Sentenza n. 1146/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova Sezione Lavoro, 28.10.2025, n. 1009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28 ottobre 2025, n. 1009, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, del 28 ottobre 2025, n. 1009, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento alle annualità oggetto del giudizio. Il Ministero non ha contestato nel merito la pretesa esecutiva. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, emettendo la carta del docente e accreditando l'importo corrispondente alle annualità riconosciute nel giudizio presupposto. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante la corresponsione alla ricorrente della carta elettronica del docente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria o all'attribuzione di un beneficio economico a carico di un'amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può fissare all'amministrazione un termine per adempiere.
- A fronte dell'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo che provveda in sostituzione dell'ente entro un termine successivo, qualora l'inadempimento persista.
Come è indicizzato
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