Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17517 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per 57.145,00 euro e accertato un maggior reddito di 61.346,00 euro, recuperando maggiori IRPEG per 19.430,00 euro, IRAP per 2.429,00 euro e IVA per 5.715,00 euro, oltre a sanzioni e interessi. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la violazione dei termini di durata della verifica fiscale, l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni dei clienti raccolte dalla Guardia di Finanza e l'insufficienza della prova della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla durata della verifica, precisando che il termine di permanenza presso la sede del contribuente è ordinatorio e, comunque, la verifica si era svolta presso lo studio del commercialista. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo delle dichiarazioni extraprocessuali rese dai clienti alla Guardia di Finanza: tali dichiarazioni non costituiscono prova testimoniale, ma elementi indiziari utilizzabili e valutabili insieme agli altri elementi del processo. La sentenza impugnata è rimasta quindi definitiva; non sono state liquidate spese poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva, mentre la società è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, Statuto dei diritti del contribuente

    Il termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è di trenta giorni, prorogabile fino a sessanta giorni.

    Il termine è finalizzato a limitare il disagio arrecato al contribuente, ma ha natura ordinatoria: il suo superamento non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i limiti propri del giudizio di legittimità; la censura motivazionale deve essere specifica e adeguatamente collegata agli atti e alle critiche formulate nei precedenti gradi.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Il ricorrente deve indicare e, nei limiti necessari, trascrivere o localizzare gli atti e i documenti sui quali fonda il ricorso, per consentire alla Corte di verificarne autonomamente la fondatezza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale in senso tecnico; ciò non impedisce tuttavia l'utilizzo di dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa, alle quali è attribuito valore indiziario.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere un diritto, ma nel contenzioso tributario l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi e indiziari dotati di gravità e precisione.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; secondo la sentenza, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento particolarmente preciso e grave, purché adeguatamente valutato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    In materia IVA l'accertamento può essere fondato su presunzioni e su elementi indiziari, comprese le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria, purché valutati logicamente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il superamento dei termini ordinari di permanenza dei verificatori presso il contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, salvo che la legge preveda espressamente tale sanzione.
  • Le dichiarazioni di clienti o terzi raccolte dalla Guardia di Finanza durante la verifica possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari, anche se rese fuori dal contraddittorio e non ripetute come testimonianze in giudizio.
  • Il contribuente può contestare tali dichiarazioni e produrre elementi contrari, comprese dichiarazioni extraprocessuali di terzi; il giudice deve valutarle nel complessivo quadro probatorio.
  • Un accertamento può essere confermato anche sulla base di un singolo elemento indiziario, se ritenuto grave e preciso, senza che siano necessariamente richieste ulteriori indagini dell'Ufficio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia l'insufficienza della motivazione deve indicare con precisione le contestazioni formulate nei gradi precedenti e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La sintetica motivazione del giudice tributario non è di per sé illegittima, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.