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Circolare

Circolare numero 73 del 10-05-2011

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’A.I.C. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta il 4 febbraio 2011 tra INPS e A.I.C. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti delle strutture INPS e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, oltre agli aspetti economici della convenzione, inclusi il costo del servizio e la durata triennale dell’accordo. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti GPA per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti all’associazione.

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione sottoscritta il 4 febbraio 2011 tra INPS e A.I.C. per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono definiti i beneficiari interessati, le modalità operative per la delega, le percentuali applicabili, i casi di revoca o contestazione, nonché gli adempimenti contabili e finanziari a carico delle strutture INPS.

Ambito di applicazione

La trattenuta del contributo associativo riguarda i soggetti che percepiscono:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Il versamento avviene a favore dell’A.I.C. ed è effettuato mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Delega e modalità di acquisizione

La trattenuta può essere eseguita solo previa delega. Il testo della delega è compreso nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve essere sottoscritto dal lavoratore; la delega deve inoltre recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

Il codice identificativo dell’A.I.C. è 3601.

Per le prestazioni con pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, in conformità al terzo comma dell’art. 18.

Durata della delega, revoca e contestazioni

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la modifica si riferisce.

Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore con la quale egli revoca la delega, la struttura competente deve acquisire la revoca nel più breve tempo possibile.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’Istituto interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente percepite. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Nelle controversie giudiziarie relative al valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

Le percentuali comunicate dall’A.I.C. sono le seguenti:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti e rapporti economici

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono eseguire i versamenti all’A.I.C. entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza applicazione di interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. Contestualmente devono mettere a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e con l’importo trattenuto.

L’A.I.C. si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo viene comunicata con raccomandata A/R; dalla comunicazione decorre per l’A.I.C. la facoltà di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, oneri e tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’A.I.C. e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione sindacale stipulante, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Le sedi devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenti.

In caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può esercitare la disdetta con preavviso di almeno sei mesi.

È inoltre indicata la sede legale dell’A.I.C. in via Torino 95, 00184 Roma.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’A.I.C. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/254, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/254, per l’accreditamento all’A.I.C. dei contributi associativi;
  • GPA 11/254, per la rilevazione del debito verso l’A.I.C.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/254; l’eventuale saldo esistente a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all’A.I.C., devono essere imputati al conto GPA 24/042.

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA 11/254, GPA 25/254 e GPA 35/254.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La convenzione consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili di versare contributi associativi all’A.I.C. mediante trattenuta sulle relative prestazioni. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 18 della legge n. 223/1991.

Delega, validità e revoca

La trattenuta avviene solo previa delega, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione e deve essere sottoscritto dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la modifica. Se perviene a INPS una comunicazione di revoca da parte del lavoratore, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile.

Codice identificativo e percentuali di contribuzione

Il codice identificativo dell’A.I.C. è 3601. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,5% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati dalla circolare.

Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti

Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente da INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991. La documentazione, incluse revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.

Contestazioni, revoche e restituzioni

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori, INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Nelle controversie giudiziarie sul valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamenti, costi del servizio e rapporti economici

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’A.I.C. le somme trattenute entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione. L’A.I.C. riceve gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,54 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali del costo sono comunicate con raccomandata A/R e l’A.I.C. può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Durata della convenzione e clausole di tutela

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e A.I.C. ed è sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/254 per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/254 per l’accreditamento all’A.I.C. dei contributi e GPA 11/254 per il debito verso l’A.I.C. I pagamenti all’organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/254, con eventuale saldo finale da riprendere nell’esercizio successivo. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA 24/042. Ulteriori istruzioni sono rinviate al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Dati dell’associazione e modalità di pagamento

La sede legale dell’A.I.C. è indicata in via Torino 95, 00184 Roma. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà successivamente comunicato alle strutture INPS con l’indicazione del relativo IBAN.

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