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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 20587 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Trattazione e decisione - Frode fiscale rilevante ai fini IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti- Onere della prova - Valutazione nel processo da parte del giudice di merito - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA, il mancato addebito dell'imposta in una fattura e la conseguente infedeltà della dichiarazione annuale relativa al 2002, nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a una frode carosello. La questione centrale riguardava se la F. S.p.A. sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, che il fornitore formale partecipava a una frode IVA. La società ha inoltre contestato la valutazione degli indizi da parte della CTR e la congruità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della F. S.p.A. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla valutazione della prova, giudicando adeguata la motivazione della CTR del Veneto. Gli elementi considerati rilevanti erano, tra gli altri, l'acquisto pressoché totale delle autovetture commercializzate dal fornitore R. e la prestazione, in suo favore, di una fideiussione bancaria da 1.000.000 di euro. Tali circostanze consentivano di ritenere dimostrata la conoscenza, o almeno la conoscibilità, della frode. Sono state confermate anche le sanzioni, compreso l'aumento del 25% applicato per la continuazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    In materia IVA, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Per le imposte dirette, analogamente, l'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle singolarmente e nel loro complesso.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte; nel caso concreto non è stata ravvisata ultrapetizione, anche perché la fideiussione era stata richiamata dalla stessa società.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando gli atti e i termini nei quali le questioni erano state dedotte nei precedenti gradi; la mancata specificazione può comportare l'inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, comma 3, 7 e 12

    Le disposizioni disciplinano la determinazione delle sanzioni e l'aumento per la continuazione; nel caso concreto è stato ritenuto legittimo l'aumento ulteriore del 25%.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La disposizione riguarda gli obblighi di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Corte di Giustizia UE, sentenze Kittel, Mahagében e Dávid, PPUH, Bonik ed Equiom

    Il contribuente non può essere privato della detrazione se non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione IVA.

    Il diritto alla detrazione è tutelato dal principio di neutralità dell'IVA, ma può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare sia l'interposizione del soggetto formalmente indicato in fattura sia la conoscenza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario.
  • La prova della consapevolezza può essere presuntiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi, specifici, gravi, precisi e concordanti, valutati dal giudice sia singolarmente sia nel loro insieme.
  • Il contribuente non è tenuto a svolgere indagini illimitate sulla struttura interna o sulla regolarità fiscale del fornitore; tuttavia, quando emergono anomalie commerciali, deve effettuare verifiche ragionevoli e proporzionate alla propria professionalità.
  • Possono costituire indici di frode prezzi anormalmente bassi, margini ridotti, canali paralleli, pagamenti anomali, intermediari privi di adeguata struttura, rapporti reiterati con soggetti-cartiera e una posizione commerciale particolarmente stretta con il fornitore.
  • La mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e della contabilità non dimostra da sola la buona fede, poiché tali elementi possono essere presenti anche in operazioni fraudolente.
  • Una volta forniti dal Fisco indizi idonei a far sorgere il sospetto della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile secondo le circostanze concrete.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la propria decisione, la diversa lettura degli indizi è inammissibile.

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