Circolare numero 87 del 19-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica alle sedi gli orientamenti del Ministero del Lavoro sui contratti di formazione e lavoro. In particolare, chiarisce che prestazioni eccedenti l’orario contrattuale sono ammissibili entro limiti e verifiche caso per caso, purché non si vanifichi la finalità formativa del rapporto. Illustra inoltre il coordinamento tra la revoca dei benefici contributivi prevista dalla legge n. 407/1990 e la conversione del contratto prevista dalla legge n. 863/1984, precisando competenze, procedura di diffida, effetti della revoca e conseguenze contributive.
Orientamenti ministeriali su lavoro straordinario e sistema sanzionatorio nei contratti di formazione e lavoro
Contratti di formazione e lavoro: lavoro supplementare e sistema sanzionatorio
La circolare trasmette alle sedi gli orientamenti del Ministero del Lavoro in materia di contratti di formazione e lavoro, con particolare attenzione a due profili: la possibilità di ricorrere a prestazioni eccedenti l’orario contrattuale e il coordinamento tra la revoca dei benefici contributivi e la conversione del rapporto in caso di inadempimenti formativi. L’obiettivo è fornire indicazioni operative vincolanti per l’attività degli Ispettorati del lavoro.
Lavoro eccedente l’orario contrattuale
Il Ministero considera ammissibili, nei contratti di formazione e lavoro, prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario contrattuale, qualificandole come "lavoro supplementare". Tale conclusione si fonda sull’art. 3, comma 5, della legge n. 863/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le norme sul lavoro subordinato in quanto non derogate dalla disciplina speciale.
La circolare precisa che, sul piano tecnico, per "lavoro straordinario" deve intendersi quello eccedente i limiti legali del RDL n. 692/1923, mentre il "lavoro supplementare" è quello che supera il normale orario contrattuale. Nel contesto dei contratti di formazione e lavoro il Ministero ritiene ammissibile soprattutto quest’ultimo, considerando che il rapporto ha natura di negozio a causa mista e non è caratterizzato da una prevalenza assoluta della funzione formativa rispetto a quella retributivo-occupazionale.
Limiti di ammissibilità e ruolo della contrattazione collettiva
L’ammissibilità del lavoro supplementare non è però illimitata. La circolare richiama il fatto che i contratti collettivi nazionali spesso subordinano il lavoro eccedente a condizioni rigorose, come:
- limiti massimi individuali;
- circostanze eccezionali giustificate da esigenze obiettive e di durata temporanea.
Quando la contrattazione collettiva non stabilisca limiti espressi, le sedi devono verificare caso per caso che il ricorso sistematico al lavoro supplementare non determini la sostanziale elisione della finalità formativa del rapporto. Il richiamo è alla necessità di evitare che il contratto di formazione e lavoro venga utilizzato in modo tale da trasformarsi, di fatto, in un ordinario rapporto lavorativo privo dell’elemento formativo.
Rapporto tra finalità formativa e disciplina sanzionatoria
La circolare collega questo profilo anche alla previsione dell’art. 8, comma 8, della legge n. 407/1990, che dispone la revoca dei benefici contributivi in caso di inadempimento agli obblighi di formazione. Ciò conferma che l’elemento formativo resta essenziale e non può essere neutralizzato da un uso costante e sistematico di prestazioni eccedenti l’orario contrattuale.
Revoca dei benefici contributivi e diffida obbligatoria
Sul piano sanzionatorio, la circolare analizza il rapporto tra:
- l’art. 3, comma 9, del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, che prevede la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione in caso di inosservanze;
- l’art. 8, comma 8, della legge n. 407/1990, che introduce la revoca dei benefici contributivi previa diffida da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Il Ministero esclude che la nuova norma abbia abrogato tacitamente la precedente. Le due discipline sono considerate conviventi e coordinate: la diffida obbligatoria opera come condizione di procedibilità per la revoca dei benefici, mentre la conversione del rapporto resta ferma nei casi in cui le violazioni incidano sul contratto in modo tale da giustificare il disconoscimento della specialità del rapporto stesso.
Competenza dell’Ispettorato e presupposti della diffida
La diffida è attribuita in via esclusiva all’Ispettorato del lavoro e può essere esercitata solo quando l’inadempienza sia sanabile. La circolare esclude l’utilizzabilità della diffida quando:
- le violazioni non siano più regolarizzabili, ad esempio perché il contratto è prossimo alla scadenza;
- il contratto sia nullo per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam;
- vi sia illiceità della causa o del motivo, ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.;
- manchino requisiti essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 1325 c.c.
La diffida ha quindi una funzione ripristinatoria dell’ordine giuridico violato e non può essere utilizzata in assenza di una concreta possibilità di regolarizzazione.
Effetti dell’inottemperanza alla diffida
Se il datore di lavoro non ottempera alla diffida, l’Ispettorato dispone la revoca dei benefici contributivi fin dal momento della costituzione del rapporto. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in fatto e in diritto e deve indicare l’importo da versare agli istituti previdenziali.
La revoca può essere impugnata con i normali rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento oppure contestata in sede civile, davanti al giudice del lavoro, nell’ambito dell’eventuale azione promossa dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi.
Esclusione della procedura della legge n. 689/1981
La circolare esclude che il recupero dei contributi dovuti in misura ordinaria, a seguito della revoca, debba seguire la procedura sanzionatoria della legge n. 689/1981. Il motivo è che l’omissione contributiva non si realizza come fatto autonomo, ma come conseguenza del provvedimento amministrativo di revoca. Perciò non ricorrono i presupposti tipici della sanzione amministrativa ordinaria.
Applicazione a tutti i datori di lavoro
Un ulteriore chiarimento riguarda i destinatari della diffida e della revoca: la circolare afferma che tali strumenti si applicano a tutti i datori di lavoro, e non soltanto ai soggetti richiamati dal primo comma dell’art. 8 della legge n. 407/1990. Un’interpretazione limitativa determinerebbe disparità di trattamento e risulterebbe incompatibile con una lettura logica e sistematica della norma.
Distinzione tra revoca e disconoscimento del rapporto
La circolare precisa infine che la revoca dei benefici contributivi non coincide automaticamente con il disconoscimento del contratto di formazione e lavoro e la sua conversione in rapporto ordinario a tempo indeterminato "ex tunc". I due effetti possono anche non sovrapporsi.
In concreto, può accadere che:
- non sia stata svolta la formazione teorica prevista, pur essendo stato regolare l’addestramento pratico in azienda;
- il lavoratore sia stato adibito a mansioni diverse da quelle autorizzate, ma la situazione sia stata ricondotta a regolarità tramite diffida tempestiva.
In questi casi, la sanzione contributiva può operare senza che ciò comporti necessariamente il venir meno dell’intero rapporto speciale, se questo abbia comunque esplicitato i suoi elementi essenziali.
Conclusione operativa
Il messaggio finale della circolare è quello di un equilibrio tra tutela della funzione formativa e salvaguardia degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro. L’attività ispettiva assume un ruolo centrale nel verificare, da un lato, che il lavoro supplementare non snaturi il contratto e, dall’altro, che le violazioni agli obblighi formativi siano trattate secondo la sequenza diffida-revoca prevista dalla normativa vigente.
Punti principali
Lavoro straordinario o supplementare nei contratti di formazione e lavoro
Il Ministero ritiene compatibili, nei contratti di formazione e lavoro, prestazioni eccedenti l’orario ordinario, qualificandole come lavoro supplementare rispetto all’orario contrattuale. Tale ammissibilità si fonda sulla disciplina dell’art. 3, comma 5, della legge n. 863/1984, che consente l’applicazione della normativa generale sul lavoro subordinato salvo deroghe specifiche. Resta però necessario verificare che il ricorso al lavoro eccedente non sia sistematico e non comprometta la componente formativa del rapporto, soprattutto se il contratto collettivo non preveda limiti o condizioni specifiche.
Limiti e verifiche sul ricorso al lavoro supplementare
La compatibilità delle prestazioni eccedenti è ammessa solo nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, previa valutazione concreta del caso. Il Ministero richiama esempi di contratti collettivi che prevedono limiti massimi individuali oppure il ricorso solo in presenza di esigenze eccezionali e temporanee. Se l’utilizzo del lavoro supplementare diventa costante e sistematico, può configurarsi un’ipotesi di elusione della disciplina del contratto di formazione e lavoro, con possibile vanificazione dell’aspetto formativo e richiamo alla fattispecie sanzionatoria dell’art. 3, comma 9, della legge n. 863/1984.
Coordinamento tra revoca dei benefici e conversione del rapporto
La circolare esamina il rapporto tra l’art. 8, comma 8, della legge n. 407/1990 e l’art. 3, comma 9, della legge n. 863/1984. Le due discipline non si escludono a vicenda: la prima introduce la revoca dei benefici contributivi previa diffida in caso di inadempimento agli obblighi formativi, mentre la seconda prevede la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato fin dalla costituzione in caso di inosservanze. Secondo il Ministero, le due norme convivono e operano in modo integrato, con la diffida come condizione di procedibilità per la revoca.
Diffida obbligatoria e casi in cui è ammessa
La diffida, di competenza esclusiva dell’Ispettorato del lavoro, è ammessa solo se le inadempienze risultano sanabili. Non è praticabile quando le violazioni non siano regolarizzabili, ad esempio se il contratto è prossimo alla scadenza o se è nullo per mancanza della forma scritta o per illiceità della causa o del motivo. La funzione della diffida è quella di ripristinare l’ordine giuridico violato, e dunque presuppone la possibilità concreta di sanare l’inadempimento.
Effetti della revoca e modalità di impugnazione
Se il datore di lavoro non ottempera alla diffida, l’Ispettorato dispone la revoca dei benefici contributivi con effetto dalla costituzione del rapporto. Il provvedimento deve essere motivato in fatto e in diritto e deve indicare l’importo dovuto agli enti previdenziali. La revoca può essere impugnata con i normali rimedi amministrativi e giurisdizionali, oppure contestata in sede civile davanti al giudice del lavoro nell’ambito dell’azione per il recupero dei contributi da parte degli istituti previdenziali.
Esclusione della procedura sanzionatoria della legge n. 689/1981
La circolare esclude l’applicazione della procedura di cui alla legge n. 689/1981 per il recupero dei contributi dovuti in misura ordinaria dopo la revoca. Il motivo è che l’omissione contributiva non costituisce un illecito autonomo, ma deriva conseguenzialmente dall’atto amministrativo di revoca. Per questo il recupero segue la logica amministrativa e previdenziale propria del provvedimento dell’Ispettorato, non quella delle sanzioni amministrative ordinarie.
Destinatari della diffida e della revoca
La diffida e la revoca sono ritenute applicabili a tutti i datori di lavoro e non soltanto a quelli indicati nel primo comma dell’art. 8 della legge n. 407/1990. Un’interpretazione restrittiva, limitata ai soli soggetti del primo comma, determinerebbe disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con un’interpretazione logica e sistematica della norma, che considera i commi successivi come specificazione dei benefici previsti in via generale.
Rapporto tra revoca e disconoscimento del contratto
La revoca dei benefici contributivi non comporta necessariamente la conversione automatica del contratto in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato. I due effetti non coincidono sempre, perché può accadere che l’inadempimento riguardi solo una parte del programma formativo, senza incidere in modo tale da giustificare il disconoscimento integrale del rapporto. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di mancata formazione teorica ma regolare addestramento pratico, oppure di adibizione a mansioni diverse da quelle autorizzate ma poi ricondotte a regolarità mediante diffida tempestiva.
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