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Ordinanza

Ordinanza n. 667/2026 - L'aquila, Sezione 1

per la condanna della Ruzzo Reti s.p.a. al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità precontrattuale, subiti in conseguenza della violazione dei doveri di buona fede e correttezza e per lesione del legittimo affidamento maturato dalle società ricorrenti nell’ambito del procedimento conclusosi con la determinazione prot. n. 42129 del 31 agosto 2022, con cui la Ruzzo Reti s.p.a., preso atto del parere non favorevole espresso dall’ERSI con atto n. 2896 del 10 agosto 2021, ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione, disposta in favore dell’ATI con mandataria Plangreen 2E s.r.l., della procedura aperta finalizzata all’affidamento in concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, degli interventi di efficientamento energetico (mediante realizzazione e gestione degli impianti illuminotecnici LED, sistemi integrati di gestione dei carichi, adeguamenti edili ed elettrici, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici) e di installazione, messa a disposizione e monitoraggio di centrifughe di drenaggio dei fanghi di depurazione nei quattro impianti di depurazione gestiti dalla Ruzzo Reti s.p.a.

Giustizia amministrativa202300331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: determinazione con cui Ruzzo Reti s.p.a. ha annullato d’ufficio l’aggiudicazione della concessione per interventi di efficientamento energetico e sistemi di drenaggio dei fanghi, dopo il parere non favorevole dell’ERSI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti, mandataria e mandante dell’ATI aggiudicataria, chiedono la condanna di Ruzzo Reti s.p.a. al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale. Deducevano la violazione dei doveri di buona fede e correttezza e la lesione del legittimo affidamento maturato durante la procedura di finanza di progetto, conclusasi con l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione disposto il 31 agosto 2022, dopo il parere non favorevole dell’ERSI del 10 agosto 2021. La resistente ha chiesto più volte di chiamare in causa l’ERSI, il cui parere avrebbe costituito la causa esclusiva o una concausa della mancata stipulazione del contratto, e la propria compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda risarcitoria nel merito. Ha disposto, ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 51, comma 1, c.p.a., che Ruzzo Reti s.p.a. chiami in giudizio l’ERSI e Lloyd’s Insurance Company S.A., ritenendo necessario integrare il contraddittorio in considerazione del ruolo attribuito dalla resistente al parere negativo dell’ERSI e della polizza assicurativa. La resistente deve notificare a entrambi, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’ordinanza stessa, il ricorso e la memoria di costituzione del 21 dicembre 2023; la prova delle notificazioni deve essere depositata entro i successivi 15 giorni dal loro perfezionamento. Il giudizio è rinviato all’udienza pubblica del 9 giugno 2027. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, comma 1, e 51, comma 1, del codice del processo amministrativo, ritiene di dover disporre la chiamata in causa

    La disposizione è applicata, insieme all’art. 51, per disporre la chiamata in causa dei soggetti la cui partecipazione è ritenuta necessaria rispetto alla controversia.

  • art. 51, comma 1, c.p.a.

    Il Collegio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, comma 1, e 51, comma 1, del codice del processo amministrativo, ritiene di dover disporre la chiamata in causa

    La disposizione è applicata, insieme all’art. 28, per ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dell’ERSI e della compagnia assicurativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, il giudice può disporre la chiamata in causa di un ente il cui atto o parere sia prospettato dalla parte resistente come causa esclusiva o concausa del danno dedotto, nonché dell’assicuratore rispetto al quale sia allegata una polizza pertinente alla responsabilità controversa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcessioni e partenariato pubblico-privatoResponsabilità precontrattuale della PA
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiResponsabilità precontrattualeLegittimazione e interesse a ricorrere

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