Circolare numero 74 del 13-05-2011
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2011 5. Recupero INAIL danno biologico 6. Salari medi provinciali 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2011 8. Tabella aliquote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le aliquote contributive dovute per il 2011 nel settore agricolo, con riferimento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle riduzioni degli oneri sociali e del costo del lavoro, ai contributi INAIL e al recupero dell’addizionale per danno biologico. Richiama inoltre il criterio del salario medio provinciale per alcune categorie di iscritti, disciplina le agevolazioni per zone tariffarie e segnala l’allegazione della tabella con le aliquote per piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Aliquote e agevolazioni contributive agricole per l’anno 2011
Aliquote e agevolazioni contributive agricole per l’anno 2011
La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per l’anno 2011 nel settore agricolo, con particolare riferimento ai rapporti di concedenza e alle posizioni dei piccoli coloni, compartecipanti familiari e altri iscritti alla gestione agricola. Vengono aggiornate le aliquote, richiamate le riduzioni spettanti e precisate le modalità di recupero di alcune componenti INAIL.
Aliquota al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2011 continua a trovare applicazione l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, a carico dei concedenti per la generalità delle aziende agricole. Le aliquote per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 risultano quindi così determinate:
- concedente: 18,55%, con esclusione della quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 27,39%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri indicati sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
La circolare richiama l’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L’esonero:
- si applica prioritariamente sull’aliquota per gli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con quello previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in assenza di capienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non opera sull’aliquota per il trattamento di fine rapporto né su quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero viene in concreto imputato sull’aliquota della disoccupazione, indicata nel prospetto come 2,75%, con applicazione dell’esonero di 1,00%.
Contributi INAIL e recupero per danno biologico
I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, dal 1 gennaio 2001, sono fissati ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000 nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,125%;
- Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185%.
Per il recupero dell’onere relativo al danno biologico, il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, stabilisce un’addizionale sui contributi assicurativi agricoli. Il recupero viene riscosso insieme alla contribuzione dovuta per il 2011, tramite modello F24, con un aumento dell’1,60% dell’aliquota vigente per il 2009:
- 0,1620% sull’aliquota Assistenza Infortuni sul lavoro, calcolata come 10,125 x 1,60%;
- 0,0499% sull’aliquota Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro, calcolata come 3,1185 x 1,60%.
Salari medi provinciali per il calcolo dei contributi
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Ne consegue che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie nel 2011
La circolare richiama l’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, che conferma dal 1 agosto 2010 l’applicazione dell’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009 in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo. Per il 2011 le agevolazioni per zona tariffaria sono così quantificate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Tabella contributiva allegata
La circolare segnala infine la presenza di una tabella allegata con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2011 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, a carico dei concedenti per la generalità delle aziende agricole. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011 sono: concedente 18,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 27,39%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge n. 388/2000, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono pari a 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero si applica prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in mancanza di capienza, si applica alle altre aliquote della gestione privilegiando maternità e disoccupazione, con esclusione del TFR e dei fondi interprofessionali. Per i concedenti opera sull’aliquota disoccupazione, indicata nel prospetto come 2,75% con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000, sono fissati in 10,125% per l’Assistenza Infortuni sul Lavoro e in 3,1185% per l’Addizionale Infortuni sul Lavoro.
Recupero INAIL per danno biologico
Il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2011, ha determinato un’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per coprire gli oneri del danno biologico. Il recupero avviene con la riscossione dei contributi relativi al 2011 tramite modello F24 e corrisponde a un aumento dell’1,60% dell’aliquota vigente per l’anno 2009: 0,1620% sull’aliquota Assistenza Infortuni sul lavoro (10,125 x 1,60%) e 0,0499% sull’aliquota Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro (3,1185 x 1,60%).
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’art. 28 del DPR 488/1968 e l’art. 7 della legge n. 233/1990. Di conseguenza, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie 2011
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi dal 1 agosto 2010 le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009 sulle agevolazioni contributive nel settore agricolo. Per il 2011 le agevolazioni sono: territori non svantaggiati nessuna agevolazione e dovuto 100%; territori montani agevolazione 75% e dovuto 25%; territori svantaggiati agevolazione 68% e dovuto 32%.
Tabella aliquote contributive in allegato
La circolare segnala che è allegata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
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