L.R. Sicilia 12/2008
Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia i piani di cattura e/o abbattimento controllato per contenere sovrappopolamenti di specie selvatiche o inselvatichite nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Stabilisce competenze degli enti gestori, procedure di autorizzazione e coordinamento con gli uffici faunistico-venatori e con altri soggetti istituzionali. È una norma ancora formalmente in vigore, ma con incisi impugnati non riportati nel testo consolidato.
Controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica nelle aree naturali protette siciliane
Controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica nelle aree naturali protette siciliane
La legge interviene sulle aree naturali protette della Regione Siciliana per fronteggiare situazioni di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o inselvatichite, quando ciò comprometta l’equilibrio ecologico degli ecosistemi. La disciplina si applica ai parchi e alle riserve naturali istituiti dalla Regione.
Ambito di applicazione e presupposti
Gli enti gestori dei parchi e delle riserve devono predisporre piani selettivi di cattura e/o di abbattimento quando si verifichi un sovrappopolamento tale da alterare l’equilibrio ecologico. La finalità è il superamento degli squilibri ecologici accertati nelle aree protette.
Soggetti competenti e attuazione dei piani
I piani di cattura o abbattimento sono svolti su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente parco o dell’ente gestore della riserva. L’attuazione spetta:
- ai soggetti già previsti dalla normativa regionale richiamata;
- al personale degli enti parco e delle riserve, purché munito di licenza per l’esercizio venatorio.
Per garantire l’attuazione dei piani, gli enti gestori stipulano specifici protocolli d’intesa con:
- la ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente;
- l’Istituto zooprofilattico della Regione;
- le ASL territorialmente competenti;
- le associazioni venatorie operanti sul territorio;
- le associazioni ambientaliste.
Contenuto dei piani e autorizzazione regionale
I piani predisposti dall’ente parco o dall’ente gestore della riserva devono indicare almeno:
- la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento;
- la quantità oggetto del piano di cattura o abbattimento;
- le modalità operative;
- il periodo di svolgimento delle operazioni;
- le risorse finanziarie necessarie, da individuare nel bilancio dell’ente o in altre risorse aggiuntive provenienti da altre amministrazioni partecipanti all’attuazione del piano.
I piani sono autorizzati dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla notifica dei piani approvati all’assessorato.
Coordinamento tecnico-scientifico e pareri
Quando il Comitato tecnico scientifico è chiamato a esprimersi sul piano di cattura o abbattimento:
- partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria regionale competente per territorio;
- il Comitato acquisisce comunque il parere di tale rappresentante prima di deliberare.
Se il piano è predisposto dall’ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.
Priorità di finanziamento
All’ente gestore dell’area naturale protetta che abbia predisposto e approvato il piano di cattura o abbattimento delle specie presenti nel proprio territorio è riconosciuta priorità nei finanziamenti:
- da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
- da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica.
Rapporti con la normativa regionale previgente
La legge modifica e integra la disciplina regionale sulle aree naturali protette e sulla gestione faunistica, introducendo regole specifiche per i piani di controllo faunistico nei parchi e nelle riserve. Il testo consolidato richiama anche incisi successivamente impugnati, non riportati integralmente nel corpo normativo consolidato.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è della Regione Siciliana e si applica nel relativo territorio. Pur essendo formalmente pubblicata e vigente, si tratta di una disciplina datata e riferita a procedure di gestione faunistica di aree protette, quindi oggi di utilità pratica limitata; restano rilevanti soprattutto le modifiche normative introdotte nel sistema regionale delle aree protette e della gestione della fauna.
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