Cassazione Civile, Ordinanza n. 02062/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 23/9/1993, qualificata dai giudici di merito come contratto di divisione, con cui due fratelli avevano regolato l’assetto dei beni immobili provenienti da donazioni e da attività edificatoria su un terreno familiare. Il Tribunale aveva dichiarato autentiche le sottoscrizioni, accertato l’attribuzione esclusiva dei beni secondo l’accordo e rigettato sia la domanda riconvenzionale di usucapione sia quella di divisione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo la nullità ex art. 458 c.c. e ritenendo che si trattasse di una transazione divisionale finalizzata a perequare le diverse donazioni ricevute. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della normativa urbanistica (art. 17 l. 47/1985, oggi art. 46 d.P.R. 380/2001, oltre agli artt. 1418 e 1421 c.c. e 112 c.p.c.), sostenendo che l’atto di divisione immobiliare fosse nullo per mancanza degli estremi del titolo edilizio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità rilevabile d’ufficio; 3) in via ulteriore, violazione della disciplina sui patti successori e di altre norme civilistiche, per non avere il giudice di merito dichiarato la nullità della divisione per divieto di patti successori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la scrittura privata, qualificata come divisione di beni immobili, fosse priva delle indicazioni urbanistiche richieste dalla normativa e quindi affetta da nullità testuale ex art. 46 d.P.R. 380/2001, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre affermato che tale nullità può essere rilevata d’ufficio anche in cassazione, perché emerge dalla sola lettura dell’atto e non richiede accertamenti di fatto, e che non ostava il fatto che nei gradi di merito fosse stata dedotta una diversa causa di nullità. È stato ritenuto irrilevante il deposito in cassazione di documenti relativi al titolo edilizio e a un successivo atto di conferma, perché non ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L’accoglimento dei primi due motivi ha reso assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può omettere di pronunciarsi sulla nullità dedotta o rilevabile d’ufficio; nel caso, la questione di validità dell’atto era ancora sub iudice.
art. 458 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma il motivo relativo ai patti successori è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
art. 1418 c.c.
La nullità urbanistica è ricondotta al comma 3 dell’art. 1418 c.c. come nullità testuale, specifica declinazione della nullità negoziale.
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice quando emerge dagli atti e non richiede accertamenti in fatto.
art. 46 d.P.R. 380/2001
Gli atti tra vivi ad effetti reali relativi a immobili sono nulli se non contengono gli estremi del titolo abilitativo; la nullità si applica anche agli atti di divisione immobiliari.
art. 17 l. 47/1985
Norma richiamata in continuità con l’attuale art. 46 d.P.R. 380/2001 per la nullità degli atti privi degli estremi del titolo edilizio.
art. 40 l. 47/1985
Richiamato quale disciplina storica della nullità urbanistica degli atti traslativi/divisori.
art. 372 c.p.c.
In cassazione non sono valutabili documenti non rientranti nelle ipotesi tassative di produzione consentita, quali quelli prodotti per dimostrare il titolo edilizio e l’atto di conferma.
Massime di principio
- La nullità urbanistica prevista per gli atti tra vivi ad effetti reali riguarda anche gli atti di divisione immobiliare, compresi quelli aventi ad oggetto beni costruiti in epoca anteriore alla legge n. 47/1985, se l’atto non reca gli estremi del titolo abilitativo riferibile all’immobile.
- La nullità testuale ex art. 46 d.P.R. 380/2001 è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in cassazione quando risulti dalla mera lettura del contratto e non richieda accertamenti di fatto.
- La domanda di nullità contrattuale è una domanda su diritto autodeterminato: il giudice deve rilevare d’ufficio qualsiasi causa di nullità emergente dai fatti dedotti, anche se diversa da quella specificamente allegata dalla parte, previa instaurazione del contraddittorio.
- In sede di legittimità non sono ammissibili documenti prodotti per dimostrare successivamente l’esistenza del titolo edilizio o dell’atto di conferma, se non rientrano nelle ipotesi tassative dell’art. 372 c.p.c.
- Quando il motivo di ricorso che attiene alla nullità dell’atto è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità del medesimo atto.
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