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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/24

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2025. — Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims contro Apple Distribution International Ltd e Apple Inc. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Determinazione della competenza territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo di concretizzazione del danno – Azione rappresentativa volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Azione proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili. — Causa C-34/24

Giurisprudenza europea62024CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle azioni rappresentative fondate su condotte anticoncorrenziali realizzate tramite un App Store rivolto al mercato di uno Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno coincide con l’intero territorio di quello Stato quando la piattaforma è specificamente concepita per tale mercato. Di conseguenza, ogni giudice di quello Stato competente per materia può conoscere dell’azione per tutti gli utenti interessati, senza dover individuare il foro del singolo acquirente. La Corte ha così privilegiato prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia, valorizzando anche la natura collettiva dell’azione.

Competenza speciale ex articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 nelle azioni rappresentative per danni da abuso di posizione dominante su piattaforma online: individuazione del giudice territorialmente competente nel mercato di uno Stato membro.

La questione giuridica

Si chiede, in sostanza, come individuare, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il luogo dell’evento dannoso e/o della concretizzazione del danno in una controversia relativa a presunti abusi di posizione dominante e restrizioni della concorrenza realizzati tramite un’App Store online rivolta all’intero mercato di uno Stato membro. In particolare, si domanda se, in un’azione rappresentativa proposta da un ente che tutela interessi collettivi di utenti non identificati ma identificabili, la competenza territoriale possa essere radicata presso un unico giudice dello Stato membro interessato; se rilevi il fatto che la piattaforma sia accessibile in tutto il mondo; se conti la struttura rappresentativa nazionale dell’azione; e se il diritto nazionale possa centralizzare davanti a un solo giudice azioni altrimenti distribuite tra più fori.

Principio di diritto

In una azione rappresentativa per il risarcimento dei danni derivanti da condotte anticoncorrenziali attuate tramite una piattaforma online destinata agli utenti di uno Stato membro, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 attribuisce competenza internazionale e territoriale a ogni autorità giurisdizionale di quello Stato che sia competente per materia, quando il mercato interessato coincide con l’intero territorio dello Stato e il danno consiste nel sovrapprezzo pagato dagli utenti al momento dell’acquisto. Non occorre individuare, per ciascuna vittima non identificata ma identificabile, il luogo preciso dell’acquisto o del danno; la piattaforma virtuale specificamente rivolta a tale mercato consente di considerare il danno concretizzato nell’intero territorio nazionale. La disposizione non osta, inoltre, a norme nazionali che favoriscano la concentrazione del contenzioso davanti a un solo giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articoli 101 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Direttiva (UE) 2020/1828

Competenza territoriale nelle azioni rappresentative antitrust contro una piattaforma online

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal rechtbank Amsterdam, riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 in una controversia promossa da due fondazioni neerlandesi contro Apple per presunti abusi di posizione dominante e intese restrittive connesse alla fatturazione di commissioni eccessive sull’App Store.

Fatti e procedimento principale

Le attrici sono fondazioni di diritto dei Paesi Bassi legittimate, ai sensi del diritto neerlandese, a proporre azioni rappresentative per la tutela di interessi collettivi. Esse chiedono l’accertamento di condotte anticoncorrenziali e il risarcimento dei danni subiti dagli utenti che hanno acquistato applicazioni e prodotti digitali tramite l’App Store NL.

Apple contestava la competenza del giudice adito sostenendo che il fatto dannoso non si fosse verificato nei Paesi Bassi, o comunque non ad Amsterdam. Il giudice del rinvio ha invece ritenuto che il mercato interessato fosse quello neerlandese e che il danno fosse consistito nel sovrapprezzo pagato dagli utenti al momento dell’acquisto.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro del regolamento n. 1215/2012, in particolare:

  • il considerando 15, sul principio generale del foro del domicilio del convenuto;
  • il considerando 16, sui fori alternativi fondati su un collegamento stretto con la controversia;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, quale regola generale;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che consente deroghe solo nelle sezioni da 2 a 7;
  • l’articolo 7, punto 2, sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi. Sono inoltre richiamati gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, nonché la direttiva (UE) 2020/1828, sullo sfondo del regime nazionale delle azioni rappresentative.

Ricevibilità delle questioni

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità. Sottolinea che spetta al giudice nazionale valutare la necessità della domanda pregiudiziale e che le questioni non sono manifestamente irrilevanti, poiché riguardano la competenza territoriale all’interno dei Paesi Bassi dopo che la competenza internazionale era stata già ritenuta sussistente.

Ragionamento della Corte sul foro del danno

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui l’articolo 7, punto 2, va interpretato restrittivamente e autonomamente. Il criterio del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” comprende sia il luogo dell’evento generatore sia quello in cui il danno si concretizza.

Nel caso di danni patrimoniali causati da una condotta anticoncorrenziale, il danno iniziale è quello immediato, mentre le conseguenze ulteriori non bastano a fondare la competenza. Qui il danno iniziale coincide con il sovrapprezzo pagato dagli utenti al momento dell’acquisto delle applicazioni sull’App Store NL.

Poiché il mercato interessato è il mercato neerlandese e la piattaforma è specificamente concepita per tale mercato, la Corte ritiene che il danno si concretizzi nell’intero territorio dei Paesi Bassi, indipendentemente dal luogo fisico in cui ciascun utente si trovava al momento dell’acquisto. Lo spazio virtuale dell’App Store NL è quindi equiparato, ai fini della competenza, all’intero territorio dello Stato membro.

Incidenza della natura rappresentativa dell’azione

La Corte esclude che, nelle azioni rappresentative proposte da un ente che agisce in forza di un diritto proprio a tutela di un gruppo di utenti non identificati ma identificabili, sia necessario individuare per ciascuna vittima il luogo preciso del danno. L’azione non si fonda su crediti ceduti da vittime determinate, ma su un potere autonomo di tutela collettiva.

Questa impostazione consente di preservare l’effetto utile dell’articolo 7, punto 2, evitando una frammentazione della competenza tra molteplici fori locali. La Corte osserva che, data la struttura dell’azione, tutte le autorità giurisdizionali competenti per materia nello Stato interessato presentano un collegamento equivalente con la controversia.

Competenza territoriale e concentrazione del contenzioso

La Corte afferma che, in simili controversie, ogni autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato competente per materia è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere integralmente dell’azione rappresentativa rispetto a tutti gli utenti coinvolti. Ciò è coerente con gli obiettivi di prevedibilità, prossimità e buona amministrazione della giustizia sanciti dai considerando 15 e 16.

La Corte aggiunge che l’articolo 7, punto 2, non osta a norme nazionali che consentano la concentrazione di azioni analoghe davanti a un solo giudice, soprattutto quando il diritto interno non attribuisce la competenza a un giudice specializzato unico.

Dispositivo

La Corte risponde che, all’interno del mercato di uno Stato membro interessato da condotte anticoncorrenziali realizzate tramite una piattaforma online rivolta agli utenti di quello Stato, ogni autorità giurisdizionale di tale Stato competente per materia è competente, sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un ente legittimato a tutelare interessi collettivi di utenti non identificati ma identificabili.

Le questioni relative all’evento generatore del danno e alla compatibilità con una norma nazionale di centralizzazione del contenzioso non sono state esaminate, perché assorbite dalla risposta data sulla concretizzazione del danno.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeresponsabilità antitrustazioni rappresentative dei consumatoripiattaforme digitaliforo del fatto dannoso

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