Sentenza del 24/10/2017 n. 1500 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento bancario - Imputabilità al contribuente degli esiti di indagini nei confronti di terzi. (Artt. 32 comma 1 n. 7) D.P.R. 600/1973 e 51 comma 2 n. 7) D.P.R. 633/1972)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nei confronti dell'imprenditore, degli esiti delle indagini bancarie svolte sul conto corrente intestato al convivente. In particolare, i versamenti in contanti effettuati sul conto del convivente sono stati considerati riferibili all'attività dell'imprenditore sulla base del rapporto di convivenza. Tale relazione costituisce un elemento presuntivo, superabile soltanto dimostrando che il convivente disponeva di risorse economiche proprie e adeguate a giustificare le movimentazioni.
La decisione
La presunzione di riferibilità dei versamenti all'imprenditore è stata ritenuta legittima in assenza di una prova contraria concreta. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva disponibilità economica autonoma del convivente e la provenienza lecita e personale delle somme versate. In mancanza di tale dimostrazione, gli esiti delle indagini bancarie su un conto intestato a un terzo convivente possono essere imputati al contribuente ai fini dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire ed esaminare dati, notizie e documenti relativi ai rapporti e alle operazioni bancarie del contribuente o di soggetti collegati, utilizzandoli per l'accertamento dei redditi.
Art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972
Consente l'utilizzo delle risultanze dei rapporti bancari nell'accertamento dell'IVA, comprese le movimentazioni non adeguatamente giustificate.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie su conti intestati a familiari o conviventi possono essere riferite al contribuente quando esistono elementi concreti di collegamento, tra cui il rapporto di convivenza.
- La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando l'autonomia economica del titolare del conto, la provenienza personale delle somme e la loro estraneità all'attività d'impresa.
- La mera intestazione del conto a un terzo non è necessariamente sufficiente a escludere l'imputabilità delle operazioni al contribuente sottoposto ad accertamento.
- Per contrastare l'accertamento occorre fornire una spiegazione analitica delle singole movimentazioni, supportata da documentazione coerente e verificabile.
- La convivenza, da sola, costituisce un elemento presuntivo rilevante, ma la tenuta della presunzione dipende anche dall'assenza di una prova contraria adeguata.
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