Circolare numero 118 del 03-10-2014
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l’8 agosto 2014 prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma garanzia Giovani”. L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate. In attesa che sia completato – in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, si forniscono alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina operativa dell’incentivo per le assunzioni di giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, gestito dall’INPS in attuazione del decreto direttoriale 8 agosto 2014. Sono indicati i datori di lavoro e i lavoratori ammessi, i rapporti incentivati, la misura dell’agevolazione, le condizioni di spettanza, nonché la procedura telematica di prenotazione e conferma. Vengono inoltre precisate le regole per i rapporti agricoli, i casi di non cumulabilità con altri incentivi e le modalità applicabili alle prime istanze presentate dopo il rilascio del modulo on-line.
Incentivo assunzioni giovani del Programma Garanzia Giovani
Incentivo Garanzia Giovani per le assunzioni di giovani NEET
La circolare descrive la disciplina operativa dell’incentivo previsto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, c.d. "Garanzia Giovani", approvato dall’Unione Europea e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L’agevolazione è disciplinata dal decreto direttoriale 8 agosto 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestita dall’INPS, e riguarda assunzioni di giovani in possesso di specifici requisiti anagrafici e occupazionali.
Destinatari dell’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale. Il beneficio spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite il portale Garanzia Giovani e i canali regionali indicati dal Ministero del lavoro.
Possono registrarsi i giovani:
- di età compresa tra 15 e 29 anni;
- qualificabili come NEET, cioè non inseriti in percorsi di studio, non occupati e non inseriti in percorsi di formazione;
- minorenni, solo se hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione.
Ai fini dell’incentivo, il giovane deve:
- avere almeno 16 anni al momento dell’assunzione;
- trovarsi ancora nella condizione di NEET al momento dell’assunzione;
- risultare registrato al Programma nei limiti di età previsti.
La circolare precisa inoltre che il requisito anagrafico si considera rispettato se, alla data di registrazione, il giovane non ha ancora compiuto 30 anni.
Procedura di registrazione del giovane al Programma
La registrazione avviene tramite modulo telematico di adesione disponibile sul portale nazionale e sui portali regionali. Dopo la registrazione, il giovane viene contattato da un centro per l’impiego o da un soggetto privato accreditato per colloqui individuali e per la definizione di iniziative personalizzate.
Nel corso del colloquio viene attribuita al giovane una classe di profilazione, che misura la difficoltà stimata di inserimento lavorativo:
- classe 1: difficoltà bassa;
- classe 2: difficoltà media;
- classe 3: difficoltà alta;
- classe 4: difficoltà molto alta.
Al termine il giovane viene preso in carico e i dati della registrazione e della profilazione sono trascritti nella scheda anagrafico-professionale.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per:
- assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi;
- assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
- rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro.
L’incentivo è riconoscibile anche in caso di tempo parziale, purché l’orario sia almeno pari al 60% dell’orario normale.
Sono esclusi:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- lavoro ripartito;
- lavoro accessorio.
Per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 l’incentivo può spettare nei limiti territoriali e finanziari previsti dal decreto. La prestazione deve svolgersi in una delle regioni o nella Provincia autonoma indicate nell’allegato 1 del decreto; per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia il beneficio è limitato alle assunzioni a tempo indeterminato.
La circolare chiarisce che l’incentivo può spettare anche se la prestazione si svolge fuori dalla provincia di competenza del centro per l’impiego o del soggetto accreditato che ha preso in carico il giovane.
Somministrazione e ipotesi particolari
L’agenzia di somministrazione non può accedere all’incentivo se, per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro che hanno condotto all’assunzione, le spetta una remunerazione nell’ambito del Programma o di altri programmi pubblici.
La circolare disciplina due deroghe al principio di unicità dell’incentivo per singolo lavoratore:
- è possibile una seconda autorizzazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
- è possibile una seconda autorizzazione se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato il lavoratore già utilizzato in somministrazione agevolata, purché l’assunzione avvenga senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In questi casi la sede di lavoro deve rimanere nell’ambito della regione o della Provincia autonoma interessata.
Se invece il lavoratore, dopo una somministrazione non agevolata ai sensi della circolare, viene assunto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro utilizzatore, il beneficio spetta per intero, anche senza continuità.
Rapporti agricoli
Per il settore agricolo l’incentivo spetta anche per:
- operai a tempo indeterminato (OTI);
- operai a tempo determinato (OTD).
Per i rapporti a tempo determinato il beneficio è subordinato alla continuità della prestazione per almeno sei mesi senza soluzione di continuità.
Misura dell’incentivo
La misura dell’incentivo dipende dalla classe di profilazione del giovane e dal tipo di contratto.
Per i rapporti a tempo determinato:
- durata da 6 a meno di 12 mesi: nessun incentivo per classi 1 e 2; € 1.500 per classe 3; € 2.000 per classe 4;
- durata pari o superiore a 12 mesi: nessun incentivo per classi 1 e 2; € 3.000 per classe 3; € 4.000 per classe 4.
Per i rapporti a tempo indeterminato:
- classe 1: € 1.500;
- classe 2: € 3.000;
- classe 3: € 4.500;
- classe 4: € 6.000.
In caso di part-time, l’importo va ridotto proporzionalmente in base alla percentuale di orario rispetto al tempo pieno.
Se un rapporto agevolato a termine viene trasformato a tempo indeterminato, spetta un secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per l’indeterminato e quanto già fruito sul contratto a termine. La trasformazione può intervenire durante o dopo il periodo di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del termine.
Se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già somministrato con incentivo, spetta l’importo previsto per il tempo indeterminato diminuito di quanto già autorizzato all’agenzia di somministrazione, prendendo sempre a riferimento la medesima classe di profilazione.
L’incentivo è concesso nei limiti delle risorse stanziate per ciascuna regione o Provincia autonoma e l’ordine di priorità dipende dalla presentazione dell’istanza.
Condizioni di spettanza e non cumulabilità
Il beneficio è subordinato:
- alla regolarità contributiva;
- all’osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali, regionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- all’applicazione dei principi di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012;
- al rispetto dei limiti del regime di aiuti di Stato de minimis.
La circolare ribadisce che l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, economici o contributivi.
In presenza di più agevolazioni possibili:
- se coesistono Garanzia Giovani e sgravi contributivi in senso stretto, si applicano questi ultimi;
- se coesistono Garanzia Giovani e altri benefici non contributivi in senso stretto, anche se fruibili tramite conguaglio, il datore di lavoro può scegliere quale incentivo richiedere.
Procedura di ammissione: istanza preliminare e prenotazione
Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo telematico "GAGI" disponibile nell’applicazione DiResCo. Nell’istanza devono essere indicati:
- il lavoratore interessato;
- la regione e la provincia in cui si svolgerà la prestazione.
L’INPS, tramite i propri sistemi:
- verifica la registrazione del giovane al Programma e la classe di profilazione;
- determina l’importo spettante;
- controlla la disponibilità residua delle risorse per il territorio interessato;
- in caso di disponibilità, prenota l’importo e comunica l’esito positivo in via telematica.
Se il giovane è registrato ma non ancora profilato, l’INPS sospende la lavorazione dell’istanza in attesa della definizione della classe da parte della Regione o Provincia autonoma competente; decorso inutilmente il termine di 15 giorni dall’invito del Ministero, la profilazione è attribuita direttamente dal Ministero e l’INPS prosegue l’iter.
Conferma dell’assunzione e adempimenti successivi
Dopo la comunicazione positiva di prenotazione, il datore di lavoro deve:
- effettuare l’assunzione o la trasformazione entro 7 giorni lavorativi, se non già avvenuta;
- comunicare entro 14 giorni lavorativi l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione, a pena di decadenza.
L’istanza di conferma è la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Può essere indicata una provincia diversa da quella dell’istanza preliminare solo se resta nella stessa regione; per i rapporti nella Provincia autonoma di Trento tale variazione non è consentita.
L’INPS effettua ulteriori controlli e comunica l’esito definitivo nel Cassetto previdenziale; altri controlli saranno svolti a posteriori secondo istruzioni successive.
Datori di lavoro privi di matricola o CIDA
Per presentare la domanda preliminare occorre essere in possesso di posizione contributiva aziendale.
Se il datore di lavoro non ha ancora la matricola, deve richiederla alla sede competente, indicando una data fittizia di inizio attività con dipendenti e segnalando che l’iscrizione è finalizzata all’incentivo Garanzia Giovani. Le sedi devono monitorare le comunicazioni, validare le iscrizioni e sospendere la matricola dalla data fittizia.
Per gli operai agricoli, in mancanza di CIDA, occorre presentare Denuncia Aziendale e specificare nell’iscrizione la finalità legata all’incentivo, anteponendo la dicitura "D.D. 08/08/2014 – Garanzia Giovani". Anche in questo caso la sede deve validare la posizione e sospenderla dalla medesima data.
Alla successiva assunzione, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla sede INPS per la riattivazione della posizione e l’aggiornamento della data di inizio attività. Se l’assunzione non avviene, deve essere richiesta la cessazione della posizione, salvo che nel frattempo siano stati instaurati altri rapporti di lavoro subordinato.
Prime istanze e applicazione del criterio cronologico
Le istanze presentate nelle prime settimane dopo il rilascio del modulo non sono elaborate entro il giorno successivo, ma saranno oggetto di elaborazione cumulativa posticipata, una volta completato il sistema informatico di gestione congiunta tra INPS, Ministero, Regioni e Provincia autonoma di Trento.
Le istanze relative ad assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 fino al giorno precedente il rilascio del modulo devono essere presentate entro 15 giorni dal rilascio del modulo stesso e saranno trattate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Quelle riferite ad assunzioni successive saranno trattate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Fino all’elaborazione cumulativa le istanze restano in stato "Aperta" e possono essere annullate e reinviate; in tal caso rileva la seconda istanza ai fini della priorità cronologica.
Fruizione dell’incentivo
Quando l’istanza di conferma viene accolta, il datore di lavoro riceve nel modulo l’indicazione della misura complessiva spettante. La fruizione avviene mediante conguaglio o compensazione nelle denunce contributive UniEmens o DMAG per i lavoratori agricoli, secondo modalità che saranno successivamente comunicate dall’Istituto.
Punti principali
Ambito soggettivo e lavoratori interessati
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche se non imprenditori. Spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma Garanzia Giovani tramite il portale dedicato. I destinatari sono i giovani NEET di età compresa tra 15 e 29 anni, non inseriti in percorsi di studio, lavoro o formazione; i minorenni possono registrarsi solo se hanno assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Ai fini dell’incentivo, dopo la registrazione il lavoratore deve avere almeno 16 anni al momento dell’assunzione e deve trovarsi ancora in condizione di NEET al momento dell’assunzione stessa.
Rapporti di lavoro agevolati e limiti territoriali
L’agevolazione spetta per assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi, e per assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione. È ammessa anche l’assunzione in rapporto subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro. Sono inclusi i rapporti part-time solo se l’orario è almeno pari al 60% dell’orario normale. L’incentivo vale per assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 e solo per rapporti svolti nelle regioni o nella Provincia autonoma indicate nel decreto; per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia l’incentivo è riconosciuto solo per assunzioni a tempo indeterminato. Sono esclusi apprendistato, lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Misura dell’incentivo e regole di calcolo
L’importo varia in funzione della classe di profilazione del giovane e del tipo di contratto. Per il tempo determinato non spetta nulla per le classi 1-Bassa e 2-Media; spettano € 1.500 o € 2.000 per durate da 6 a meno di 12 mesi e € 3.000 o € 4.000 per durate di almeno 12 mesi, rispettivamente per classi 3-Alta e 4-Molto alta. Per il tempo indeterminato spettano € 1.500, € 3.000, € 4.500 o € 6.000 in base alla classe 1, 2, 3 o 4. In caso di part-time l’importo è ridotto proporzionalmente. Se un rapporto a termine agevolato è trasformato a tempo indeterminato, spetta un secondo incentivo pari alla differenza tra la misura prevista per l’indeterminato e quanto già fruito. Regole analoghe valgono per l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente utilizzato in somministrazione agevolata, con detrazione dell’importo già autorizzato all’agenzia. Per i rapporti agricoli l’incentivo spetta a OTI e OTD, ma per i determinati solo se la prestazione è continuativa per almeno sei mesi.
Condizioni di spettanza, cumulabilità e aiuti di Stato
L’incentivo è subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto della normativa a tutela delle condizioni di lavoro, all’osservanza dei contratti collettivi applicabili e al rispetto dei principi dell’art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Deve inoltre rientrare nei limiti del regime de minimis. La circolare precisa che l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione economici o contributivi. Se coesistono Garanzia Giovani e sgravi contributivi in senso stretto, prevalgono questi ultimi; se invece coesistono Garanzia Giovani e altri benefici non contributivi in senso stretto, il datore di lavoro può scegliere quale incentivo richiedere.
Procedura telematica di ammissione e controlli INPS
Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo on-line "GAGI" nell’applicazione DiResCo, indicando lavoratore e regione/provincia di svolgimento del rapporto. L’INPS verifica la registrazione del giovane al Programma e la classe di profilazione, determina l’importo spettante e controlla la residua disponibilità delle risorse territoriali. In caso di esito positivo prenota l’importo e lo comunica telematicamente. Entro 7 giorni lavorativi dalla prenotazione il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione o la trasformazione; entro 14 giorni lavorativi deve comunicare l’avvenuto evento e chiedere la conferma, a pena di decadenza. L’istanza di conferma costituisce la domanda definitiva. È consentito indicare una provincia diversa, ma solo all’interno della stessa regione; per Trento questa variazione non è ammessa. L’INPS effettua controlli automatizzati e rende l’esito visibile nel Cassetto previdenziale.
Gestione dei datori di lavoro privi di posizione aziendale
Per presentare la domanda preliminare è necessario essere titolari di matricola aziendale; in mancanza, il datore di lavoro deve richiederla alla sede INPS competente indicando, se necessario, una data fittizia di inizio attività con dipendenti e segnalando che l’iscrizione è finalizzata all’incentivo Garanzia Giovani. Per gli operai agricoli è necessaria la CIDA, da richiedere mediante Denuncia Aziendale con analoghe indicazioni identificative. Le sedi devono validare le domande, sospendere la posizione dalla data fittizia e riattivarla alla comunicazione di avvenuta assunzione; se l’assunzione non avviene, il datore di lavoro deve chiedere la cessazione della posizione, salvo che abbia instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Prime istanze, elaborazione cumulativa e fruizione
Le istanze presentate nelle prime settimane dopo il rilascio del modulo non vengono lavorate immediatamente ma in un’unica elaborazione cumulativa posticipata, una volta completate le procedure informatiche del sistema congiunto INPS-Ministero-Regioni-Provincia autonoma di Trento. Le istanze per assunzioni dal 3 ottobre 2014 fino al giorno precedente il rilascio del modulo devono essere inviate entro 15 giorni dal rilascio e sono trattate in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione; quelle successive seguono l’ordine cronologico di presentazione. Fino all’elaborazione le domande restano nello stato "Aperta" e possono essere annullate e reinviate. L’incentivo riconosciuto deve essere fruito tramite conguaglio/compensazione nelle denunce contributive UniEmens o DMAG, con modalità che saranno comunicate separatamente.
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