Circolare numero 122 del 10-10-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 agosto 2014 tra INPS e FLAEI-CISL, di durata triennale, per la trattenuta delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012. Sono descritti l’oggetto della riscossione, la misura del contributo pari allo 0,80%, le modalità di conferimento e revoca della delega, la decorrenza delle trattenute, nonché le tariffe applicabili, le clausole di salvaguardia, il codice INPS e le istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FLAEI-CISL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012
Convenzione INPS-FLAEI-CISL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 L. 92/2012
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta l’8 agosto 2014 tra INPS e FLAEI-CISL, approvata con determinazione n. 50 del 17 aprile 2014, avente durata triennale dalla data di sottoscrizione. L’accordo disciplina la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS per conto del datore di lavoro, dei contributi sindacali dovuti dagli aventi diritto alle prestazioni di cui all’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Oggetto e modalità di riscossione
I titolari delle prestazioni previste dai commi da 1 a 7-ter dell’art. 4 della legge n. 92/2012 possono aderire alla FLAEI-CISL mediante trattenuta sindacale operata dall’INPS sulle singole rate di prestazione. La riscossione è effettuata dall’Istituto a favore delle organizzazioni sindacali che risultino in regola con gli obblighi contributivi. L’INPS mette inoltre a disposizione canali telematici per consentire la consultazione dell’importo trattenuto e della denominazione del soggetto destinatario della quota associativa.
Misura del contributo associativo
La quota associativa da trattenere è pari allo 0,80% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 92/2012. Tale percentuale, dichiarata dalla FLAEI-CISL, è uniforme per tutti gli iscritti. Ogni successiva variazione della misura deve essere comunicata dalla Federazione alla Direzione centrale Organizzazione dell’INPS e notificata anche agli interessati che abbiano sottoscritto le deleghe.
Conferimento della delega
Quando la delega alla riscossione è contestuale alla domanda di prestazione, l’autorizzazione alla trattenuta viene resa dal lavoratore mediante sottoscrizione dell’apposita delega inserita nel modulo di domanda trasmesso dall’azienda all’Istituto. Nelle more della realizzazione di uno specifico flusso telematico, il modulo deve essere inoltrato alle competenti strutture territoriali dell’INPS in base alla residenza del lavoratore, oppure alle sedi polo ove previste. La delega produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega deve conservare l’originale firmato, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, per consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Deleghe su prestazioni già in essere
Per le prestazioni già in corso, l’invio dei dati della delega all’INPS è affidato alla FLAEI-CISL, con modalità telematica secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto. L’organizzazione sindacale deve trasmettere anche la delega in formato digitale, conservando comunque l’originale sottoscritto. In questo caso, la delega decorre dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ed è consentita una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega alla riscossione della quota sindacale; l’Istituto provvede all’elaborazione nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega riferita a una prestazione già gravata da altra delega, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva. La revoca deve indicare l’organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. Gli effetti della revoca decorrono dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Operatività delle procedure telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione risultano operative dal 1° gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua ad avvenire secondo le modalità già vigenti.
Rapporti finanziari e tariffe
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e sono gestiti a livello centrale dalla Direzione Generale INPS con la FLAEI-CISL. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe determinate con la Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica 2013:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Clausola di salvaguardia
L’art. 9 della convenzione prevede che la FLAEI-CISL esoneri l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra il titolare della prestazione e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la Federazione si impegna a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS L8. Ai fini della contabilizzazione delle trattenute per contributi sindacali sulle prestazioni, devono essere utilizzati due conti: GPA25428 per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27428 per quelli trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
I titolari delle prestazioni previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 possono versare i contributi sindacali alla FLAEI-CISL mediante trattenuta operata dall’INPS sulle prestazioni erogate per conto del datore di lavoro. La riscossione avviene all’atto del pagamento delle singole rate di prestazione e l’INPS rende disponibili canali telematici per consultare importo trattenuto e organizzazione destinataria, a condizione che il sindacato sia in regola con gli obblighi contributivi.
Misura del contributo associativo
La quota associativa da trattenere, indicata dalla FLAEI-CISL e uguale per tutti gli iscritti, è pari allo 0,80% della quota della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 92/2012. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dalla FLAEI-CISL alla Direzione centrale Organizzazione dell’INPS e notificata agli interessati firmatari delle deleghe.
Gestione della delega
Se la delega è contestuale alla domanda di prestazione, il lavoratore autorizza la trattenuta sottoscrivendo l’apposita delega contenuta nel modulo trasmesso dal datore di lavoro. In attesa del flusso telematico dedicato, il modulo va inviato alle strutture territoriali competenti dell’INPS in base alla residenza del lavoratore o alle sedi polo. Il datore di lavoro deve conservare l’originale cartaceo o equivalente fino alla prescrizione ordinaria. Per prestazioni già in essere, la FLAEI-CISL trasmette i dati e la delega in formato digitale con modalità telematica concordata con l’Istituto. La delega decorre dalla prima rata utile e si rinnova tacitamente di anno in anno; è ammessa una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota sindacale. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo previa revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e documento di identità valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Operatività delle procedure telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione divengono operative dal 1° gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione di deleghe e revoche avviene secondo le modalità già vigenti.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e FLAEI-CISL. Per il servizio di riscossione sulle prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe già determinate con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Con la clausola di salvaguardia, la FLAEI-CISL esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra titolare della prestazione e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la Federazione si impegna a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti dalle contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L8. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle prestazioni, sono istituiti i conti GPA25428 per le trattenute sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27428 per quelle sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
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