Sentenza del 23/02/2017 n. 1597 - Comm. Trib. Prov. Milano
ISCRIZIONE IPOTECARIA - PRESUPPOSTI - Illegittimità per mancata notifica intimazione di pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sostenendo che, essendo trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare preventivamente l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'iscrizione ipotecaria non deve essere necessariamente preceduta dall'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, anche quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella. Tale disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata entro l'anno dalla notifica della cartella, mentre l'ipoteca esattoriale è una misura cautelare finalizzata a garantire la riscossione e non costituisce un atto esecutivo in senso stretto.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
La norma si riferisce all'inizio dell'espropriazione forzata e non impone, per il solo decorso di un anno dalla notifica della cartella, la preventiva intimazione di pagamento quando l'agente proceda all'iscrizione di un'ipoteca, trattandosi di misura cautelare e non di atto esecutivo in senso stretto.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 è necessaria quando si intende avviare l'espropriazione forzata oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non necessariamente per l'iscrizione ipotecaria.
- L'ipoteca esattoriale ha natura cautelare e può essere distinta dagli atti propriamente esecutivi: il decorso del termine annuale non determina automaticamente l'illegittimità dell'iscrizione per mancata intimazione.
- Per valutare la legittimità di un'iscrizione ipotecaria occorre distinguere tra misure cautelari e procedure esecutive, verificando anche gli ulteriori requisiti e le garanzie procedurali eventualmente applicabili.
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