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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-432/25

Order of the Court of 2 December 2025. — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-432/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammettere l’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio UE "Vagisan". Secondo la Corte, la ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente che le questioni dedotte fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In più, le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto sulla somiglianza dei segni e sul rischio di confusione.

Rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere con l’impugnazione in materia di marchio UE, per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE, relativa alla valutazione del rischio di confusione tra marchi contenenti elementi descrittivi o debolmente distintivi, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170a del regolamento di procedura; in particolare, se il ricorrente abbia adeguatamente dimostrato un errore di diritto nella ponderazione dell’elemento comune "vagi" e un’asserita contraddizione interna della sentenza impugnata.

Principio di diritto

L’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a un marchio UE non è autorizzata a procedere se la domanda non dimostra, con precisione e in modo autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure che si limitano a contestare la valutazione, per sua natura fattuale, della somiglianza tra i segni e del rischio di confusione, o che si fondano su allegazioni generiche di contraddizione con la giurisprudenza senza indicare in modo puntuale le decisioni pertinenti e la portata dell’asserito contrasto, non soddisfano i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170a del regolamento di procedura.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Rigetto dell’autorizzazione a procedere con l’impugnazione in materia di marchio UE

La decisione è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di stabilire se un’impugnazione possa essere trattata, in una controversia concernente la validità del marchio denominativo "Vagisan". La Corte esamina esclusivamente se l’impugnazione presenti una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2025, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 3 settembre 2020. Tale decisione si collocava in un procedimento di nullità promosso da Combe International LLC contro il marchio denominativo "Vagisan" registrato dalla ricorrente.

Quadro normativo applicabile

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale base dell’impugnazione;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che sottopone a filtro le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO;
  • l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di autorizzazione a procedere e il contenuto necessario della stessa;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo al rischio di confusione tra marchi;
  • le disposizioni sulle spese di cui all’articolo 137 e all’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Argomentazioni della ricorrente

La ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione sollevasse una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare sul trattamento degli elementi descrittivi nella comparazione dei marchi composti e sul criterio per valutare il carattere distintivo dei segni complessi. Ha inoltre dedotto, in sintesi, che il Tribunale:

  • avrebbe attribuito un peso eccessivo all’elemento comune "vagi", pur riconoscendone il carattere descrittivo;
  • avrebbe formulato una motivazione internamente contraddittoria, poiché da un lato richiama il minor peso degli elementi debolmente distintivi e dall’altro conclude per una somiglianza visiva e fonetica media fondata proprio su tale elemento;
  • avrebbe così alterato il quadro giuridico applicabile, con ricadute sulla certezza del diritto e sull’applicazione uniforme del diritto dei marchi.

Valutazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano davvero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve individuare con precisione la norma o la giurisprudenza asseritamente violate, l’errore di diritto imputato e il nesso tra tale errore e l’esito della sentenza impugnata.

Quanto alla censura relativa alla valutazione degli elementi descrittivi o debolmente distintivi, la Corte osserva che la ricorrente si limita a richiamare alcune pronunce, senza spiegare adeguatamente la comparabilità delle situazioni né i motivi specifici per cui il preteso scostamento giurisprudenziale porrebbe una questione significativa per il diritto dell’Unione. Il mero richiamo a principi consolidati non basta, soprattutto quando la stessa ricorrente ammette che tali principi possono subire deroghe in presenza di circostanze specifiche.

Quanto alla presunta contraddizione interna della sentenza del Tribunale, la Corte rileva che la ricorrente formula argomenti generici e non indica con precisione le decisioni dell’EUIPO o della giurisprudenza dell’Unione da cui il Tribunale si sarebbe discostato. Anche sotto questo profilo, mancano gli elementi richiesti per dimostrare una questione significativa.

La Corte sottolinea inoltre che le doglianze mirano in sostanza a contestare la valutazione della somiglianza tra i marchi compiuta dal Tribunale nel contesto dell’apprezzamento globale del rischio di confusione. Trattandosi di una valutazione di fatto, tali censure non possono, in ogni caso, integrare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione alle altre parti, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La Corte conferma che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa e puntuale della rilevanza sistemica della questione di diritto sollevata; non sono sufficienti censure generiche sulla ponderazione di elementi descrittivi né contestazioni di meri apprezzamenti di fatto relativi alla somiglianza dei marchi e al rischio di confusione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europearischio di confusioneelementi descrittivi e debolmente distintiviimpugnazioni e filtro di ammissibilitàcosti processuali

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