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Risoluzione

Risoluzione n. 97 del 10/11/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione aggiorna l’orientamento dell’Agenzia: l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991 per cause di valore non eccedente 1.033 euro si applica anche alle sentenze dei giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio, superando la precedente prassi restrittiva. Gli uffici devono riesaminare i contenziosi pendenti e, se necessario, rinunciare alla pretesa tributaria, curando anche la posizione sulle spese di lite.

Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse in appello sulle pronunce del giudice di pace

Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze in appello sulle pronunce del giudice di pace

La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, relativo al regime fiscale delle cause dinanzi al giudice di pace. Il documento aggiorna l’interpretazione già fornita con la risoluzione n. 48/E del 18 aprile 2011 alla luce della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta.

Quadro normativo e precedente orientamento

L’art. 46 della legge istitutiva del giudice di pace prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede euro 1.033,00, nonché gli atti e provvedimenti ad esse relativi, siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi dell’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Secondo la risoluzione n. 48/E del 2011, tale agevolazione si applicava soltanto agli atti e provvedimenti del giudizio davanti al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello. Tale interpretazione era fondata:

  • sulla collocazione dell’art. 46 nella legge istitutiva del giudice di pace;
  • sul richiamo alle attività conciliative in sede non contenziosa, ritenute riferibili esclusivamente al giudice di pace ai sensi dell’art. 322 c.p.c.;
  • sul principio secondo cui le norme agevolative fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Intervento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 luglio 2014, n. 16310, e con successive pronunce di identico tenore, ha invece affermato che l’art. 46, nel suo significato ampio, si riferisce genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e consente di ritenere che il legislatore abbia inteso includere nell’esenzione le sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

La Corte ha inoltre precisato che:

  • la collocazione della norma nella legge istitutiva del giudice di pace non è sufficiente a limitarne l’applicazione al solo primo grado;
  • la previsione normativa ha portata omnicomprensiva e coinvolge l’intero sviluppo del procedimento giudiziale attribuito in primo grado alla competenza del giudice di pace;
  • la ratio della disposizione è quella di alleggerire l’utente dal costo del servizio di giustizia per controversie di modesto valore;
  • l’esenzione generalizzata è coerente con il sistema e la norma va applicata secondo il suo tenore testuale, senza ricorrere a interpretazioni analogiche o estensive.

La risoluzione richiama anche il parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato, espresso con nota n. 322080 del 28 luglio 2014, e note analoghe del 22 settembre 2014.

Nuovo indirizzo dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione, l’Agenzia ritiene che il regime esentativo previsto dall’art. 46 della legge n. 374/1991 debba applicarsi non solo agli atti e provvedimenti relativi al giudizio davanti al giudice di pace, ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Di conseguenza, vengono considerate superate le indicazioni di prassi precedenti, in particolare quelle contenute nella risoluzione n. 48/E del 2011.

Indicazioni operative per gli uffici

Le strutture territoriali sono invitate a:

  • riesaminare le controversie pendenti in materia;
  • abbandonare la pretesa tributaria, secondo le modalità di rito e in base allo stato e al grado del giudizio, quando l’attività accertativa sia stata svolta secondo criteri non conformi all’orientamento della Cassazione;
  • valutare l’abbandono solo se non risultino sostenibili altre questioni.

In caso di richiesta di cessazione della materia del contendere, gli uffici devono anche prendere posizione sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi utili a giustificarne la compensazione, salvo che sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

Vigilanza finale

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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