Cassazione Civile, Ordinanza n. 10587/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché, essendo stato depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra fondi confinanti. In primo grado una società e un cointeressato avevano chiesto che fosse dichiarato estinto per prescrizione il diritto della controparte di aprire vedute sul loro fondo; in subordine avevano chiesto di accertare l’aggravamento della servitù per effetto di una sopraelevazione realizzata dalla convenuta, munita di numerose aperture. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d’appello confermava il rigetto. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositava un atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione della controparte costituita.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla parte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata, la Corte dichiara l’estinzione del processo con ordinanza, senza esaminare il merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio e preclude ogni pronuncia sul merito dei motivi proposti.
- Quando l’estinzione deriva da rinuncia accettata, la Corte può definire il processo con ordinanza e non provvede sulle spese se vi è adesione della controparte alla rinuncia.
Come è indicizzato
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