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Ordinanza

Ordinanza n. 579/2026 - Roma, Sezione 1T

Ricorso avverso e per l’annullamento - previa sospensione degli effetti – dei provvedimenti nei confronti dei coniugi -OMISSIS- adottati dal Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale” in virtù di “Foglio n.-OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS-/SdS/2025/R datato 01/10/2025” e di “foglio n.-OMISSIS-/2^/B16-OMISSIS-/SdS/2024/R del 01.10.2025”, entrambi dai contenuti ignoti, di “rimodulazione”, a “decorrere dal 22/10/2025 e fino al 31/03/2026”, del “dispositivo tutorio di 3° livello «tutela su auto specializzata»” “in uno di 4° livello «tutela su auto non protetta», di cui all’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003 e s.m.i.”, notificati al ricorrente -OMISSIS- il 15 ottobre 2025(all. 2), del provvedimento, di estremi e contenuti ignoti, adottato dal Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, di “rimodulazione”, “a decorrere dal 22 Ottobre 2025” e “sino al 31.03.2026”, del “dispositivo diversamente articolato di 3° livello «tutela su auto specializzata» da attuarsi nella sola Regione -OMISSIS- e” “di 4° livello «tutela su auto non protetta» nel rimanente territorio nazionale”, “in uno di 4° livello, di cui all’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come sostituito dal D.M. 3 Dicembre 2012”, notificatogli il 13 ottobre 2025, di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o conseguente, in particolare dei verbali relativi alla “Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi il 18 febbraio 2025” ed alla “Riunione Interforze del 18 luglio 2025”, del “Foglio n.-OMISSIS-/2^/B16-OMISSIS-/SdS/2025/R datato 01/10/2025” e del “foglio n.-OMISSIS-/2^/B16(-OMISSIS-/SdS/2024/R del 01.10.2025”, della “nota in data 30 maggio 2025” dall’ “Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale del Ministero dell’Interno” alla Prefettura di Perugia, dei “documenti” “sottratti all’accesso” di cui alle note “Prot.-OMISSIS-” (all. 6) del “19 giugno 2025” nonché alle note “Prot. -OMISSIS- (all. 9) del “30 ottobre 2025” della Prefettura di Perugia.

Giustizia amministrativa202515635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di rimodulazione del dispositivo di tutela personale dal terzo livello, con tutela su auto specializzata, al quarto livello, con tutela su auto non protetta, adottati per il periodo dal 22 ottobre 2025 al 31 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, i provvedimenti del Ministero dell'Interno – Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale – con cui è stato rimodulato il dispositivo tutorio precedentemente applicato. Gli atti, notificati ai ricorrenti nell'ottobre 2025, prevedevano per uno dei ricorrenti la tutela di quarto livello sull'intero territorio nazionale e, per l'altro, un'articolazione comprendente la tutela di terzo livello, su auto specializzata, nella sola Regione interessata e la tutela di quarto livello nel restante territorio nazionale, successivamente rimodulata in tutela di quarto livello. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori e presupposti, inclusi i verbali delle riunioni tecniche e interforze, le comunicazioni tra gli uffici del Ministero e la Prefettura e i documenti sottratti all'accesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sul quadro fattuale, sulle posizioni individuali, sulle vicende processuali pregresse e sui presupposti delle rimodulazioni.

La decisione

Il TAR ha adottato una misura istruttoria ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una relazione chiarificatrice, corredata dalla documentazione eventualmente necessaria e dalle cautele e dagli omissis ritenuti opportuni. La relazione dovrà fornire un quadro definito e attuale della vicenda, distinguere le posizioni e le vicende processuali dei singoli ricorrenti e chiarire i presupposti delle rimodulazioni del livello tutorio, anche in ragione del pregresso contenzioso pendente dinanzi ad altro giudice. Nelle more dell'adempimento istruttorio, il TAR ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la definizione del merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità degli atti.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni utilizzate dal TAR per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dall'amministrazione una relazione e la documentazione necessaria alla decisione.

  • art. 8 D.M. 28 maggio 2003, come sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012

    Disciplina richiamata nel provvedimento impugnato per individuare i livelli e le modalità dei dispositivi di tutela personale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia richiede una ricostruzione attuale e definita dei fatti, delle posizioni individuali e dei presupposti dell'azione amministrativa, il giudice amministrativo può disporre una relazione chiarificatrice dell'amministrazione, corredata dalla documentazione necessaria e da adeguate cautele di riservatezza.
  • Anche nei procedimenti riguardanti misure di sicurezza o di protezione personale, l'amministrazione deve fornire al giudice gli elementi necessari a comprendere i presupposti concreti delle modifiche adottate, ferma la possibilità di produrre la documentazione con omissis o altre cautele idonee a proteggere informazioni sensibili.
  • La sospensione cautelare degli atti impugnati può essere disposta nelle more dell'adempimento istruttorio quando il giudice ritenga necessario acquisire ulteriori elementi prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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