Risoluzione n. 99 del 11/11/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la scelta sull’utilizzo dell’eccedenza di credito IVA infrannuale espressa con il modello TR può essere rettificata anche oltre il termine per la presentazione della correzione nei termini, purché non sia stata conclusa l’istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento; la rettifica è comunque preclusa dopo la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Se il credito già chiesto a rimborso viene poi utilizzato in compensazione senza preventiva rettifica, si configura una violazione sanzionabile, ferma la possibilità di ravvedimento operoso.
Facoltà di modificare la scelta tra rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale indicata nel modello TR
Facoltà di variazione della scelta nel modello TR per il credito IVA trimestrale
La risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014 affronta il tema della modificabilità della scelta effettuata dal contribuente con il modello TR in relazione all’eccedenza di credito IVA infrannuale. Il documento prende posizione sulla possibilità di passare da rimborso a compensazione, o viceversa, dopo la presentazione dell’istanza trimestrale, chiarendo i limiti entro cui tale rettifica è ammessa e le conseguenze dell’eventuale utilizzo difforme del credito.
Quesito sottoposto all’Agenzia
L’Ufficio interpellante rappresenta due fattispecie emerse nell’istruttoria di istanze di rimborso trimestrale già presentate nei termini:
- nel primo caso, il contribuente chiede di revocare il rimborso richiesto per utilizzare successivamente il credito in compensazione nella dichiarazione annuale;
- nel secondo caso, l’istanza di rimborso risulta errata perché, nei fatti, il credito è stato già utilizzato in compensazione entro il termine di scadenza del modello TR relativo al trimestre.
In entrambi i casi i rimborsi non sono ancora stati erogati. L’Ufficio osserva che per i rimborsi annuali la revoca è espressamente prevista, mentre per quelli trimestrali la circolare 9/1994 sembrerebbe escluderla, e chiede quindi chiarimenti operativi.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 8, comma 3, del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. La norma consente ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38-bis, secondo comma, del DPR n. 633/1972 di scegliere, in alternativa al rimborso, la compensazione del credito IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Viene inoltre richiamata la modifica apportata dall’articolo 2 del DPR 16 aprile 2003, n. 126, che ha unificato le scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze IVA trimestrali.
Momento in cui si perfeziona la scelta del contribuente
Secondo la risoluzione, con la presentazione del modello TR il contribuente manifesta la propria volontà circa l’utilizzo dell’eccedenza di credito IVA infrannuale. Prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, è possibile rettificare o integrare la scelta mediante una nuova istanza, barrando la casella “correttiva nei termini”.
Possibilità di rettifica oltre il termine ordinario
L’Agenzia afferma che non esiste una norma che sancisca l’immodificabilità della scelta espressa con il modello TR. Ne deriva che la rettifica del modello TR validamente e tempestivamente presentato può essere consentita anche dopo il termine per la presentazione della “correttiva nei termini” (ossia dopo l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).
In particolare:
- il contribuente può modificare la scelta anche oltre il termine ordinario;
- la rettifica è però subordinata alla verifica con l’ufficio territorialmente competente che l’istruttoria non sia già conclusa e che non sia stata validata la disposizione di pagamento;
- se la disposizione di pagamento è già stata validata, la rettifica non è più consentita;
- la modifica da compensazione a rimborso è ammessa solo se il credito non è stato nel frattempo utilizzato in compensazione;
- il nuovo modello TR deve trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA;
- perciò, la rettifica non può essere esercitata dopo la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Utilizzo in compensazione del credito già chiesto a rimborso
La risoluzione affronta anche l’ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione l’eccedenza di credito IVA infrannuale già richiesta a rimborso, senza aver prima presentato una rettifica del modello TR. In tale caso, l’Agenzia ritiene che si realizzi un indebito utilizzo di somme in compensazione.
A sostegno di questa conclusione vengono richiamati orientamenti della Corte di Cassazione, relativi a un caso analogo, secondo cui il contribuente non può utilizzare in detrazione un’eccedenza IVA già chiesta a rimborso senza preventiva revoca della richiesta. In tale situazione, l’esercizio indebito della detrazione integra un omesso versamento di somme dovute all’Erario.
Conseguenze sanzionatorie e ravvedimento
La risoluzione conclude che l’indebito utilizzo in compensazione del credito infrannuale già chiesto a rimborso configura una violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Resta comunque salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Indicazioni organizzative finali
Il documento precisa infine che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 10 nov 2014Risoluzione n. 97 del 10/11/2014
- Risoluzione · 10 nov 2014Risoluzione n. 98 del 10/11/2014
- Risoluzione · 6 nov 2014Risoluzione n. 96 del 6/11/2014
- Risoluzione · 17 nov 2014Risoluzione n. 100 del 17/11/2014
- Risoluzione · 3 nov 2014Risoluzione n. 95 del 3/11/2014
- Risoluzione · 19 nov 2014Risoluzione n. 102 del 19/11/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →