Sentenza del 10/02/2017 n. 3589 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE Trattenute obbligatorie sull'indennità di carica dei consiglieri regionali - Funzione contributiva per la corresponsione dell'indennità di fine mandato - Assoggettabilità a tassazione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999 e 2000, con i quali erano stati recuperati a tassazione i contributi obbligatori trattenuti dalla Regione Molise sull’indennità di carica e destinati al finanziamento dell’assegno vitalizio di fine mandato. Deduceva, da un lato, la tardività degli accertamenti e l’erroneo utilizzo della procedura di accertamento invece del controllo formale; dall’altro, sosteneva che tali trattenute avessero natura previdenziale e fossero quindi deducibili o escluse dalla base imponibile. Contestava inoltre il calcolo del maggior imponibile e la motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ricorso dell’Agenzia a un formale avviso di accertamento, poiché la non deducibilità dei contributi richiedeva un’interpretazione della normativa regionale e non emergeva in modo immediato dal semplice controllo della dichiarazione. Gli avvisi sono stati considerati tempestivi, anche in ragione della proroga prevista dalla normativa sul condono. Nel merito, le trattenute sono state qualificate come somme destinate a finanziare un assegno vitalizio per ex consiglieri regionali, non come contributi previdenziali destinati a prestazioni pensionistiche; pertanto dovevano essere assoggettate a tassazione e non potevano beneficiare dell’esclusione prevista per i contributi previdenziali. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenze di specificità e autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 10
Deduzione degli oneri dal reddito complessivo
La deducibilità degli oneri richiede che essi rientrino tra quelli espressamente previsti dalla norma; un contributo destinato a un assegno vitalizio non è deducibile se non ha natura previdenziale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lett. a)
Contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge
L’esclusione dalla base imponibile opera per contributi aventi effettiva natura previdenziale o assistenziale, non per trattenute destinate a un assegno vitalizio di fine mandato.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 50, comma 1, lett. g)
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Le indennità e gli assegni connessi a cariche elettive sono fiscalmente ricondotti nell’area dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis, 36-ter e 43
Il controllo automatizzato o formale è utilizzabile quando l’irregolarità risulta immediatamente dalla dichiarazione o dalla documentazione; quando occorre interpretare norme e qualificare giuridicamente un onere, è necessario un formale avviso di accertamento, soggetto ai termini ordinari.
Legge regionale Molise n. 10 del 1988, artt. 1, 2 e 3
Le trattenute obbligatorie sull’indennità dei consiglieri regionali finanziano l’eventuale assegno vitalizio spettante dopo la cessazione del mandato; tale finalità non conferisce loro natura previdenziale in senso tributario.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La disposizione ha inciso sui termini dell’attività di accertamento, consentendo di ritenere tempestivi gli avvisi impugnati.
Corte costituzionale, sentenza n. 289 del 1994
L’assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari si distingue dalle prestazioni pensionistiche previdenziali; lo stesso principio è stato applicato agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23793 del 2010
Le trattenute obbligatorie destinate a finanziare assegni vitalizi di cariche elettive non sono contributi previdenziali esclusi dalla tassazione.
Massime di principio
- La qualificazione attribuita da una legge regionale o dalla denominazione formale del versamento non è decisiva: ai fini fiscali occorre verificare la funzione concreta della prestazione finanziata.
- I contributi destinati a un assegno vitalizio connesso a una carica elettiva non sono automaticamente assimilabili ai contributi pensionistici e, in assenza di effettiva natura previdenziale, restano soggetti a tassazione.
- Quando per stabilire la deducibilità di un onere è necessaria un’interpretazione normativa, l’Amministrazione non può limitarsi al controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ma deve notificare un motivato avviso di accertamento.
- Le contestazioni sulla motivazione o sui calcoli dell’accertamento devono indicare con precisione gli elementi dell’atto ritenuti errati; censure generiche o non autosufficienti possono essere dichiarate inammissibili.
- In situazioni analoghe, la distinzione fondamentale è tra prestazione pensionistica basata su un rapporto previdenziale e assegno vitalizio collegato allo status o alla cessazione di una carica: solo la prima categoria beneficia, in linea generale, del regime fiscale riservato ai contributi previdenziali.
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