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Circolare

Circolare numero 86 del 19-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la legge 25 febbraio 1992, n. 208, rende salvi gli importi di fiscalizzazione degli oneri sociali già conguagliati dalle imprese impiantistiche per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991. La disposizione riguarda le imprese industriali o artigiane di installazione di impianti per l’edilizia che applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico e che erano già state ricomprese nella fiscalizzazione prevista per le imprese manifatturiere. Ne consegue l’abbandono delle azioni di recupero avviate in precedenza, salvo i casi in cui la fiscalizzazione risulti indebita per altre ragioni; i ricorsi pendenti devono essere riesaminati e, se accolti, archiviati, altrimenti rinviati con motivazione dettagliata.

Salvezza della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1991

Salvezza della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese impiantistiche

La circolare interpreta l’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 208, precisando gli effetti della norma sulle imprese impiantistiche che avevano fruito della fiscalizzazione degli oneri sociali. L’obiettivo è chiarire l’ambito di applicazione della salvezza prevista dalla legge e disciplinare le conseguenze sui recuperi già avviati e sui ricorsi pendenti.

Ambito di applicazione soggettivo

La disposizione riguarda le imprese industriali o artigiane di installazione di impianti per l’edilizia che applicano i contratti collettivi nazionali del settore metalmeccanico. La circolare sottolinea che tale individuazione prescinde sia dalla classificazione statistica sia dall’inquadramento ai fini previdenziali.

Sono ricomprese le imprese già indicate dalla disciplina precedente e richiamate dalla circolare n. 78 del 22 marzo 1991, alle quali la legge n. 89/1991 aveva esteso, dal 1° gennaio 1991, la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura prevista per le imprese manifatturiere.

Individuazione delle imprese interessate

Le imprese destinatarie sono individuate tramite i seguenti codici:

  • codici ISTAT 1981 503.1 e 503.2;
  • codici ISTAT 1991 45.31, 45.32, 45.33 e 45.34;
  • codici statistico-contributivi 1/4.13.06, 1/4.13.07 e 1/4.13.08;
  • codici di autorizzazione 3N, 3P e 2P.

Effetti sui periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991

La legge 25 febbraio 1992, n. 208, stabilisce che per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.

La circolare evidenzia tuttavia un limite importante: la norma non consente il recupero, da parte delle imprese del settore, degli importi non fiscalizzati per quei periodi. La salvezza opera solo per gli importi già conguagliati.

Azioni di recupero e ricorsi pendenti

In conseguenza della nuova disciplina devono essere abbandonate le azioni di recupero avviate sulla base della circolare n. 78/1991, salvo il caso in cui la fiscalizzazione già operata risulti indebita per ragioni diverse, ad esempio per il mancato rispetto delle condizioni previste nel tempo dalle varie leggi in materia.

I ricorsi giacenti presso la Direzione Generale devono essere restituiti alle Sedi per un riesame alla luce delle indicazioni della presente circolare. Se, dopo il riesame, risultano superati, devono essere archiviati dalle Sedi; in caso contrario, devono essere ritrasmessi con una dettagliata descrizione dei motivi che ne impediscono l’accoglimento.

Punti principali

Ambito soggettivo della norma

La legge si applica alle imprese, industriali o artigiane, che svolgono attività di installazione di impianti per l’edilizia e che applicano i contratti collettivi nazionali del settore metalmeccanico, a prescindere dalla classificazione statistica e dall’inquadramento previdenziale.

Identificazione delle imprese interessate

Le imprese interessate sono individuate dai codici ISTAT 1981 503.1 e 503.2, corrispondenti ai codici ISTAT 1991 45.31, 45.32, 45.33 e 45.34, nonché dai codici statistico-contributivi 1/4.13.06, 1/4.13.07 e 1/4.13.08, con i relativi codici di autorizzazione 3N, 3P e 2P.

Effetto della legge n. 208/1992 sui periodi anteriori al 1° gennaio 1991

Per i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1991 restano salvi e conservano efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme vigenti all’epoca. La norma riguarda solo la conservazione di importi già conguagliati e non introduce un diritto al recupero per chi non abbia operato la fiscalizzazione in passato.

Conseguenze operative sui recuperi e sui ricorsi

Devono essere abbandonate le azioni di recupero richiamate dalla circolare n. 78 del 22 marzo 1991, salvo che la fiscalizzazione già effettuata risulti indebita per altre cause, come il mancato rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia. I ricorsi pendenti presso la Direzione Generale vanno restituiti alle Sedi per un nuovo esame; se fondati alla luce della nuova disciplina, devono essere archiviati, altrimenti devono essere ritrasmessi con una dettagliata esposizione dei motivi ostativi all’accoglimento.

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