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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5080 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Registro - Applicazione dell'imposta - Accordo transattivo - Autonomia - Tassabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di un accordo transattivo stipulato dopo l'inadempimento di un'impresa di costruzioni, che non aveva consegnato l'immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'imposta dovesse riferirsi al contratto preliminare, eventualmente soggetto a IVA, oppure che non fosse applicabile l'imposta di registro sulla somma restituita. La decisione ha invece considerato la transazione un atto autonomo e distinto dal preliminare: essa risolve il rapporto originario e introduce una nuova obbligazione di restituzione di una somma di denaro.

La decisione

È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro sulla transazione e, in particolare, dell'imposta di registro relativa alla pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, poiché la somma restituita non risultava assoggettata a IVA. Il contratto preliminare, richiamato solo come antecedente della transazione, non è stato considerato l'atto da tassare. La transazione, in quanto atto autonomo avente ad oggetto l'obbligo restitutorio, è stata quindi validamente assoggettata a imposta di registro. Il ricorso del contribuente è stato respinto.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Imposta sugli atti dell'autorità giudiziaria

    La norma consente di applicare l'imposta di registro agli atti giudiziari che comportano condanna al pagamento di somme, quando la somma non è già soggetta a IVA.

  • Art. 5 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Non è stato ritenuto applicabile perché non era stata dimostrata l'assoggettabilità a IVA della somma oggetto dell'obbligo restitutorio e la transazione costituiva un atto autonomo rispetto al contratto preliminare.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro occorre individuare l'atto che costituisce il presupposto immediato della richiesta o della condanna, non necessariamente il contratto originario richiamato nella controversia.
  • Una transazione che risolve un precedente contratto e introduce un autonomo obbligo di restituzione può essere tassata separatamente rispetto al contratto preliminare cui fa riferimento.
  • Il semplice richiamo a un contratto preliminare nella transazione non comporta automaticamente la tassazione del preliminare come se fosse l'atto principale.
  • L'imposta di registro sulla condanna al pagamento di una somma trova applicazione quando l'importo non risulta assoggettato a IVA; l'esclusione o la sostituzione dell'imposta di registro richiede la prova concreta dell'applicazione dell'IVA.
  • Per valutare il trattamento fiscale di un accordo transattivo è determinante analizzarne l'autonomia giuridica, l'oggetto effettivo e la natura della prestazione economica prevista.

Testo integrale

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