Circolare numero 85 del 18-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° gennaio 1992, le retribuzioni minime da assumere per il calcolo del contributo dovuto alla gestione del Fondo di previdenza "Fondo Volo" sono aggiornate secondo la tabella allegata, distinta per qualifica. Le SAP devono avvisare le aziende della navigazione aerea affinché i nuovi minimali siano applicati già nel trimestre in corso, il cui termine di versamento scade il 20 aprile 1992. La tabella riporta gli importi mensili per piloti, piloti in addestramento, piloti collaudatori, tecnici di volo, tecnici di volo in addestramento, tecnici di volo per i collaudi e assistenti di volo, comprensivi delle maggiorazioni previste dalla normativa richiamata.
Minimali retributivi per il contributo al Fondo Volo dal 1° gennaio 1992
Minimali retributivi per il contributo al Fondo Volo dal 1° gennaio 1992
La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 1992, le retribuzioni minime da assumere per il calcolo del contributo dovuto alla gestione del "Fondo Volo". L’adeguamento è effettuato sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita, secondo quanto previsto dall’art. 4, quarto comma, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, richiamata anche dal DM 28 febbraio 1989.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento riguarda le retribuzioni minime mensili da utilizzare come base di calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo di previdenza per il personale della navigazione aerea. La circolare richiama espressamente la precedente n. 290 del 27 dicembre 1991 e rende operativo il nuovo prospetto dei minimali per le qualifiche interessate.
Adempimenti richiesti alle SAP e alle aziende
Le SAP in indirizzo devono inviare alle aziende del settore della navigazione aerea una specifica comunicazione, affinché i nuovi minimali retributivi siano applicati nel calcolo dei contributi già dal trimestre in corso. La circolare segnala che il termine di pagamento di tale trimestre scadrà il 20 aprile 1992.
Tabelle dei minimali retributivi
La tabella allegata individua i seguenti importi mensili, distinti per qualifica e codice:
- Pilota, codice E: 2.775.253
- Pilota in addestramento primi 12 mesi, codice F: 1.748.205
- Pilota collaudatore, codice G: 3.773.080
- Tecnico di volo, codice H: 2.276.449
- Tecnico di volo in addestramento primi 12 mesi, codice L: 1.668.120
- Tecnico di volo per i collaudi, codice M: 1.903.861
- Assistente di volo, codice N: 1.843.820
Maggiorazioni già incorporate negli importi
La nota alla tabella precisa che le retribuzioni riportate sono comprensive delle maggiorazioni previste dal quarto comma dell’art. 4 della legge n. 480/1988, indicate come pari al 7,18% dal 1° gennaio 1990, al 7,80% dal 1° gennaio 1991 e al 6,57% dal 1° gennaio 1992.
Riferimenti normativi richiamati
La disciplina richiamata nella circolare è collegata all’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e al DM 28 febbraio 1989, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 1989. Tali riferimenti servono a inquadrare il meccanismo di aggiornamento automatico dei minimali retributivi destinati al calcolo del contributo dovuto al Fondo Volo.
Punti principali
Aggiornamento dei minimali retributivi
Dal 1° gennaio 1992 le retribuzioni minime su cui calcolare il contributo dovuto alla gestione del Fondo di previdenza indicato in oggetto sono fissate nei valori mensili contenuti nella tabella allegata. L’aggiornamento tiene conto delle variazioni dell’indice del costo della vita ISTAT, in applicazione del quarto comma dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480.
Adempimenti delle SAP e applicazione ai contributi
Le SAP destinatarie della comunicazione devono trasmettere apposita informativa alle aziende del settore della navigazione aerea, affinché i nuovi minimali retributivi siano utilizzati già per il calcolo dei contributi dovuti al "Fondo Volo" nel trimestre in corso. Per tale trimestre il termine di pagamento è indicato nel 20 aprile 1992.
Importi mensili per qualifica
La tabella allegata riporta i seguenti minimali mensili: Pilota, codice E, 2.775.253; Pilota in addestramento nei primi 12 mesi, codice F, 1.748.205; Pilota collaudatore, codice G, 3.773.080; Tecnico di volo, codice H, 2.276.449; Tecnico di volo in addestramento nei primi 12 mesi, codice L, 1.668.120; Tecnico di volo per i collaudi, codice M, 1.903.861; Assistente di volo, codice N, 1.843.820.
Maggiorazioni già incluse negli importi
La nota finale precisa che le retribuzioni indicate nella tabella comprendono le maggiorazioni previste dal quarto comma dell’art. 4 della legge n. 480/1988, pari al 7,18% dal 1° gennaio 1990, al 7,80% dal 1° gennaio 1991 e al 6,57% dal 1° gennaio 1992.
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