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Risoluzione

Risoluzione n. 102 del 19/11/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti superiori a 516,46 euro si applica non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco che beneficiano del regime fiscale della legge 398/1991. In caso di venir meno dei requisiti, la decadenza opera dal mese successivo.

Obbligo di tracciabilità per enti in regime legge 398/1991, inclusi pro-loco e associazioni senza fini di lucro

Obbligo di tracciabilità per gli enti in regime legge 398/1991

La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riguardo all’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per importi superiori a 516,46 euro. Il documento chiarisce se tale obbligo riguardi esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti ad esse assimilati, oppure anche le associazioni pro-loco e le altre associazioni senza fini di lucro che applicano il regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Quesito posto

Il richiedente chiede chiarimenti su due profili:

  • se l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti di importo superiore a 516,46 euro si applichi a tutti i soggetti che beneficiano della legge n. 398 del 1991;
  • da quando decorra la decadenza dal regime agevolato nel caso in cui venga meno il requisito della tracciabilità.

Posizione dell’istante

L’istante riferisce di aver impartito istruzioni restrittive ai propri uffici territoriali, limitando l’obbligo di tracciabilità alle società e associazioni sportive dilettantistiche e ai soggetti ad esse assimilati in base alla legge n. 350 del 2003, con esclusione di pro-loco e altre associazioni senza scopo di lucro.

A sostegno di tale impostazione, l’istante osserva che:

  • l’articolo 25, comma 1-bis, della legge n. 133 del 1999 estende espressamente alle pro-loco solo il comma 2 della disposizione, e ciò farebbe ritenere che gli altri commi non si applichino automaticamente;
  • il comma 5 dell’articolo 25 menziona soltanto società, enti e associazioni sportive dilettantistiche;
  • analoga lettura deriverebbe dall’articolo 4 del decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473.

Quanto alla decadenza dal regime, l’istante ritiene che, se vengono meno i requisiti, la perdita del regime agevolato decorra dal mese successivo a quello in cui tali requisiti sono venuti meno, in coerenza con la circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, e con il decreto ministeriale 18 maggio 1995, Allegato E, punto 2.

Quadro normativo richiamato

L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 stabilisce che i pagamenti a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti effettuati da questi ultimi, se di importo superiore a lire 1.000.000, pari a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati agli enti oppure con altre modalità idonee a consentire controlli efficaci da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In attuazione di tale norma, il decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 473, articolo 4, disciplina le modalità di effettuazione dei versamenti, comprese:

  • erogazioni liberali;
  • contributi concessi a qualsiasi titolo;
  • quote associative;
  • proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile.

Il decreto ammette, oltre ai conti correnti bancari o postali, anche carte di credito e bancomat. La circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000 precisa inoltre che sono utilizzabili anche altri sistemi, purché consentano controlli efficaci, come gli assegni non trasferibili intestati all’associazione destinataria.

Motivazione della soluzione dell’Agenzia

L’Agenzia sottolinea che la ratio dell’articolo 25, comma 5, è quella di assicurare la tracciabilità delle movimentazioni di denaro per consentire controlli efficaci da parte dell’Amministrazione finanziaria. La disposizione è inoltre collegata espressamente alla possibilità di continuare ad applicare le agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.

Da ciò l’Amministrazione desume la volontà del legislatore di estendere l’obbligo di tracciabilità a tutti gli enti che abbiano optato per il regime della legge n. 398 del 1991, così da garantire la verificabilità delle operazioni per tutti i contribuenti che si avvalgono di tale regime di favore.

Ambito di applicazione soggettivo

La risoluzione afferma che l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica agli enti destinatari della legge n. 398 del 1991, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinatari espressi delle altre disposizioni tributarie riferite alle associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare, la norma si applica:

  • ai soggetti richiamati direttamente dall’articolo 25;
  • ai soggetti cui sono state estese le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, come:
    • le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    • le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • alle associazioni senza fini di lucro;
  • alle associazioni pro-loco.

La ragione dell’estensione è che tali enti sono comunque destinatari del regime fiscale della legge n. 398 del 1991.

Decorrenza della decadenza dal regime agevolato

Sul secondo quesito, l’Agenzia conferma l’impostazione dell’istante: se nel corso dell’anno vengono meno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del regime ordinario decorre dal mese successivo a quello in cui i requisiti sono venuti meno.

Il chiarimento è coerente con:

  • la circolare n. 247/E del 1999, punto 6.9;
  • la circolare n. 43/E del 2000, che ha modificato tale punto;
  • la risoluzione n. 123/E del 2006.

Esito finale

La risoluzione conclude che:

  • l’obbligo di tracciabilità ex articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica anche alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco, se beneficiarie del regime della legge n. 398 del 1991;
  • in caso di perdita dei requisiti, la decadenza dal regime agevolato opera dal mese successivo a quello in cui i requisiti sono venuti meno.

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