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Circolare

Circolare numero 120 del 09-10-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 22 luglio 2014 tra INPS e UILTEC per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012. Sono disciplinati l’importo del contributo associativo, le modalità di conferimento e gestione della delega, la revoca, la decorrenza degli effetti e i rapporti finanziari. La convenzione ha durata triennale e prevede l’operatività delle nuove modalità telematiche dal 1° gennaio 2015, con applicazione transitoria delle procedure vigenti fino a tale data.

Convenzione INPS-UILTEC per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Convenzione INPS-UILTEC per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni ex art. 4 legge n. 92/2012

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 22 luglio 2014 tra INPS e UILTEC per la trattenuta delle quote sindacali sulle prestazioni erogate dall’Istituto ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e disciplina sia gli aspetti operativi della delega sia quelli finanziari e contabili.

Oggetto e ambito di applicazione

La convenzione consente ai titolari delle prestazioni di versare i contributi sindacali alla UILTEC mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni erogate per conto del datore di lavoro. La riscossione avviene a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi. Per agevolare la consultazione da parte degli interessati, l’INPS mette inoltre a disposizione canali telematici per verificare l’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’organizzazione destinataria.

Determinazione della quota associativa

La misura del contributo associativo è fissata dalla UILTEC nello 0,80% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012, con importo uniforme per tutti gli iscritti. Ogni successiva variazione della percentuale deve essere comunicata dalla UILTEC alla Direzione centrale Organizzazione dell’INPS, e la stessa organizzazione sindacale deve informare i soggetti che abbiano sottoscritto le deleghe.

Gestione della delega contestuale alla domanda di prestazione

Quando la delega alla riscossione è rilasciata contestualmente alla domanda di prestazione, l’autorizzazione alla trattenuta è resa dal lavoratore tramite l’apposita delega inserita nel modulo di domanda trasmesso dal datore di lavoro. In attesa del flusso telematico dedicato, la documentazione deve essere inviata alle strutture territoriali INPS competenti in base alla residenza del lavoratore o alle sedi polo, se previste. La delega produce effetti dalla decorrenza della prestazione. Il datore di lavoro deve conservare l’originale della delega, in forma cartacea o equivalente secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, per il tempo necessario alle verifiche e fino ai termini ordinari di prescrizione.

Gestione della delega su prestazione già in essere

Per le prestazioni già in corso, la trasmissione dei dati della delega all’INPS deve avvenire in modalità telematica secondo specifiche tecniche concordate con l’Istituto. La UILTEC deve trasmettere anche la delega acquisita in formato digitale, conservando l’originale firmato con le modalità richieste. In tale ipotesi la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. È prevista una sola delega per singola prestazione e il mandato si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota sindacale. Se sulla prestazione è già attiva una delega a favore di un’altra organizzazione, la nuova delega è efficace solo se preceduta dalla revoca di quella precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento di identità valido del revocante. La revoca opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

Decorrenza delle modalità telematiche

Le procedure telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1° gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione di deleghe e revoche continua secondo le modalità già in vigore.

Rapporti finanziari, tariffe e contabilità

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale dalla Direzione generale e dalla UILTEC. Per il servizio di riscossione sulle prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe determinate con la Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014: euro 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, euro 0,74 per nuova delega su pensione esistente, euro 0,74 per revoca delega telematizzata, euro 1,48 per variazione con revoca e acquisizione nuova delega, euro 0,04 per gestione delega. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25429 per i contributi trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27429 per quelli relativi alle prestazioni pagate negli anni precedenti.

Clausola di salvaguardia e codice identificativo

La UILTEC esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti intercorrenti tra il titolare della prestazione e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’organizzazione si impegna a rifondere all’Istituto ogni eventuale effetto negativo derivante. Il codice INPS assegnato alla UILTEC è L9.

Punti principali

Oggetto della convenzione e ambito di applicazione

La convenzione riguarda la riscossione delle quote sindacali della UILTEC sulle prestazioni erogate dall’INPS ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. I titolari delle prestazioni possono autorizzare la trattenuta sindacale direttamente sulle somme erogate dall’Istituto per conto del datore di lavoro. La convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 22 luglio 2014.

Misura del contributo associativo

La quota associativa da trattenere è pari allo 0,80% della prestazione erogata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92/2012. La misura è uguale per tutti gli iscritti. La UILTEC deve comunicare all’INPS, Direzione centrale Organizzazione, ogni eventuale variazione della quota e informare i soggetti che hanno firmato la delega.

Gestione della delega e modalità di trasmissione

Quando la delega alla riscossione è contestuale alla domanda di prestazione, l’autorizzazione alla trattenuta viene rilasciata dal lavoratore con la sottoscrizione della delega inserita nel modulo di domanda trasmesso dal datore di lavoro. In attesa di un flusso telematico dedicato, il modulo va trasmesso alle strutture territoriali INPS competenti per residenza del lavoratore o alle sedi polo, ove previste. Il datore di lavoro deve conservare l’originale della delega, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva, fino ai termini ordinari di prescrizione.

Delega su prestazione già in essere

Se la delega riguarda una prestazione già in corso, i dati devono essere inviati all’INPS dalla UILTEC con modalità telematica secondo specifiche tecniche concordate con l’Istituto. L’Organizzazione sindacale deve anche trasmettere in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato con le modalità previste. In questo caso la delega produce effetti dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione. È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione e la delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Revoca della delega e decorrenza degli effetti

L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota sindacale. Se su una prestazione è già attiva una delega verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, indicando l’organizzazione revocata e allegando gli estremi di un documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

Operatività delle procedure telematiche

Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1° gennaio 2015. Fino a quel momento la gestione delle deleghe e delle revoche continua ad avvenire secondo le modalità già vigenti.

Rapporti finanziari e tariffe

I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 6, 7 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale INPS e UILTEC. Per il servizio di riscossione sulle prestazioni assimilabili a quelle pensionistiche si applicano le tariffe determinate con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014: nuova delega su domanda di pensione euro 0,04; nuova delega su pensione esistente euro 0,74; revoca delega telematizzata euro 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) euro 1,48; gestione delega euro 0,04.

Clausola di salvaguardia

La UILTEC esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra titolare della prestazione e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la UILTEC si impegna a ristorare l’INPS di eventuali effetti negativi derivanti da tali controversie.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla UILTEC è L9. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti due conti: GPA25429 per i contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell’anno in corso e GPA27429 per quelli trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

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