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Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2014

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina i contratti di locazione passiva per immobili ad uso istituzionale della Regione e di alcune agenzie regionali, prevedendo una riduzione del 15% dei canoni dal 1° gennaio 2015 (o dalla scadenza/rinnovo per alcuni contratti). Stabilisce condizioni per i rinnovi, obblighi di razionalizzazione degli spazi e una disciplina transitoria per i contratti già ridotti.

Riduzione e razionalizzazione delle locazioni passive regionali

Riduzione e razionalizzazione della spesa per locazioni passive regionali

La legge dell’Emilia-Romagna interviene per contenere la spesa pubblica relativa agli immobili ad uso istituzionale detenuti in locazione passiva dalla Regione e da alcuni enti regionali. La disciplina si applica nel territorio regionale e si coordina con i principi statali di spending review.

Ambito di applicazione

La normativa riguarda i contratti di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale stipulati:

  • dall’amministrazione regionale;
  • da AGREA;
  • da INTERCENT-ER;
  • dall’Agenzia regionale di Protezione civile.

ARPA applica le disposizioni con le proprie strutture e nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

Riduzione dei canoni e decorrenza

Per i contratti rientranti nell’ambito di applicazione, i canoni sono ridotti del 15% rispetto a quanto attualmente corrisposto.

La riduzione decorre:

  • dal 1° gennaio 2015, in via generale;
  • dalla data di scadenza o di rinnovo contrattuale, per i contratti scaduti o rinnovati prima del 1° gennaio 2015 ma dopo l’entrata in vigore della legge.

La riduzione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche se contengono clausole difformi, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, restando salvo il diritto di recesso del locatore.

Rinnovo, prosecuzione e risoluzione dei contratti

Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per canoni, oneri e costi d’uso per l’intera durata del contratto;
  • permanenza delle esigenze allocative dell’amministrazione regionale secondo i piani di razionalizzazione.

In mancanza di tali condizioni, i contratti sono risolti di diritto alla scadenza, nei tempi e nei modi pattuiti. L’amministrazione deve individuare soluzioni allocative alternative, più vantaggiose economicamente, in coerenza con tali presupposti.

Per gli immobili rispetto ai quali il proprietario eserciti il recesso alla scadenza, la Regione deve cercare soluzioni alternative meno onerose; nelle more, può garantire la continuità del contratto previa autorizzazione della Giunta regionale alla prosecuzione dell’utilizzo dopo la scadenza.

Nuove locazioni

Per i nuovi contratti di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, il canone congruo determinato dal servizio regionale competente in materia di demanio e patrimonio è comunque ridotto del 15%, restando ferma la verifica dei fabbisogni nell’ambito dei piani di razionalizzazione.

Piani di razionalizzazione degli spazi

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la direzione generale competente in materia di demanio e patrimonio deve predisporre il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale e tenendo conto degli standard di riferimento per le amministrazioni statali.

Il piano è approvato dalla Giunta regionale e aggiornato con cadenza triennale.

Nella sua predisposizione si deve tenere conto anche delle componenti costruttive degli edifici per assicurare un adeguato utilizzo degli spazi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di prevenzione sismica.

Il piano può prevedere l’affidamento degli immobili disponibili della Regione a enti o soggetti pubblici, in funzione delle sinergie da sviluppare per le politiche settoriali, mediante convenzione approvata dalla Giunta regionale.

Disposizioni transitorie

Al 1° gennaio 2015 sono fatti salvi, senza ulteriori decurtazioni, i contratti di locazione passiva rinnovati dal 1° gennaio 2013 e prima dell’entrata in vigore della legge, purché i relativi canoni abbiano già subito la riduzione del 15% prevista dalla normativa statale richiamata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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