Cassazione Penale, Sentenza n. 26631/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) non aveva avuto conoscenza della procedura tributaria a suo carico e quindi sarebbe stata violata la sua possibilità di difesa; 2) il reato sarebbe stato affermato sulla base di prove illegittimamente acquisite (mancata distinzione tra attività amministrativa e penale); 3) errata applicazione di una norma extra-penale (valutazione fiscale delle operazioni immobiliari della SO.CO.MA S.r.l., che avrebbe determinato una minusvalenza invece di una plusvalenza imponibile); 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che l'evasione sarebbe stata pari al 10% della soglia di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo (perché la mancata impugnazione dell'avviso tributario non incide sul giudizio penale, dato che in sede penale l'imputato può contestare gli esiti dell'accertamento) e il secondo motivo (per genericità, mancando indicazione degli elementi essenziali circa il passaggio dall'attività amministrativa a quella penale). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato il meccanismo fiscale e le modalità di calcolo dell'IRES con riferimento all'accollo del mutuo, alla rivendita dell'immobile e ai pagamenti ricevuti, limitandosi a ripetere le affermazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e del curatore fallimentare; tale carenza motivazionale ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame della responsabilità. Il quarto motivo sul diniego della causa di proscioglimento per particolare tenuità è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
Il ricorrente era imputato e condannato per il reato previsto da questa norma (reati tributari); la Corte d'appello aveva confermato la condanna ma la Cassazione ne ha annullato la sentenza per carenze nella valutazione fiscale che hanno influito sulla responsabilità penale
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che lamentava violazioni riconducibili a tale disposizione per genericità: il ricorrente non ha indicato quando si sarebbe conclusa l'attività ispettiva amministrativa e quando sarebbe iniziata l'attività di rilevanza penale, elementi necessari per censurare il passaggio di competenza
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il motivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità (richiamato nel ricorso) è stato ritenuto assorbito dalla decisione di annullamento e rinvio: la Corte non ha deciso nel merito tale questione in quanto ha disposto un nuovo esame complessivo della responsabilità
Massime di principio
- In procedimenti penali che si fondano su accertamenti tributari, il fatto che l'imputato non abbia impugnato l'avviso di accertamento in sede tributaria non gli preclude di contestarne i contenuti in sede penale: la valutazione della rilevanza penale degli atti amministrativi può essere contestata nel processo penale
- Le censure generiche che non indicano elementi essenziali (ad es. il momento in cui termina l'attività amministrativa e inizia quella penale) sono inammissibili: occorre specificare fatti, date e nodi giuridici rilevanti
- Quando la responsabilità penale dipende da valutazioni tecniche o fiscali (calcolo dell'imposta, qualificazione di plusvalenza o minusvalenza, effetti di accollo e iscrizione ipotecaria), il giudice penale deve spiegare il meccanismo fiscale applicato e motivare in modo autonomo, non limitandosi a recepire acriticamente le risultanze fornite dall'amministrazione finanziaria
- Se la motivazione della sentenza è carente su punti decisivi che incidono sulla qualificazione del fatto e sulla misura della responsabilità, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame
- La questione della non punibilità per particolare tenuità può risultare assorbita da altre censure o dall'annullamento per vizi di motivazione: per ottenerne l'applicazione è utile collegarla a un accertamento definitivo e dettagliato della minore offensività del fatto
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