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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 3216 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento - sottoscrizione con firma a stampa - legittimità- condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La firma autografa è stata ritenuta validamente sostituibile dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ma solo a condizione che il funzionario responsabile dell’emanazione degli atti e la fonte dei dati utilizzati siano individuati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In presenza di tali condizioni, l’avviso è legittimo; in loro assenza, l’atto può essere contestato per difetto dei requisiti formali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché recava una firma a stampa, anziché la sottoscrizione autografa del funzionario competente. La questione riguardava quindi la possibilità di sostituire la firma autografa negli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali formati con procedure automatizzate.

Norme richiamate

  • Disciplina degli atti tributari regionali e locali elaborati con sistemi informativi automatizzati

    Negli atti di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali elaborati con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

    La sottoscrizione autografa non è indispensabile quando l’atto è formato tramite sistemi automatizzati, purché siano rispettate le condizioni previste per identificare il responsabile e la provenienza dei dati.

  • Provvedimento di livello dirigenziale

    Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, unitamente alla fonte dei dati, siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

    L’indicazione a stampa è legittima soltanto se un provvedimento dirigenziale individua preventivamente sia il funzionario responsabile sia la fonte dei dati impiegati per la formazione dell’atto.

Massime di principio

  • La sola assenza della firma autografa non rende automaticamente nullo o illegittimo un avviso tributario generato con sistemi automatizzati.
  • La firma a stampa è valida solo se l’ente ha adottato un apposito provvedimento dirigenziale che individua il responsabile dell’atto e la fonte dei dati.
  • In caso di contestazione, occorre verificare non solo il contenuto dell’avviso, ma anche l’esistenza e la regolarità del provvedimento dirigenziale presupposto.
  • Se il responsabile o la fonte dei dati non sono indicati nel provvedimento richiesto, può sussistere un vizio formale dell’atto, rilevante ai fini dell’impugnazione.

Testo integrale

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