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Circolare

Circolare numero 124 del 10-10-2014

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EBAN tramite il mod. F24

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 agosto 2014 tra INPS ed EBAN per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Definisce modalità di versamento tramite modello F24, dati da indicare, ripartizione delle competenze tra INPS, Agenzia delle Entrate ed EBAN, costi del servizio e regole di fatturazione/rimborso. Vengono inoltre specificate le aliquote del contributo EBAN, la sostituzione del contributo FISLAF dal 1° trimestre 2014 per le nuove competenze, la durata triennale della convenzione e i termini per il rinnovo.

Convenzione INPS-EBAN per la riscossione dei contributi EBAN tramite F24

Convenzione INPS-EBAN per la riscossione dei contributi dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale

La circolare descrive la convenzione sottoscritta l’8 agosto 2014 tra INPS ed EBAN per affidare all’Istituto la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. L’accordo si inserisce nel quadro del rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e disciplina modalità operative, costi, responsabilità e flussi informativi.

Ambito della convenzione e soggetti interessati

EBAN affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi previsti per il proprio finanziamento. I contributi sono quelli collegati al verbale di accordo di rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali Confederazione generale dell’agricoltura italiana, Confederazione nazionale Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori – Cia, e dalle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte di EBAN deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Modalità di riscossione tramite modello F24

Il versamento dei contributi EBAN avviene tramite modello F24, utilizzando il codice causale "EBAN" attribuito dall’Agenzia delle Entrate. In sede di compilazione del modello, il datore di lavoro deve indicare nella sezione INPS, separatamente dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori:

  • il codice sede INPS competente;
  • la causale contributo "EBAN";
  • la code-line generata per il trimestre nel campo "codice INPS";
  • nel periodo di riferimento, il primo mese del trimestre nella colonna "DA mm/aaaa", lasciando non valorizzata la colonna "A mm/aaaa";
  • l’importo del contributo da versare nel campo "importi a debito versati".

Gli importi indicati nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EBAN.

Ruolo informativo di EBAN e trattamento dei dati

EBAN deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità concrete di versamento e informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione per adesione.

Limiti di responsabilità dell’INPS

La convenzione esclude espressamente per l’INPS:

  • qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi;
  • qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti;
  • ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, dei soggetti richiamati nell’articolo 1 dell’atto convenzionale, di terzi e di chiunque altro.

I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono essere instaurati direttamente tra EBAN e i datori di lavoro interessati.

Costi del servizio, fatturazione e rimborsi

EBAN deve corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio. Il costo del servizio di tariffazione e riscossione dei contributi, nonché della fornitura dei dati elementari, è determinato sulla base della contabilità analitica 2013 ed è pari a:

  • euro 0,17 per la gestione delle singole righe del modello F24;
  • euro 0,06 per il servizio di tariffazione;
  • totale euro 0,23, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,18 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto.

È inoltre dovuto all’Istituto il rimborso del costo, anch’esso esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi, come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a seguito di emissione di fatture.

I costi da rimborsare sono fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta a IVA. La fatturazione e la contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali; pertanto non sono richiesti adempimenti alle sedi.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione il soggetto aderente può recedere entro 60 giorni.

Pagamento delle somme dovute da EBAN

Le somme dovute da EBAN per il servizio sono pagate tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.

Specifiche del contributo EBAN e superamento del contributo FISLAF

In base alla convenzione, dal 1° trimestre 2014 il contributo FISLAF è sostituito dal contributo EBAN. Il nuovo contributo si calcola trimestralmente sulla retribuzione imponibile con le seguenti aliquote:

  • OTI: 0,30%;
  • OTD: 0,60%.

Il contributo si applica alle stesse tipologie aziendali previste per il contributo FISLAF. Per i DMAG principali e/o variazioni con competenza anteriore al 1° trimestre 2014 continua ad applicarsi il contributo FISLAF.

Disponibilità dei dati a EBAN

I dati relativi ai versamenti EBAN sono messi a disposizione dell’Ente entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS, tramite un’apposita applicazione resa disponibile per il tramite di SISPI. Contestualmente, e comunque al completamento dell’elaborazione delle denunce trimestrali DMAG, sono forniti anche i dati relativi alle retribuzioni denunciate per ciascun lavoratore.

Sede legale di EBAN

La circolare indica infine che la sede legale di EBAN è in Roma, via Flavia n. 3.

Punti principali

Oggetto della convenzione e soggetti coinvolti

L’8 agosto 2014 INPS ed EBAN hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Il servizio riguarda i contributi previsti dal verbale di accordo di rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali indicate nella circolare.

Modalità di versamento tramite modello F24

Il versamento avviene tramite modello F24, con utilizzo del codice causale "EBAN" attribuito dall’Agenzia delle Entrate. Nella sezione INPS del modello il datore di lavoro deve indicare il codice sede INPS competente, la causale "EBAN", la code-line generata per il trimestre, il periodo di riferimento nel solo campo "DA mm/aaaa" con il primo mese del trimestre, lasciando non valorizzato il campo "A mm/aaaa", e l’importo del contributo dovuto.

Ruolo di EBAN e trattamento dei dati

EBAN comunica ai datori di lavoro aderenti le modalità operative di versamento e informa che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione. Le somme indicate nei modelli F24 sono destinate direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EBAN.

Esclusioni di responsabilità e rapporti con le imprese

La convenzione esclude per INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi e qualsiasi intervento diretto o di controllo verso le aziende per tali versamenti. È esclusa anche ogni responsabilità dell’Istituto nei confronti dei datori di lavoro, dei soggetti richiamati nell’articolo 1 dell’atto convenzionale, di terzi e di chiunque altro. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono intercorrere direttamente tra EBAN e i datori di lavoro interessati.

Costi del servizio e fatturazione

EBAN deve corrispondere le spese per il servizio. Il costo del servizio di tariffazione e riscossione e di fornitura dei dati elementari è quantificato in euro 0,23 complessivi per ogni operazione, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,18 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/72 per l’attività dell’Istituto. È previsto inoltre il rimborso del costo delle righe F24 utilizzate per la riscossione, con fatturazione per la parte esente IVA da parte dell’Istituto e per la quota soggetta a IVA da parte di SISPI; fatturazione e contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti per le sedi.

Pagamenti, durata e rinnovo della convenzione

Le somme dovute da EBAN sono pagate mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; la richiesta di rinnovo deve essere inviata da EBAN con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale di EBAN è indicata in Roma, via Flavia n. 3.

Specifiche del contributo EBAN e sostituzione del FISLAF

A partire dal 1° trimestre 2014 il contributo FISLAF è sostituito dal contributo EBAN. Le aliquote sono pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per gli OTI e allo 0,60% della retribuzione imponibile per gli OTD, con calcolo trimestrale. Il contributo si applica alle stesse tipologie aziendali previste per il contributo FISLAF; per i DMAG principali e/o variazioni con competenza anteriore al 1° trimestre 2014 continua ad applicarsi il FISLAF.

Messa a disposizione dei dati all’EBAN

I dati relativi ai versamenti EBAN sono resi disponibili all’Ente entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS, tramite un’applicazione resa disponibile per il tramite di SISPI. Al completamento dell’elaborazione delle denunce trimestrali DMAG sono forniti anche i dati relativi alle retribuzioni denunciate per ciascun lavoratore.

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