Corte di giustizia, Ordinanza C-365/25
Order of the Court of 2 December 2025. — Giuliani SpA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-365/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di Giuliani SpA di far ammettere a procedere l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di precisione richiesto, che i motivi di ricorso sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE potesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, cioè se il ricorso sollevasse effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento fossero formulate in modo sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
Principio di diritto
Un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta al filtro dell’articolo 58a dello Statuto può essere ammessa a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo chiaro, preciso e specifico che il ricorso solleva una questione realmente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Deduzioni generiche, critiche sulla valutazione delle prove o asserite divergenze giurisprudenziali non sufficientemente individuate non bastano; in mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione non è autorizzata a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7, paragrafo 1, lettera g)
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51, paragrafo 1, lettera b)
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
Impugnazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di decidere se le impugnazioni possano essere esaminate nel merito, in una controversia di proprietà intellettuale relativa a un marchio UE. La Corte si pronuncia esclusivamente sulla richiesta di autorizzazione a procedere con il ricorso proposto da Giuliani SpA contro la sentenza del Tribunale.
Fatti e procedimento principale
Giuliani SpA ha impugnato la sentenza del Tribunale del 2 aprile 2025, Giuliani v EUIPO – H&H (Swisse), con cui era stato respinto il suo ricorso di annullamento contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2023, adottata nel contesto di un procedimento di nullità tra Giuliani e Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd. L’impugnazione è soggetta al meccanismo di filtro previsto per talune decisioni del Tribunale in materia di marchi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto, che prevede che l’impugnazione non sia esaminata salvo che la Corte la autorizzi perché solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare alla memoria un’apposita richiesta contenente tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire in tempi rapidi. Sullo sfondo, i motivi di ricorso riguardavano l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, oltre al richiamo alla Convenzione di Parigi.
Motivi addotti dalla ricorrente
Giuliani sosteneva che il ricorso sollevasse questioni rilevanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In sintesi, articolava due censure:
- una presunta erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 40/94, sostenendo che un marchio che richiama direttamente un’origine geografica, come la Svizzera, sarebbe ingannevole se i prodotti non fossero effettivamente fabbricati in tale luogo;
- una presunta erronea interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in tema di mala fede, poiché il Tribunale avrebbe richiesto non solo la conoscenza della reputazione dell’indicazione geografica, ma anche l’intenzione di spacciare i prodotti come fabbricati in Svizzera.
Ragionamento della Corte sulla richiesta di autorizzazione a procedere
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve indicare con chiarezza e precisione i motivi di impugnazione, la norma o la giurisprudenza asseritamente violate, la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale e il nesso tra tale errore e l’esito della sentenza impugnata.
La Corte osserva che, quanto al primo motivo, Giuliani si limita a indicare in modo generale gli errori di diritto che imputa al Tribunale, senza spiegare specificamente perché tali critiche solleverebbero una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Inoltre, le sue deduzioni non si confrontano in modo puntuale con la giurisprudenza del Tribunale sulla quale la sentenza impugnata si fonda.
La Corte aggiunge che, nella misura in cui la ricorrente mira a contestare la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, tali doglianze non possono, di regola, costituire da sole una questione significativa per il filtro di ammissibilità. La Corte ricorda anche che eventuali divergenze con la giurisprudenza della Corte di giustizia devono essere individuate con precisione, indicando i punti pertinenti della sentenza impugnata e della decisione asseritamente contrastante, nonché le ragioni concrete per cui il contrasto sarebbe rilevante ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che Giuliani non individua in modo chiaro e preciso i passaggi della sentenza del Tribunale in cui si collocherebbe la pretesa divergenza rispetto alla giurisprudenza della Corte, in particolare rispetto alla sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. In ogni caso, anche un’eventuale divergenza non sarebbe sufficiente, da sola, senza la dimostrazione puntuale della sua rilevanza sistemica.
Decisione e conseguenze
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione a procedere non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, Giuliani è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Il filtro di ammissibilità dell’impugnazione previsto dall’articolo 58a dello Statuto ha natura rigorosa e richiede una dimostrazione concreta, specifica e autosufficiente della rilevanza sistemica delle questioni dedotte; non basta invocare in modo astratto errori di diritto, presunte incoerenze giurisprudenziali o contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio.
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