L.R. Emilia-Romagna 2/2014
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna riconosce il caregiver familiare come risorsa del sistema di welfare e ne disciplina supporto, informazione, coinvolgimento nel PAI, formazione, misure di sollievo, valorizzazione delle competenze e iniziative di sensibilizzazione. Prevede anche un Fondo regionale caregiver e la clausola valutativa triennale. Non contiene una scadenza finale di efficacia, ma alcune misure operano nei limiti delle risorse disponibili.
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare in Emilia-Romagna
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare
La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina il riconoscimento della figura del caregiver familiare e le misure di supporto a suo favore nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L’obiettivo è valorizzare la cura familiare come risorsa di welfare e integrare stabilmente il caregiver nel percorso assistenziale della persona non autosufficiente o comunque bisognosa di assistenza di lunga durata.
Finalità e inquadramento della figura
La Regione riconosce la cura familiare e la solidarietà come beni sociali e tutela il caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza. La legge afferma la necessità di sostenere i bisogni del caregiver in coerenza con quelli della persona assistita, tramite interventi di supporto e integrazione con i servizi pubblici.
Il caregiver familiare è definito come la persona che, in modo volontario, gratuito e responsabile, si prende cura, nell’ambito del piano assistenziale individualizzato (PAI), di una persona cara consenziente non autosufficiente o comunque bisognosa di ausilio di lunga durata. Il riconoscimento non dipende dalla coabitazione, dalla residenza o dal domicilio comune.
Attività del caregiver e ruolo dei servizi
L’aiuto del caregiver può comprendere cura della persona e dell’ambiente domestico, supporto nella vita di relazione, contributo al benessere psico-fisico, aiuto nella mobilità e nelle pratiche amministrative, oltre all’integrazione con gli operatori dei servizi assistenziali.
Nello svolgimento di tali attività il caregiver può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura. I servizi sociali comunali e quelli delle Aziende sanitarie devono riconoscerlo come elemento della rete del welfare locale e assicurargli sostegno e affiancamento.
Informazione, consenso e coinvolgimento nel PAI
I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e previo consenso dell’assistito o di chi ne esercita la tutela, devono fornire al caregiver informazioni complete sulla condizione della persona assistita, sui bisogni di cura, sulle prestazioni accessibili e sulle risorse territoriali utili.
AUSL, distretti, Comuni e Regione promuovono inoltre iniziative di informazione e orientamento, incluse guide informative su servizi e iniziative pubbliche e private di sostegno.
Il caregiver, dopo l’informazione ricevuta, può aderire liberamente e consapevolmente al ruolo di supporto e può chiedere o accettare supporti formativi e forme di integrazione con i servizi. L’impegno può essere rivisto tramite tempestiva revisione del PAI.
Per favorire il mantenimento della persona assistita al domicilio, il caregiver deve essere coinvolto attivamente, previo consenso, nella valutazione, definizione e realizzazione del PAI, assumendo gli impegni concordati nel piano stesso. Il PAI deve esplicitare il contributo del caregiver, le attività svolte, le prestazioni e i supporti che i servizi si impegnano a garantire, anche per fronteggiare urgenze e prevenire rischi per l’assistito e per il caregiver.
Interventi di supporto e misure economiche
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere azioni di sostegno al caregiver nell’ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, anche tramite il supporto a Comuni e AUSL.
Sono previste o favorite diverse misure, tra cui:
- sostegno economico tramite assegno di cura e interventi per l’adattamento domestico, anche per assistiti domiciliari seguiti da caregiver familiari;
- accordi con compagnie assicurative per premi agevolati su polizze per infortuni o responsabilità civile collegate all’attività di cura;
- intese con le associazioni datoriali per una maggiore flessibilità oraria, al fine di conciliare lavoro e cura;
- programmi di aggiornamento per operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sulla valorizzazione del caregiver e sulla relazione con esso.
Supporti assicurati da Comuni e AUSL
Comuni e AUSL, sempre nei limiti delle risorse disponibili, devono garantire al caregiver:
- informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi;
- formazione e addestramento per il corretto svolgimento dell’attività di cura;
- supporto contro isolamento e burnout, anche tramite reti solidali, supporto psicologico e gruppi di auto mutuo aiuto;
- individuazione del responsabile delle cure nell’ambito del PAI;
- soluzioni condivise per le emergenze personali o assistenziali, con eventuale piano di gestione o revisione del PAI;
- sollievo di emergenza e programmato;
- domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito, compatibilmente con l’organizzazione sanitaria.
Rete di sostegno e figure di riferimento
La rete di sostegno al caregiver è composta dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
Fanno parte della rete:
- il responsabile del caso, che è il referente del caregiver nell’ambito del PAI;
- il medico di medicina generale, quale referente terapeutico della persona assistita, e l’infermiere referente o case manager, quale referente del caso;
- i servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e specialistici, chiamati a intervenire per bisogni specifici;
- il volontariato e la solidarietà di vicinato, attivabili per arricchire il PAI e contrastare l’isolamento.
Giovani caregiver
La legge introduce la figura del giovane caregiver, individuato nella persona fino a ventiquattro anni che presta cura secondo i criteri previsti per il caregiver familiare.
La Regione promuove la loro identificazione per comprenderne i bisogni, sostenerli, tutelarne il diritto all’educazione e all’istruzione, favorirne il benessere psico-fisico, valorizzare le competenze acquisite e accompagnarne la transizione dalla scuola al lavoro. Inoltre, si impegna a predisporre accordi quadro con l’Ufficio scolastico regionale e con gli Atenei regionali per conciliare tempo di cura e studio.
Riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo
L’esperienza maturata come caregiver nell’ambito del PAI può essere valutata, secondo le regole della normativa regionale sulla formazione, ai fini della formalizzazione o certificazione delle competenze oppure come credito formativo per l’accesso a percorsi finalizzati alla qualifica di operatore socio-sanitario o ad altre figure dell’area socio-sanitaria.
Sensibilizzazione, partecipazione e associazionismo
Per sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione istituisce il “Caregiver day”, da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato di maggio, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie e con il coinvolgimento del terzo settore, dei sindacati e delle associazioni datoriali.
La Regione raccoglie e documenta materiali ed esperienze territoriali per diffondere buone pratiche e programmare iniziative di valorizzazione e supporto. Inoltre promuove e facilita l’associazionismo dei caregiver familiari e la partecipazione delle loro rappresentanze alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.
Clausola valutativa e monitoraggio
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Con cadenza triennale la Giunta deve trasmettere una relazione sulla base di dati relativi, tra l’altro, al numero di caregiver autocertificati, alla valutazione dello stress, alla rilevazione dei bisogni, alle prestazioni erogate, alla formazione, alla certificazione delle competenze, ai crediti formativi riconosciuti, all’efficacia delle misure e alle criticità emerse.
Sulla base di tali esiti la Giunta può proporre modifiche legislative. Le strutture dell’Assemblea e della Giunta devono coordinarsi per la valutazione.
Fondo regionale e disciplina finanziaria
La legge istituisce il Fondo regionale caregiver, destinato a finanziare le misure previste dalla disciplina regionale e a integrare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
L’attuazione avviene nei limiti delle risorse già esistenti. La Giunta è autorizzata a istituire il Fondo con proprio atto e ad adottare le variazioni di bilancio necessarie. Il finanziamento degli interventi è disposto annualmente nell’ambito della legge di bilancio, secondo la disciplina contabile regionale e statale richiamata.
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