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Circolare

Circolare numero 71 del 04-05-2011

L’art. 39 della legge n. 183/2010, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza novembre 2010, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura nei confronti dei committenti l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei collaboratori iscritti alla Gestione separata integra, dal 24 novembre 2010, la fattispecie penale prevista dall’art. 2 del d.l. n. 463/1983. Vengono precisati l’ambito soggettivo di applicazione, il termine di tre mesi per adempiere dopo contestazione o notifica dell’accertamento, l’ipotesi di non punibilità in caso di pagamento tempestivo e l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria decorso il termine. La circolare indica inoltre che la procedura informatica per la gestione degli illeciti sarà adeguata e che ulteriori istruzioni operative seguiranno con un successivo messaggio.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nella Gestione separata: estensione della disciplina penale

Omesso versamento delle ritenute previdenziali nella Gestione separata

La circolare esamina l’estensione alla Gestione separata della disciplina penale sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Il quadro normativo richiamato è quello dell’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che collega la fattispecie ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Finalità della norma

L’intervento legislativo viene ricondotto all’esigenza di rendere uniforme il trattamento sanzionatorio tra:

  • datori di lavoro subordinato;
  • committenti che versano alla Gestione separata.

La novità consiste nell’assoggettare anche i committenti all’illecito penale in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori interessati.

Ambito di applicazione soggettivo

La disciplina si applica esclusivamente ai committenti che si avvalgono di prestazioni rientranti nelle categorie di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR. Si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, svolti senza vincolo di subordinazione.

La circolare precisa inoltre che la fattispecie penale non ricorre:

  • quando non esiste un rapporto di committenza;
  • quando la figura del committente coincide con quella del collaboratore.

La responsabilità penale deve essere riferita al soggetto che aveva la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del versamento contributivo.

Disciplina dell’illecito e termini per adempiere

In caso di omissione, deve essere avviato un procedimento con:

  • contestazione della violazione, oppure
  • notifica dell’avvenuto accertamento, contenente l’intimazione ad adempiere entro tre mesi.

Il comma 1-bis dell’art. 2 della legge n. 638/1983 prevede che il pagamento effettuato entro tale termine determini una causa di non punibilità.

Resta però fermo che, decorso il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, deve essere comunque presentata tempestiva denuncia all’Autorità giudiziaria, anche se nel frattempo il versamento è stato eseguito.

Il testo normativo richiamato precisa inoltre che:

  • la pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire due milioni;
  • la denuncia di reato va presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento oppure dopo l’inutile decorso del termine;
  • alla denuncia deve essere allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate;
  • durante il termine di tre mesi il corso della prescrizione resta sospeso.

Decorrenza

La legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010. La circolare stabilisce che la disciplina dell’art. 39 si applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, con scadenza il 16 dicembre 2010.

Gestione operativa e adempimenti informatici

Per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni, la procedura Intranet "Soggetto Contribuente – Gestioni Illeciti Penali", già operativa per le aziende con dipendenti, sarà integrata con funzioni specifiche per la gestione degli illeciti relativi alle denunce EMens "non abbinate per debito" nell’ambito della mensilizzazione della Gestione separata.

La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative relative:

  • alla gestione degli atti di contestazione conseguenti all’accertamento della violazione;
  • alle denunce da trasmettere all’Autorità giudiziaria.

Riferimenti richiamati

La circolare richiama, a supporto interpretativo, precedenti interventi relativi alla disciplina penale dell’omesso versamento contributivo e, in allegato, riporta:

  • l’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
  • l’art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Punti principali

Estensione della fattispecie penale alla Gestione separata

L’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183 estende ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata l’illecito penale già previsto per i datori di lavoro subordinato in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La finalità dichiarata è uniformare il trattamento sanzionatorio tra datori di lavoro subordinato e committenti.

Procedura di contestazione e non punibilità

In caso di omissione, deve essere contestata o notificata la violazione con intimazione a pagare entro tre mesi. Se il versamento avviene entro tale termine, opera la non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983. Decorso il termine, resta comunque fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria anche se il pagamento è stato effettuato successivamente.

Ambito di applicazione soggettivo

La disciplina si applica esclusivamente ai committenti che utilizzano prestazioni rientranti nelle categorie di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR, cioè rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, svolti senza vincolo di subordinazione. Non ricorre il reato se manca un rapporto di committenza o se committente e collaboratore coincidono. La responsabilità va riferita al soggetto che aveva la responsabilità legale dell’adempimento alla scadenza del versamento contributivo.

Decorrenza

La legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010. La nuova disciplina si applica alle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza il 16 dicembre 2010.

Gestione operativa degli illeciti

La procedura Intranet "Soggetto Contribuente – Gestioni Illeciti Penali", già utilizzata per le aziende con dipendenti, sarà implementata per gestire gli illeciti relativi alle denunce EMens "non abbinate per debito" nell’ambito della mensilizzazione della Gestione separata. Le istruzioni operative per la contestazione e per le denunce all’Autorità giudiziaria saranno fornite con un successivo messaggio.

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