Sentenza del 27/01/2016 n. 174 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ICI -AREA EDIFICABILE SOGGETTA A VINCOLO COLTURALE PER IMBOSCHIMENTO - ESENZIONEPER RURALITA' - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’imponibilità ICI dell’area sostenendo che fosse soggetta a un vincolo ventennale assunto nel 1994 verso la CEE per l’imboschimento e che, pertanto, non potesse essere concretamente edificata. Invocava inoltre l’esenzione prevista per i terreni aventi ruralità. La questione riguardava se tale vincolo fosse idoneo a escludere la natura edificabile dell’area ai fini ICI.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’area resta imponibile ai fini ICI perché inclusa nello strumento urbanistico generale come utilizzabile a scopo edificatorio. La qualificazione fiscale di area fabbricabile dipende dal dato oggettivo della destinazione urbanistica, anche se mancano strumenti attuativi, l’approvazione regionale o l’effettiva possibilità immediata di costruire. Il vincolo ventennale per l’imboschimento non elimina tale qualificazione finché l’area rimane compresa nello strumento urbanistico generale come edificabile. Non è stata riconosciuta l’esenzione per ruralità.
Norme richiamate
Disciplina ICI delle aree fabbricabili
Un'area è da considerare comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ai fini ICI è sufficiente che lo strumento urbanistico generale attribuisca all’area una potenzialità edificatoria; non occorre che siano già approvati o adottati i piani attuativi né che l’edificazione sia immediatamente realizzabile.
Interpretazione della nozione di area fabbricabile ai fini ICI
Un'area è da considerare comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
La destinazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico generale prevale, ai fini della qualificazione fiscale, sulle limitazioni derivanti dall’assenza di approvazione regionale o di strumenti urbanistici esecutivi.
Vincolo ventennale per l’imboschimento assunto verso la CEE
Il vincolo negoziale o colturale non è sufficiente a escludere l’edificabilità fiscale dell’area, poiché non modifica il dato oggettivo della sua inclusione nello strumento urbanistico generale come area edificabile.
Massime di principio
- Per l’imposizione sulle aree edificabili rileva principalmente la destinazione risultante dallo strumento urbanistico generale, non l’effettiva edificazione o la concreta disponibilità immediata a costruire.
- L’assenza di piani attuativi, dell’approvazione regionale o di altre condizioni amministrative non esclude automaticamente la natura edificabile ai fini fiscali.
- Un vincolo colturale, ambientale o contrattuale può incidere sul valore venale dell’area, ma non necessariamente elimina la sua qualificazione come edificabile se la destinazione urbanistica resta tale.
- Le esenzioni fondate sulla ruralità richiedono la prova rigorosa dei relativi presupposti e non operano automaticamente per un terreno che, secondo lo strumento urbanistico, possiede potenzialità edificatoria.
- Per contestare l’imponibilità è quindi necessario dimostrare non solo l’esistenza di limitazioni all’uso edificatorio, ma anche che tali limitazioni abbiano eliminato o modificato la destinazione urbanistica edificabile dell’area.
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