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Circolare

Circolare numero 88 del 19-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come determinare l’obbligo contributivo per le imprese di ristorazione e mensa che operano sia per aziende industriali sia per soggetti non industriali, alla luce della legge n. 223/1991 e delle disposizioni richiamate sulla CIG straordinaria e sui contributi di mobilità. Vengono distinti i casi in base alla destinazione prevalente dell’attività e alla tipologia dei dipendenti interessati, precisando che i contributi vanno versati solo per i lavoratori addetti in via prevalente e continuativa presso imprese industriali, secondo specifiche regole di calcolo e adempimenti INPS. La circolare indica inoltre l’apertura di posizioni contributive distinte e i codici da utilizzare in relazione alle diverse fattispecie organizzative.

Contribuzione CIG straordinaria e mobilità per imprese di ristorazione e mensa operanti anche per imprese industriali

Contribuzione per imprese di ristorazione e mensa operanti anche per imprese industriali

La circolare chiarisce l’applicazione degli obblighi contributivi connessi alla CIG straordinaria e ai contributi di mobilità per le imprese di ristorazione e mensa, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991. L’obiettivo è individuare correttamente i lavoratori e le posizioni contributive assoggettati a contribuzione quando l’attività è svolta sia per imprese industriali sia per soggetti non industriali.

Quadro normativo richiamato

Vengono richiamati, in particolare:

  • l’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per il contributo dello 0,90 per cento relativo alla CIG straordinaria;
  • l’art. 7, comma 11, e l’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/1991, per i contributi di mobilità;
  • l’art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che riconduce le imprese del settore ristorazione e mensa al trattamento straordinario limitatamente ai dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo presso aziende industriali.

La circolare precisa che, per effetto delle innovazioni normative, la contribuzione deve essere determinata con riferimento ai soli lavoratori interessati secondo i criteri applicativi già illustrati nelle circolari n. 19 del 25.1.1991 e n. 211 del 9.8.1991.

Criterio di individuazione dei lavoratori e dell’obbligazione contributiva

Il punto centrale del chiarimento è che l’obbligo contributivo non si estende indiscriminatamente a tutti i dipendenti dell’impresa di ristorazione o mensa, ma riguarda soltanto coloro che sono addetti in via prevalente e continuativa all’attività svolta nei confronti di imprese industriali.

La circolare evidenzia che tali imprese possono servire contemporaneamente una pluralità di soggetti appartenenti a settori diversi; per questo motivo la contribuzione va ricondotta alle sole fattispecie rilevanti ai fini della CIG straordinaria e della mobilità.

Fattispecie operative

La circolare individua tre situazioni:

  • Impresa che opera esclusivamente per imprese industriali: la contribuzione è dovuta per tutti i dipendenti.
  • Impresa che opera per imprese industriali e non industriali, con attività principale verso il settore industriale: la contribuzione è dovuta per i dipendenti addetti materialmente in via prevalente e continuativa presso aziende industriali e per tutti i lavoratori dei servizi comuni, quali punti di cottura, approvvigionamento, amministrazione e simili, a prescindere dalla loro collocazione logistica.
  • Impresa che opera per imprese industriali e non industriali, con attività principale verso imprese non industriali: la contribuzione è dovuta solo per i dipendenti addetti in maniera prevalente e continuativa presso imprese industriali, con esclusione degli addetti ai servizi comuni.

Per l’individuazione dell’attività principale, la circolare richiama anzitutto i dati di fatturato.

Base di calcolo e requisito occupazionale

Ai fini degli adempimenti contributivi:

  • il requisito occupazionale va verificato su un arco temporale di sei mesi;
  • il calcolo deve riferirsi all’intero complesso aziendale;
  • i contributi previsti dall’art. 7, comma 11, e dall’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/1991 devono essere calcolati sul monte retributivo complessivo assoggettato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria degli addetti al servizio di ristorazione o mensa presso imprese industriali.

Contributo per CIG straordinaria

Per i lavoratori da considerare addetti in via prevalente e continuativa al servizio di mensa e ristorazione presso aziende industriali, il contributo per CIG straordinaria di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 resta dovuto secondo le categorie e qualifiche individuate nella circolare n. 19 del 25.1.1991.

Adempimenti presso l’INPS e codici da utilizzare

Le imprese che rientrano nelle fattispecie dei punti b) e c) devono richiedere all’INPS l’apertura di distinte posizioni contributive con codice statistico-contributivo 7.07.05:

  • una posizione per gli addetti in modo prevalente e continuativo all’attività nei confronti di enti o imprese non industriali;
  • una posizione, contraddistinta dal codice di autorizzazione 3X, per gli addetti in modo prevalente e continuativo all’attività nei confronti di imprese industriali.

Se l’impresa raggiunge il requisito occupazionale nel semestre precedente considerando la totalità dei dipendenti, ma denuncia sulla posizione relativa alle mense industriali meno di 15 dipendenti, la posizione deve essere contraddistinta anche dal codice 3Y.

Sintesi conclusiva

La circolare fornisce quindi un criterio operativo per separare correttamente, nelle imprese di mensa e ristorazione, la parte di attività e di personale rilevante ai fini della CIG straordinaria e della mobilità, distinguendo tra attività verso imprese industriali e attività verso altri soggetti. Vengono inoltre indicati gli adempimenti amministrativi e i codici INPS necessari per una corretta gestione contributiva.

Punti principali

Ambito e finalità del chiarimento

La circolare interviene per definire l’obbligazione contributiva delle imprese del settore ristorazione e mensa dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 223 del 23.7.1991 al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai correlati contributi per la mobilità. Il problema nasce dal fatto che tali imprese possono operare verso una pluralità di committenti, ma l’intervento straordinario riguarda solo i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo presso aziende industriali.

Soggetti e lavoratori interessati

L’obbligo contributivo per CIG straordinaria e mobilità va riferito esclusivamente ai lavoratori che, secondo i criteri indicati, risultano addetti in via prevalente e continuativa al servizio di mensa o ristorazione presso imprese industriali. Resta ferma l’applicazione dei criteri già richiamati dalla circolare n. 19 del 25.1.1991 e dalla circolare n. 211 del 9.8.1991.

Criteri di imponibilità nei tre casi operativi

La circolare distingue tre fattispecie. a) Se l’impresa appaltatrice svolge servizi di mensa o ristorazione esclusivamente per una o più imprese industriali, la contribuzione è dovuta per tutti i dipendenti. b) Se l’impresa opera sia per imprese industriali sia non industriali, ma l’attività principale è verso il settore industriale, la contribuzione è dovuta per i dipendenti addetti materialmente in via prevalente e continuativa presso aziende industriali e per tutti quelli addetti ai servizi comuni, come punti di cottura, approvvigionamento e amministrazione. c) Se l’attività principale è invece verso imprese non industriali, la contribuzione è dovuta solo per i dipendenti addetti in maniera prevalente e continuativa presso imprese industriali, escludendo gli addetti ai servizi comuni.

Criterio del requisito occupazionale e base di calcolo

Il requisito occupazionale va verificato su un arco temporale di sei mesi e riferito all’intero complesso aziendale. I contributi previsti dall’art. 7, comma 11, e dall’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91 devono essere calcolati sul monte retributivo complessivo assoggettato all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria degli addetti al servizio di ristorazione o mensa presso imprese industriali, secondo le fattispecie descritte.

Contributo per CIG straordinaria

Resta fermo che il contributo per CIG straordinaria di cui all’art. 9 della legge n. 407/90 è dovuto, per i lavoratori individuati come addetti in via prevalente e continuativa al servizio di mensa e ristorazione presso aziende industriali, per le varie categorie e qualifiche indicate nella circolare n. 19 del 25.1.1991.

Adempimenti contributivi e posizioni INPS

Le imprese che rientrano nelle fattispecie di cui ai punti b) e c) devono chiedere all’INPS l’apertura di distinte posizioni con codice statistico-contributivo 7.07.05: una per gli addetti prevalentemente e continuativamente alle attività verso enti o imprese non industriali e un’altra, con codice di autorizzazione 3X, per gli addetti prevalentemente e continuativamente alle attività verso imprese industriali. Se l’impresa raggiunge il requisito occupazionale nel semestre precedente computando tutti i dipendenti, ma denuncia sulla posizione relativa alle mense industriali meno di 15 dipendenti, la posizione deve essere contraddistinta anche dal codice 3Y.

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