Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 34/2016

Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione RAS-ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 34/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per il 2017-2018 la spesa destinata al piano regionale del Parco geominerario e consente, nelle more della scelta del nuovo aggiudicatario, lo svolgimento temporaneo delle attività della convenzione RAS-ATI IFRAS da parte di società in house regionali o, in subordine, di enti pubblici. Prevede l’utilizzo a tempo determinato dei lavoratori individuati e regola la copertura finanziaria.

Prosecuzione temporanea delle attività del Parco geominerario della Sardegna e tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti

Prosecuzione temporanea delle attività del Parco geominerario della Sardegna

La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina del progetto del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per assicurare la continuità delle attività e la tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti, nelle more della procedura di individuazione del nuovo aggiudicatario del piano.

Finalità e ambito soggettivo

La disciplina è finalizzata a salvaguardare gli impegni assunti nella convenzione originaria del 23 ottobre 2001 e negli atti successivi, perseguendo la stabilizzazione occupazionale e la continuità reddituale dei soggetti interessati. Riguarda in particolare:

  • i lavoratori socialmente utili provenienti dal progetto “Parco geominerario”;
  • i soggetti svantaggiati già individuati tramite protocolli d’intesa e accordi di programma regionali;
  • il residuo personale licenziato dalla società cessata, purché beneficiario di NASPI.

Spesa autorizzata e copertura finanziaria

Per dare attuazione al piano di intervento a regia regionale nell’ambito del Parco geominerario è autorizzata la spesa di:

  • euro 26.200.000 per l’anno 2017;
  • euro 25.000.000 per l’anno 2018.

La copertura avviene mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa già prevista dalla legge regionale n. 5 del 2016, sul bilancio regionale 2016-2018, missione 09, programma 02, titolo 2.

Svolgimento temporaneo delle attività della convenzione

Nelle more della conclusione delle procedure per il nuovo affidamento, è autorizzato lo svolgimento temporaneo delle attività oggetto della convenzione da parte di società in house regionali, nel rispetto della disciplina sulle società a partecipazione pubblica e dei principi del controllo analogo.

L’affidamento diretto è subordinato a:

  • un piano industriale predisposto dal soggetto affidatario;
  • la verifica della sostenibilità economica e finanziaria;
  • l’approvazione della Giunta regionale;
  • il rispetto del codice dei contratti pubblici.

Se per alcune attività non sia possibile l’affidamento alle società in house, la legge consente la stipula di convenzioni con enti pubblici selezionati tramite procedure di evidenza pubblica.

Impiego dei lavoratori e procedure di esodo

Nello svolgimento delle attività affidate, i soggetti affidatari possono avvalersi a tempo determinato dei lavoratori individuati dalla legge, secondo i fabbisogni organizzativi e nel rispetto della normativa vigente, sulla base della profilazione effettuata dall’ASPAL.

La Giunta regionale è chiamata a disciplinare gli atti relativi alle procedure di esodo per i soggetti che abbiano maturato i requisiti di legge.

Evoluzioni e limiti temporali rilevanti

La disciplina nasce come misura temporanea, collegata alla fase di transizione verso il nuovo aggiudicatario del piano. In seguito, è stato previsto che la Regione potesse proseguire le attività fino al 31 dicembre 2020 per far fronte agli effetti della pandemia da Covid-19 e salvaguardare i livelli occupazionali.

Inoltre, dal 24 ottobre 2023, l’assunzione a tempo determinato da parte di enti pubblici o privati dei lavoratori interessati non comporta la perdita dei requisiti per il godimento dei benefici previsti dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.