Circolare numero 119 del 09-10-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta dall’INPS con la FILCTEM-CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012. Vengono disciplinati oggetto della trattenuta, misura del contributo pari allo 0,80%, modalità di conferimento e gestione della delega, revoca, decorrenza, rapporti finanziari e tariffe applicabili. Sono inoltre indicati il codice INPS L7 e i conti contabili da utilizzare per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-FILCTEM-CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex legge n. 92/2012
Convenzione INPS-FILCTEM-CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex legge n. 92/2012
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e FILCTEM-CGIL per la riscossione delle quote associative sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. La convenzione, approvata con determinazione n. 51 del 17 aprile 2014 e sottoscritta l’8 agosto 2014, ha durata triennale dalla data di firma.
Ambito di applicazione e oggetto della trattenuta
La disciplina riguarda i titolari delle prestazioni previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, che possono scegliere di versare i contributi sindacali alla FILCTEM-CGIL mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni erogate per conto del datore di lavoro. L’Istituto effettua la riscossione delle quote a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi.
L’INPS mette inoltre a disposizione canali telematici per consentire agli interessati di consultare l’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’organizzazione destinataria della stessa.
Misura della quota associativa
La FILCTEM-CGIL ha fissato la misura del contributo associativo da trattenere nello 0,80% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Ogni eventuale variazione della misura deve essere comunicata dalla FILCTEM-CGIL alla Direzione centrale Organizzazione dell’INPS; la medesima organizzazione sindacale si impegna anche a informare gli interessati che hanno sottoscritto la delega.
Gestione della delega alla riscossione
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di prestazione, l’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata dal lavoratore con la sottoscrizione dell’apposita delega inserita nel modulo di domanda trasmesso dal datore di lavoro. In attesa dell’attivazione di un apposito flusso telematico, il modulo deve essere trasmesso alle strutture territoriali competenti dell’INPS, in base alla residenza del lavoratore o alle sedi "polo" eventualmente previste.
La delega così trasmessa produce effetti dalla data di decorrenza della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale della delega, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, fino al decorso dei termini ordinari di prescrizione, per consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Nel caso di delega riferita a una prestazione già in essere, la FILCTEM-CGIL deve inviare all’INPS i dati della delega con modalità telematica secondo le specifiche tecniche concordate con l’Istituto, trasmettendo anche la delega in formato digitale e conservando l’originale firmato. In tale ipotesi, la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. È inoltre previsto che la delega si rinnovi tacitamente di anno in anno e che sia ammessa una sola delega per singola prestazione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già assistita da delega ad altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Operatività delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Rapporti finanziari, spese e tariffe applicabili
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e la FILCTEM-CGIL. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali su prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe determinate sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2013 e della Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Clausola di salvaguardia
L’art. 9 della convenzione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della prestazione soggetta a ritenuta sindacale e la FILCTEM-CGIL. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la FILCTEM-CGIL si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante dalle contestazioni.
Codice INPS e contabilità
Alla convenzione è assegnato il codice INPS L7. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della FILCTEM-CGIL sono istituiti i conti GPA25427, per le trattenute sulle prestazioni pagate nell’anno in corso, e GPA27427, per quelle relative alle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e ambito di applicazione
Il 8 agosto 2014 è stata sottoscritta una convenzione con la FILCTEM-CGIL, approvata con determinazione n. 51 del 17 aprile 2014, avente durata triennale dalla data di sottoscrizione. La convenzione riguarda la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni previste dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Oggetto della riscossione e canali telematici
I titolari delle prestazioni possono autorizzare la trattenuta sindacale a favore della FILCTEM-CGIL, effettuata dall’INPS sulle prestazioni erogate per conto del datore di lavoro. L’INPS mette a disposizione canali telematici per consultare l’importo della quota associativa trattenuta e l’organizzazione destinataria.
Misura del contributo associativo
La quota del contributo associativo è fissata dalla FILCTEM-CGIL nello 0,80% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dalla FILCTEM-CGIL all’INPS - Direzione centrale Organizzazione e agli interessati firmatari delle deleghe.
Gestione della delega e trasmissione
Se la delega è contestuale alla domanda di prestazione, l’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata dal lavoratore con l’apposita delega inserita nel modulo di domanda trasmesso dal datore di lavoro. In attesa del flusso telematico, il modulo va inviato alle strutture territoriali competenti dell’INPS; la delega produce effetti dalla decorrenza della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale della delega in forma cartacea o equivalente fino ai termini ordinari di prescrizione. Per deleghe su prestazioni già in essere, la trasmissione dei dati all’INPS avviene telematicamente da parte della FILCTEM-CGIL, che deve anche trasmettere la delega in formato digitale e conservarne l’originale firmato. In tal caso gli effetti decorrono dalla prima rata non estratta alla data di ricezione. È ammessa una sola delega per singola prestazione e la delega si rinnova tacitamente di anno in anno.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega alla riscossione della quota associativa. Se sopravviene una nuova delega su una prestazione già assistita da altra delega, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Decorrenza operativa delle modalità telematiche
Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015; fino a tale data la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti.
Rapporti finanziari, spese e tariffe
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e sono curati a livello centrale tra Direzione generale e FILCTEM-CGIL. Per il servizio di riscossione delle quote su prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe calcolate sui costi dei trattamenti di quiescenza individuati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Con l’art. 9 della convenzione la FILCTEM-CGIL esonera l’INPS da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra il titolare della prestazione e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la FILCTEM-CGIL si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS L7. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto della FILCTEM-CGIL si istituiscono i conti GPA25427, per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso, e GPA27427, per quelli trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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