del terreno e delle aree di servizio, con esclusione di manufatti che creino nuova volumetria. La costruzione è subordinata ad autorizzazione comunale, con possibile conferenza di servizi per acquisire i pareri necessari, anche in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici o ambientali.
Interventi per la realizzazione di campi da golf
Interventi in favore della realizzazione di campi da golf in Sicilia
La legge regionale siciliana disciplina alcuni profili urbanistici e autorizzativi connessi alla realizzazione dei campi da golf, qualificando determinati lavori come interventi non assimilabili a costruzioni e prevedendo un procedimento autorizzatorio semplificato tramite il Comune e la conferenza di servizi.
Ambito di applicazione e definizione di campo da golf
Ai fini della norma, sono considerati campi da golf i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell’attività sportiva connessa al gioco del golf. La disciplina riguarda dunque gli interventi funzionali alla realizzazione di tali impianti nel territorio della Regione Siciliana.
Interventi considerati funzionali alla realizzazione del campo
La legge individua come interventi tipici per la realizzazione dei campi da golf:
- sbancamenti;
- modellazione dei terreni;
- drenaggi;
- impianti di irrigazione;
- formazione del manto erboso;
- formazione di green, tee e bunker;
- realizzazione di laghetti artificiali.
Tali interventi sono espressamente considerati nel quadro della disciplina speciale dettata dalla legge.
Regime urbanistico-edilizio degli interventi
Gli interventi sopra indicati non sono considerati costruzioni ai sensi della normativa regionale richiamata, con la conseguenza che non si applica ad essi la disciplina prevista per le costruzioni dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, salvo il caso di manufatti che comportino nuova volumetria o alterazione di quella esistente, i quali restano comunque assoggettati alla relativa normativa.
Non sono inoltre considerate costruzioni:
- le viabilità di servizio e di accesso alle piste;
- le zone di rispetto;
- i muretti;
- le recinzioni poste a tutela del campo.
Resta fermo che la legge non si applica alle opere che, per dimensioni e caratteristiche strutturali, costituiscano vere e proprie trasformazioni edilizie e urbanistiche per le quali la normativa regionale richieda una specifica autorizzazione o concessione.
Limiti e divieti localizzativi
Gli interventi indicati non possono essere eseguiti nelle zone A dei parchi e delle riserve naturali. La norma quindi esclude espressamente la realizzazione di tali opere nelle aree con il massimo livello di tutela ambientale previsto per parchi e riserve.
Titolo autorizzatorio e competenza comunale
La realizzazione di campi da golf è subordinata al rilascio di un’autorizzazione del Comune nel cui territorio ricade l’opera, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche.
Conferenza di servizi e acquisizione dei pareri
Quando per il rilascio dell’autorizzazione sono necessari pareri di altri enti competenti, il Comune indice una conferenza di servizi per acquisire in un’unica sede:
- intese;
- pareri;
- concessioni;
- autorizzazioni;
- licenze;
- nullaosta;
- assensi comunque denominati.
Alla conferenza partecipano, come componenti, tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici delegati per legge a esprimere pareri di competenza, in relazione alla natura dell’opera.
Regole speciali in presenza di vincoli e autorizzazioni ambientali
Per opere o interventi ricadenti in aree soggette a:
- vincolo paesaggistico;
- vincolo idrogeologico;
- riduzione di superfici boscate;
- siti di importanza comunitaria (SIC);
- zone di protezione speciale (ZPS);
- zone speciali di conservazione (ZSC),
nonché nei casi di progetti soggetti a valutazione di incidenza o ad autorizzazioni preventive di natura ambientale, con particolare riferimento all’uso delle acque freatiche per l’irrigazione dei campi erbosi, si applicano alla conferenza di servizi le disposizioni speciali richiamate dalla legge regionale.
Effetti del parere della conferenza di servizi
Il parere della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altro esame o parere di amministrazioni o organi consultivi, monocratici o collegiali, nonché degli uffici regionali competenti in materia. Il parere favorevole della conferenza costituisce approvazione del progetto.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è immediatamente destinata a essere osservata come legge regionale. Non contiene un termine di efficacia limitato né una disciplina transitoria espressa.
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