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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09164/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di alcuni ruoli esattoriali e delle relative cartelle di pagamento riferite a Irpef e altri tributi per gli anni d'imposta 2002 e 2003. Il contribuente aveva dedotto, in sintesi, la prescrizione dei crediti tributari, l'intervenuta prescrizione anche tra la data di asserita notifica delle cartelle e la data di estrazione del ruolo, nonché l'omessa o irrituale notifica delle cartelle. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile in relazione alle contestazioni sulle cartelle, ritenute regolarmente notificate e dunque tardivamente contestabili; era stata inoltre respinta l'eccezione di prescrizione. In appello il contribuente aveva censurato la ritualità delle notifiche e la prescrizione del credito, mentre l'Agenzia aveva sostenuto che l'appellante non avesse specificamente censurato la declaratoria di inammissibilità e che, comunque, la notifica dell'intimazione di pagamento valesse come atto interruttivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile l'appello per difetto di interesse ad agire, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rilevato d'ufficio l'inammissibilità nonostante sul punto si fosse formato giudicato interno, poiché la statuizione di primo grado sulla proponibilità dell'impugnazione non era stata devoluta al giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di appello non poteva dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, essendosi formato giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse ad agire, non essendo stata impugnata la corrispondente statuizione di primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per l'esame del merito dell'impugnazione e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla declaratoria officiosa di inammissibilità.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione di ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto in cassazione per violazione delle norme sul giudicato interno e sui limiti del potere decisorio del giudice di appello.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha inserito nel d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis dell'art. 12, disciplinando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e l'impugnazione diretta del ruolo/cartella in casi tipizzati di pregiudizio.

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, richiamata quale fonte della modifica normativa.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    la norma, come introdotta e poi modificata, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata in presenza di specifici pregiudizi.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024

    richiamato come successiva modifica del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza indicata dall'8 agosto 2024.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024

    indicato per la decorrenza della modifica legislativa.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite sulla legittimità costituzionale della disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite a sostegno della compatibilità costituzionale della disciplina con il diritto di difesa.

  • art. 101 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite in tema di legittimità costituzionale della disciplina processuale sopravvenuta.

  • art. 104 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite sulla costituzionalità della disciplina dell'estratto di ruolo.

  • art. 113 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della riscossione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite, con riferimento anche all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite come parametro convenzionale della legittimità costituzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nei precedenti delle Sezioni Unite con riferimento alla tutela patrimoniale.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel catalogo dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare pregiudizio e quindi legittimare la tutela immediata.

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato in relazione alla cessione d'azienda tra i casi di pregiudizio tipizzati dalla norma sull'impugnazione diretta.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, la sopravvenienza normativa che ridefinisce l'interesse ad agire può applicarsi ai giudizi pendenti, ma non può superare un giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell'interesse ad agire o sulla proponibilità dell'azione.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse non è consentita al giudice di appello quando la decisione di primo grado abbia già espresso, in modo non impugnato, una statuizione positiva sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • L'interesse ad agire è condizione dell'azione a configurazione dinamica e, in assenza di giudicato interno, può essere inciso dallo ius superveniens fino al momento della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, la dedotta violazione delle norme sul giudicato interno e sui limiti della decisione del giudice di merito integra un vizio processuale denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
  • L'impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata richiede, nei casi tipizzati dalla legge, la dimostrazione dello specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo; tuttavia tale disciplina opera nei limiti in cui non sia già coperta da giudicato la questione dell'ammissibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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