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Circolare

Circolare numero 76 del 23-05-2011

Contribuzione I.V.S. Contribuzione di maternità Contribuzione I.N.A.I.L. Addizionale I.N.A.I.L. anno 2009 Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) Tabelle contributi anno 2011 Modalità di pagamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per l’anno 2011, i contributi dovuti dalle aziende agricole iscritte alla gestione speciale: contribuzione IVS, contribuzione di maternità, contributo INAIL e relativa addizionale per danno biologico. Indica il reddito medio convenzionale, le aliquote applicabili, gli importi capitaria annui e le agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate. Precisate anche le modalità di riscossione tramite modelli F24 e le scadenze di pagamento in quattro rate.

Contributi previdenziali e assicurativi 2011 per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Contributi previdenziali e assicurativi 2011 per il settore agricolo

La circolare definisce il quadro contributivo per l’anno 2011 relativo ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Vengono indicati i criteri di calcolo della contribuzione IVS, il contributo di maternità, la contribuzione INAIL e l’addizionale per danno biologico, oltre alle agevolazioni previste per territori montani e zone svantaggiate e alle modalità di pagamento.

Contribuzione IVS

Il calcolo dei contributi invalidità, vecchiaia e superstiti si fonda sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale previste dalla Tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertita in euro secondo la circolare n. 83 del 23 aprile 2002.

La circolare ricorda che ciascuna azienda è annualmente inserita nella fascia corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello derivante dall’allevamento di animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella Tabella D, in corrispondenza della fascia attribuita all’azienda, e applicando poi le aliquote percentuali previste.

Per il 2011, con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2011, il reddito medio convenzionale è stato fissato in euro 51,47. Le aliquote restano invariate rispetto agli anni precedenti, in quanto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 146/1997 era già stato raggiunto dal 2003.

Le aliquote da applicare sono:

  • 18,30% per la generalità delle imprese;
  • 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate;
  • per i soggetti con età inferiore a 21 anni, 15,80% per le imprese ordinarie;
  • per i soggetti con età inferiore a 21 anni, 10,80% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate.

Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS per il 2011 risultano pari a:

  • 20,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone normali;
  • 17,30% per i maggiori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate;
  • 17,80% per i minori di 21 anni nelle zone normali;
  • 12,80% per i minori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate.

È inoltre precisato che l’importo del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto dell’adeguamento periodico ex art. 22 della medesima legge, è pari per il 2011 a euro 0,61 per giornata.

Contribuzione di maternità

Per il 2011 il contributo annuo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il contributo è dovuto:

  • per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546;
  • per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Contribuzione INAIL

La circolare richiama che, essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi previsto dall’art. 28 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per il quinquennio 2001-2005, e restando fermo quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo dovuto per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il 2011 resta invariato.

Gli importi annui capitaria sono:

  • euro 768,50 per le zone normali;
  • euro 532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate.

Addizionale INAIL per danno biologico

Il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico nella misura di un aumento del 1,60% dell’aliquota vigente per l’anno 2009.

L’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, procede al recupero del contributo, che viene riscosso unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2011 tramite il modello F24. La tabella riepilogativa riportata in circolare indica, per il 2009, gli importi dell’addizionale pari a euro 12,30 per le zone non agevolate e euro 8,51 per le zone agevolate.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per l’individuazione delle aree agevolate, la circolare rinvia all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per i territori montani e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per le zone agricole svantaggiate.

Tali qualificazioni incidono sia sulla misura delle aliquote IVS sia sugli importi del contributo INAIL.

Tabelle contributive e modalità di versamento

Nell’Allegato 1 sono riportate le aliquote, gli importi e la legenda dei contributi in vigore per il 2011 per le categorie interessate.

La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. Le scadenze di pagamento sono fissate al:

  • 16 luglio 2011;
  • 16 settembre 2011;
  • 16 novembre 2011;
  • 16 gennaio 2012.

Punti principali

Contribuzione IVS

Il calcolo dei contributi IVS per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale della Tabella D della legge n. 233/1990, rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997. Per il 2011 il reddito medio convenzionale è pari a euro 51,47. Le aliquote sono: 18,30% per la generalità delle imprese e 15,30% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con età inferiore a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente a 15,80% e 10,80%. Considerando il contributo addizionale del 2%, le aliquote complessive IVS risultano pari a 20,30% e 17,30% per i maggiori di 21 anni, e a 17,80% e 12,80% per i minori di 21 anni, distinguendo tra zone normali e zone agevolate. È inoltre indicato il contributo addizionale ex art. 17 della legge n. 160/1975, pari per il 2011 a euro 0,61 per giornata.

Contribuzione di maternità

Per il 2011 il contributo annuo per la copertura degli oneri dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 151/2001.

Contribuzione INAIL

Il contributo INAIL dovuto da coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali resta, per il 2011, fissato in misura capitaria annua: euro 768,50 per le zone normali ed euro 532,18 per territori montani e zone svantaggiate. La misura deriva dal raggiungimento dell’aumento previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 38/2000 e resta ferma quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL.

Addizionale INAIL per danno biologico

Il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 ha stabilito, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, un aumento del 1,60% dell’aliquota vigente per l’anno 2009. L’INPS provvede al recupero della relativa addizionale, da riscuotere con l’imposizione contributiva 2011 mediante modello F24. La tabella riportata in circolare indica, per il 2009, l’importo addizionale pari a euro 12,30 per le zone non agevolate e euro 8,51 per le zone agevolate.

Agevolazioni territoriali

Per l’individuazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate, la circolare rinvia all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 per i territori montani e all’art. 15 della legge n. 984/1977 per le zone svantaggiate. Tali qualificazioni incidono sulle aliquote IVS e sul contributo INAIL.

Tabelle contributi e modalità di pagamento

Nell’Allegato 1 sono riportate le aliquote, gli importi e la legenda dei contributi vigenti per il 2011. La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. Le scadenze di pagamento sono fissate al 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2011 e 16 gennaio 2012.

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