Cassazione Penale, Sentenza n. 44123/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio pluriaggravato e reati connessi, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la persistenza del pericolo di recidiva. L'accusa fondava la misura sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Moscato e Arena). Il ricorrente ha censurato la motivazione del riesame per omessa o apodittica confutazione delle obiezioni difensive: la progressiva formazione della narrazione del collaboratore Moscato e l'emergere tardivo del nome del Fiorillo, le contraddizioni e le incongruenze sulle circostanze temporali, la natura de relato di molte informazioni e la mancata verifica della fonte primaria delle dichiarazioni (catena Pardea/Morelli/Battaglia), la possibile influenza reciproca fra collaboratori (Arena a conoscenza delle dichiarazioni di Moscato), l'incompatibilità cronologica rispetto all'obbligo di dimora e dubbî sugli accertamenti tecnici sull'arma. Con il secondo motivo si è dedotta l'insussistenza del pericolo di recidiva e la mancata valutazione di misure cautelari meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo a distanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha richiamato i criteri di sindacato sulla motivazione del giudice del riesame e i requisiti per utilizzare dichiarazioni de relato e di collaboratori come riscontri reciproci. Ha rilevato carenze motivazionali del Tribunale del riesame: mancata valutazione adeguata della formazione progressiva delle dichiarazioni di Moscato, mancata individuazione e verifica della fonte primaria delle informazioni de relato, mancata valutazione dell'indipendenza e dell'autonomia genetica delle dichiarazioni di Arena e Moscato, omissione di risposta su incongruenze rilevanti (numero/identità dei componenti del gruppo di fuoco) e sulla circostanza che Arena conosceva già le dichiarazioni di Moscato. Per tali lacune la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, assorbendo il secondo motivo e demandando al giudice del rinvio l'esame anche delle censure relative al pericolo di recidiva e alle misure meno afflittive.
Norme richiamate
art. 275 comma 3 c.p.p.
Richiamato nel ricorso per la presunzione relativa connessa al tempo intercorso tra il fatto e l'adozione della misura; il Collegio invita a tener conto della distanza temporale nella valutazione della necessità della custodia cautelare
art. 275-bis c.p.p.
Menziionato come alternativa concreta alla detenzione (controllo a distanza per arresti domiciliari) da valutare dal giudice del riesame/rinvio
art. 192 commi 3 e 3-bis c.p.p.
Norme richiamate in relazione all'uso delle dichiarazioni dei collaboratori come riscontro reciproco: la convergenza dichiarativa può costituire riscontro se rispettati i requisiti di credibilità, specificità e indipendenza
art. 292 c.p.p.
Indica i requisiti formali dell'atto di riesame cui la motivazione del giudice deve conformarsi; il riesame deve dare conto delle ragioni che giustificano la conferma della misura
art. 546 c.p.p.
Richiamato come modello strutturale della motivazione cui adattare l'ordinanza del riesame: motivazione conforme ai canoni di logicità e completezza
Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina) e giurisprudenza successiva
Principi giurisprudenziali richiamati sui requisiti per utilizzare dichiarazioni de relato e di collaboratori come prova: valutazione della credibilità soggettiva, coerenza, autonomia genetica delle chiamate, convergenza individualizzante e indipendenza delle dichiarazioni
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve esplicitamente confrontarsi con le ragioni difensive e non può limitarsi a conclusioni apodittiche: occorre motivazione puntuale su credibilità e attendibilità dei collaboratori
- Le dichiarazioni de relato possono essere valorizzate solo se sussistono convergenza individualizzante, indipendenza delle fonti e verifica dell'autonomia genetica delle chiamate
- La formazione progressiva di una narrazione e l'emergere tardivo di un coinvolgimento a carico dell'indagato sono elementi che incidono sull'attendibilità intrinseca e devono essere valutati e giustificati esplicitamente
- Quando il riscontro fra dichiarazioni di diversi collaboratori si fonda su conoscenze indirette, il giudice deve accertare la fonte primaria delle informazioni e dimostrare che non si tratta di circolazione informativa comune o di un'unica fonte
- In presenza di lunga distanza temporale tra evento e misura cautelare, dello status di incensurato e di ruolo marginale contestato, il giudice deve considerare e motivare adeguatamente l'eventuale applicazione di misure meno afflittive, compreso il controllo a distanza
- Carenti motivazioni sul punto probatorio espongono il provvedimento cautelare a annullamento in Cassazione con rinvio per un nuovo esame
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