Risoluzione n. 95 del 3/11/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per un immobile abitativo acquistato all’asta pubblica, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta di registro versata applicando il criterio del prezzo valore, anche per un atto già registrato, purché l’istanza sia presentata nei termini di decadenza dell’art. 77 TUR. Non è necessaria l’integrazione dell’atto notarile: l’opzione può essere espressa nell’istanza di rimborso.
Prezzo valore per acquisto all’asta pubblica e rimborso imposta di registro
Prezzo valore e rimborso per acquisto di immobile abitativo all’asta pubblica
La risoluzione affronta il caso di un immobile ad uso abitativo acquistato mediante asta pubblica e già registrato con imposta di registro liquidata sul prezzo di aggiudicazione. Il documento chiarisce se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, sia possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta versata applicando il criterio del prezzo valore previsto dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Quesito del contribuente
Il contribuente aveva acquistato con rogito notarile del 21 novembre 2011 un’unità immobiliare destinata a civile abitazione, aggiudicata tramite bando di asta pubblica indetto dal Comune. In sede di stipula aveva richiesto le agevolazioni prima casa di cui alla Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, ma non l’applicazione del prezzo valore.
Il mancato ricorso al prezzo valore era motivato dal fatto che, secondo l’interpretazione allora vigente, tale regime non si applicava ai trasferimenti coattivi o avvenuti a seguito di espropriazione forzata, per i quali la base imponibile veniva determinata ai sensi dell’articolo 44 del TUR sul prezzo di aggiudicazione o sull’indennizzo riconosciuto. L’imposta era quindi stata liquidata su tale base.
Il contribuente chiedeva se fosse possibile:
- ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata;
- farlo senza integrare l’atto di compravendita, limitandosi a una richiesta di rimborso all’ufficio che aveva registrato l’atto.
Posizione del contribuente
L’istante sosteneva di aver diritto al rimborso della maggiore imposta versata, ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale produca effetti anche sui rapporti sorti prima della declaratoria di illegittimità, purché non esauriti.
A suo avviso:
- il termine per chiedere il rimborso, previsto dall’articolo 77 del TUR, non era ancora decorso;
- la mancata richiesta del prezzo valore non derivava da mera dimenticanza, ma dall’affidamento sulla normativa e prassi vigenti al momento dell’atto;
- non era necessaria alcuna integrazione dell’atto, essendo sufficiente un’istanza di rimborso.
Quadro normativo e precedente prassi
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 ha introdotto una deroga al criterio ordinario di cui all’articolo 43 del TUR, consentendo, in presenza di determinati requisiti, di assumere come base imponibile il valore catastale dell’immobile per le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In precedenza, con la risoluzione n. 102 del 17 maggio 2007, era stato chiarito che il prezzo valore non si applicava ai trasferimenti immobiliari avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, ai trasferimenti coattivi, perché per tali fattispecie operava l’articolo 44 del TUR.
Intervento della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 nella parte in cui non riconosceva, per gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze in sede di espropriazione forzata o di pubblico incanto da parte di soggetti non esercenti attività commerciali, artistiche o professionali, la possibilità di chiedere la tassazione sulla base del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131 del 1986, anche in deroga all’articolo 44, comma 1, del medesimo testo unico.
La Corte ha ritenuto non giustificata la discriminazione tra acquisto in libero mercato e acquisto in sede esecutiva o di pubblico incanto, in presenza di una sostanziale omogeneità delle fattispecie.
Recezione del principio da parte dell’Agenzia
L’Agenzia afferma di aver recepito i principi della sentenza costituzionale con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, superando il precedente orientamento della risoluzione n. 102 del 2007. Ne consegue che il sistema del prezzo valore deve applicarsi, ricorrendone le condizioni, anche ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 44 del TUR.
Effetti retroattivi della sentenza e limiti della decadenza
Richiamando la risoluzione n. 2 del 3 gennaio 2005, l’Agenzia ribadisce che una sentenza della Corte costituzionale che dichiari illegittima una norma produce effetti anche sui rapporti sorti prima della declaratoria, salvo quelli esauriti.
Sono considerati esauriti i rapporti per i quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per esercitare i relativi diritti, come nel caso di decorso del termine per chiedere il rimborso delle imposte versate.
Nel caso esaminato, poiché il termine triennale di cui all’articolo 77 del TUR non risulta ancora decorso, la sentenza della Corte costituzionale esplica effetti anche con riferimento all’atto di trasferimento stipulato nel novembre 2011.
Modalità per esercitare l’opzione prezzo valore su atto già registrato
La risoluzione precisa però che l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 subordina l’applicazione del prezzo valore a una richiesta specifica della parte acquirente da rendere al notaio al momento dell’atto. Si tratta quindi di un regime opzionale.
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 145/E del 9 giugno 2009, secondo cui, in relazione a un contratto di permuta già registrato e privo della richiesta, la dichiarazione di voler usufruire del prezzo valore non può essere resa con atto integrativo.
Tuttavia, nel caso in esame la mancata espressione dell’opzione non dipendeva da una scelta del contribuente, ma dal fatto che, al momento del rogito del 21 novembre 2011, la disciplina non consentiva ancora tale opzione per gli acquisti all’asta pubblica, poi ammessa a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.
Per questa ragione, l’Agenzia ritiene che, pur essendo l’atto già registrato, il contribuente possa esercitare l’opzione per il prezzo valore con una dichiarazione contenuta nell’istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata, purché presentata nei termini dell’articolo 77 del TUR.
Esito operativo
A seguito dell’istanza:
- l’ufficio dell’Agenzia deve riliquidare l’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento;
- deve essere liquidato il rimborso della maggiore imposta eventualmente spettante.
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino sull’uniforme applicazione dei principi e delle istruzioni fornite.
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