Ordinanza n. 8180/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della D.D. prot. RK/4690/2024 del 9.5.2024, notificata con nota prot. 26957 del 13.5.2024, avente ad oggetto “Disposizioni relative al manufatto murario sito in corrispondenza di Via Giano Parassio civ. n. 33 – 35 – Roma Fasc. 86/2023”; - dell''Ordinanza Sindacale n. 64 del 7.6.2024, notificata con nota prot. 33540 del 11.6.2024, avente ad oggetto “Esecuzione delle opere provvisionali di messa in sicurezza del paramento murario e delle opere prospettanti di Via Di Ponziano e Via Giano Parassio”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e/o richiamato, tra i quali il provvedimento prot. 994 del 30.1.2024 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge 241/1990 – Muro di sostegno in corrispondenza di Via Giano Parassio civ. n. 33-35 – Roma.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizioni comunali relative a un manufatto murario e ordinanza sindacale di esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza, adottate dopo il crollo di una porzione della struttura muraria
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato gli atti adottati da Roma Capitale in seguito al crollo della porzione sommitale di una struttura muraria posta lungo via Di Ponziano e via Giano Parrasio. Dal testo emerge che la controversia richiede l'accertamento della localizzazione e della proprietà delle aree interessate, della posizione della proprietà ricorrente rispetto al luogo del crollo, dell'eventuale titolarità esclusiva o pro indiviso del condominio sulla struttura muraria e dell'esistenza di obblighi a suo carico ai sensi degli artt. 30 e 31 del codice della strada. Deve inoltre essere verificata la causa del sinistro e l'eventuale contributo causale del condominio. L'ordinanza non decide ancora i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio mediante verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., nominando quale verificatore il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell'Università La Sapienza di Roma, con facoltà di delega e di avvalersi di collaboratori o specialisti. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, effettuare un sopralluogo, descrivere lo stato dei luoghi e documentarlo con planimetrie e fotografie, individuare catastalmente e toponomasticamente le aree e i relativi proprietari, accertare la posizione e i titoli del condominio sulla struttura muraria, verificare gli eventuali obblighi derivanti dagli artt. 30 e 31 del codice della strada e determinare le cause del crollo, indicando l'eventuale contributo causale del ricorrente. Le parti dovranno collaborare lealmente, saranno avvisate del sopralluogo con almeno dieci giorni di preavviso e potranno partecipare con propri consulenti. La bozza della relazione dovrà essere trasmessa entro il 30 ottobre 2026; le osservazioni delle parti potranno essere presentate nei successivi dieci giorni; la relazione definitiva dovrà essere depositata entro il 30 novembre 2026. Il condominio è onerato della notificazione dell'ordinanza al verificatore, dei contatti organizzativi e del pagamento provvisorio di un acconto di euro 2.500,00, salvo conguaglio. La fissazione della successiva udienza pubblica è riservata a un'apposita istanza dopo il deposito della relazione definitiva.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione e di disciplinarne l'oggetto, le modalità di svolgimento e gli adempimenti del verificatore.
art. 65 c.p.a.
Richiamato dall'ordinanza nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato dall'ordinanza insieme alle disposizioni sulla verificazione.
artt. 30 e 31 codice della strada
Costituiscono il parametro normativo per verificare l'eventuale sussistenza di obblighi del condominio in relazione alle caratteristiche funzionali della struttura muraria.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Richiamati nell'atto di comunicazione di avvio del procedimento impugnato; l'ordinanza non ne valuta nel merito la corretta applicazione.
artt. 19 e 20 c.p.a.
Richiamati per la disciplina applicabile allo svolgimento dell'attività del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici e fattuali relativi allo stato dei luoghi, alla titolarità dei beni e alle cause di un evento dannoso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., definendo puntualmente i quesiti e imponendo al verificatore di motivare le conclusioni sulla base degli atti, del sopralluogo e della documentazione acquisita.
- La verificazione può riguardare anche l'individuazione catastale e toponomastica delle aree, la titolarità dei beni e l'eventuale contributo causale delle parti, quando tali accertamenti siano necessari per stabilire la legittimità degli obblighi imposti dall'amministrazione.
- Nello svolgimento della verificazione le parti devono collaborare lealmente, possono assistere alle operazioni mediante consulenti tecnici di fiducia e devono poter presentare osservazioni sulla bozza della relazione prima del deposito dell'elaborato definitivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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