Regolamento (UE) 2023/1768
Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione del 14 luglio 2023 che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce il quadro tecnico-amministrativo per attestare la conformità di sistemi e componenti ATM/ANS, distinguendo tra certificazione, dichiarazione di conformità del progetto e dichiarazione di conformità. La disciplina è costruita su un approccio graduato in funzione della criticità delle apparecchiature e attribuisce all’EASA il ruolo centrale di autorità competente per certificazione, sorveglianza e specifiche dettagliate. Sono previsti un regime specifico per EGNOS, deroghe per talune aree remote, e regole transitorie per assicurare la continuità operativa delle apparecchiature già in servizio al momento dell’entrata in applicazione del nuovo quadro.
Norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di conformità di sistemi e componenti ATM/ANS (gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea).
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi ATM/ANS e ai componenti ATM/ANS, cioè alle apparecchiature utilizzate per la fornitura dei servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce con paesi terzi, con esclusione dei componenti di bordo disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012. Il regolamento individua i casi in cui è richiesta la certificazione, la dichiarazione di conformità del progetto o la dichiarazione di conformità, nonché le procedure di rilascio, sorveglianza e modifica. Prevede un regime particolare per EGNOS e deroghe per apparecchiature impiegate esclusivamente in aree limitate e remote al di fuori della regione EUR ICAO con basso traffico e confine solo con spazi aerei di paesi terzi; contiene inoltre disposizioni transitorie per apparecchiature già in servizio prima dell’entrata in vigore.
Regolamento delegato (UE) 2023/1768 sulle norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti ATM/ANS
Il regolamento dà attuazione al quadro del regolamento (UE) 2018/1139 nel settore ATM/ANS, con l’obiettivo di assicurare un livello elevato e uniforme di sicurezza e l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo. Il legislatore delegato adotta un modello a intensità crescente di controllo in funzione della criticità delle apparecchiature: certificazione per gli elementi più sensibili, dichiarazione di conformità del progetto per quelli intermedi e dichiarazione di conformità per i sistemi meno critici o integrati dal fornitore.
Ambito di applicazione e criteri di riparto
Il regolamento si applica ai sistemi e componenti ATM/ANS, con esclusione dei componenti di bordo disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012. La disciplina riguarda l’identificazione delle apparecchiature soggette a certificazione, a dichiarazione di progetto o a dichiarazione di conformità, nonché le procedure di rilascio, sorveglianza e modifica. La distinzione tra i tre regimi si fonda soprattutto sulla criticità per la sicurezza: le apparecchiature di supporto alle comunicazioni controllore-pilota e quelle di supporto all’ATC che incidono su separazione e prevenzione delle collisioni richiedono certificazione; le apparecchiature di supporto alle comunicazioni terra-terra e quelle di supporto alla navigazione o alla sorveglianza richiedono dichiarazione di conformità del progetto; le altre apparecchiature ATM/ANS e quelle a supporto di servizi ATC, comunicazione, navigazione, sorveglianza, gestione dello spazio aereo, gestione dei flussi, informazione aeronautica e meteorologia ricadono nella dichiarazione di conformità.
Ruolo dell’Agenzia e specifiche dettagliate
L’EASA è l’autorità competente per rilasciare certificati, accettare dichiarazioni di progetto e svolgere la sorveglianza dei relativi certificati e dichiarazioni. L’Agenzia deve anche stabilire e pubblicare le specifiche dettagliate utilizzabili per dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139, definire la base di certificazione, introdurre condizioni speciali se le specifiche ordinarie non sono adeguate e determinare il proprio livello di coinvolgimento nella verifica della conformità. Può inoltre affidare alcuni compiti a soggetti qualificati, a condizione che vi sia un accordo scritto che disciplini compiti, reporting, responsabilità e protezione delle informazioni.
Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS
Il certificato è rilasciato dall’Agenzia a tempo indeterminato e resta valido finché permangono i requisiti applicabili, l’approvazione dell’organizzazione e la conformità alla base di certificazione. La domanda deve includere un programma di certificazione dettagliato, con descrizione del progetto, configurazioni, limiti, proposta di base di certificazione, scomposizione in gruppi di attività e dati, valutazione del rischio di non conformità e calendario di progetto. L’Agenzia accetta la domanda, definisce il livello di coinvolgimento nelle verifiche e rilascia il certificato solo se la conformità è dimostrata e non emergono elementi che compromettano la sicurezza. Il certificato deve contenere limitazioni operative, istruzioni per il mantenimento dell’idoneità e la base di certificazione applicata.
Dichiarazione di conformità del progetto e dichiarazione di conformità
Per le apparecchiature intermedie, la dichiarazione di conformità del progetto è rilasciata da organizzazioni progettuali o produttive approvate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769. La dichiarazione deve elencare progetto, prestazioni, specifiche applicabili, documenti giustificativi, manuali, livelli di conformità e deroghe. Per le altre apparecchiature, la dichiarazione di conformità è rilasciata dal fornitore di ATM/ANS che integra i sistemi nel proprio sistema funzionale, oppure, su richiesta, da un’organizzazione approvata; essa attesta la conformità alle specifiche dettagliate emesse dall’Agenzia. Anche questi atti sono a tempo indeterminato, ma vengono meno se il quadro di conformità o l’approvazione del soggetto dichiarante viene meno, oppure se si verificano rischi o prestazioni inaccettabili.
EGNOS e deroghe per aree remote
Per le apparecchiature del sistema EGNOS, la dichiarazione di conformità del progetto è rilasciata dall’EUSPA, che è considerata organizzazione coinvolta nella progettazione o produzione. Il regolamento prevede che l’EUSPA consenta all’Agenzia l’accesso alle prove necessarie per verificare il mantenimento della conformità, secondo accordi specifici tra le due agenzie. Inoltre, per apparecchiature utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR ICAO, con basso volume di traffico e confine solo con spazio aereo di paesi terzi, non si applicano gli obblighi di certificazione o dichiarazione del progetto; in tali casi è sufficiente una dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 6.
Regime transitorio e continuità operativa
Il regolamento contiene una disciplina transitoria per le apparecchiature già munite di dichiarazioni CE ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2004 e già messe in servizio prima dell’entrata in vigore. In linea generale tali apparecchiature sono considerate già provviste del corrispondente certificato o dichiarazione del nuovo regime, salvo esito negativo della valutazione dell’Agenzia. L’Agenzia deve valutare entro cinque anni dall’entrata in vigore le apparecchiature interessate e pubblicarne gli esiti; eventuali misure correttive sono applicate dopo cinque anni, salvo criticità di sicurezza che impongano interventi immediati. Per alcune apparecchiature nuove, è consentita fino al 12 settembre 2028 la messa in servizio sulla base di una dichiarazione di conformità ex articolo 6; entro il 12 settembre 2030 l’Agenzia deve valutarle per confermare l’equivalenza ai requisiti del nuovo regime.
Obblighi di conservazione documentale, manutenzione e verifiche
Sia i titolari di certificati sia le organizzazioni che rilasciano dichiarazioni devono conservare e mettere a disposizione dell’Agenzia la documentazione tecnica, i disegni, i rapporti di prova e i fascicoli di ispezione. Devono inoltre redigere, conservare e aggiornare i manuali richiesti e fornire le istruzioni per la manutenzione agli utenti noti e, su richiesta, a chi ne abbia l’obbligo. L’Agenzia conserva poteri ampi di accesso, audit e verifica presso le organizzazioni interessate e, ove necessario, presso partner, fornitori e subappaltatori.
Direttive sulle apparecchiature ATM/ANS
L’Agenzia deve emanare una direttiva quando accerta una prestazione insufficiente o una condizione di non sicurezza/non interoperabilità dovuta a un difetto e vi sia rischio che il problema si presenti in altre apparecchiature. La direttiva deve identificare il problema, le apparecchiature interessate, le azioni richieste, i termini di esecuzione e la data di entrata in vigore. Il soggetto responsabile deve proporre la correzione, ottenerne l’approvazione e poi informare utenti e, se del caso, autorità competenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e riparto dei casi di attestazione
L’articolo 1 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni per la certificazione e la dichiarazione di conformità del progetto di sistemi e componenti ATM/ANS. Il regolamento disciplina l’identificazione delle apparecchiature soggette a certificazione, dichiarazione o dichiarazione di conformità; il rilascio dei certificati; il rilascio delle dichiarazioni di conformità del progetto da parte di organizzazioni approvate; il rilascio delle dichiarazioni di conformità da parte dei fornitori di ATM/ANS; e le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS emanate dall’Agenzia.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le "apparecchiature ATM/ANS" (componenti e sistemi ATM/ANS, esclusi i componenti di bordo), la "direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS" (atto dell’Agenzia che impone azioni correttive per condizioni di non sicurezza, non protezione o non interoperabilità), la rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e il "sistema funzionale".
Autorità competente e ruolo dell’Agenzia
L’articolo 3 attribuisce all’EASA la competenza per rilasciare i certificati, accettare le dichiarazioni di conformità del progetto e svolgere la sorveglianza dei certificati e delle dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5. La sorveglianza della dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore di ATM/ANS ex articolo 6 è invece affidata all’autorità competente per la certificazione e sorveglianza di quel fornitore. L’allegato I dettaglia gli obblighi dell’Agenzia, inclusa la possibilità di assegnare compiti a soggetti qualificati e di emanare direttive sulle apparecchiature.
Certificazione delle apparecchiature più critiche
L’articolo 4 impone il certificato dell’allegato II per le apparecchiature di supporto alle comunicazioni controllore-pilota e per le apparecchiature di supporto all’ATC quando consentono la separazione degli aeromobili o la prevenzione delle collisioni. Il certificato è rilasciato dall’Agenzia a tempo indeterminato e resta valido salvo perdita dei requisiti, mancanza di approvazione valida dell’organizzazione, non conformità alla base di certificazione, rinuncia o revoca. È prevista una deroga per apparecchiature usate esclusivamente in zone remote fuori dalla regione EUR ICAO, per le quali si applica invece la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6.
Dichiarazione di conformità del progetto
L’articolo 5 riguarda le apparecchiature di supporto alle comunicazioni terra-terra e quelle di supporto alla navigazione o alla sorveglianza. La dichiarazione di conformità del progetto è rilasciata da organizzazioni coinvolte nella progettazione o produzione e approvate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769. È a tempo indeterminato, ma viene meno se la conformità alle specifiche dettagliate non è più garantita, se l’organizzazione non rispetta più i requisiti o perde la sua approvazione, se le apparecchiature generano rischi o prestazioni inaccettabili, o se la dichiarazione è ritirata. Per EGNOS, la dichiarazione è rilasciata dall’EUSPA; l’EASA mantiene comunque un ruolo di supervisione sulla base di accordi specifici con l’EUSPA. È prevista una deroga per le apparecchiature usate esclusivamente in aree remote fuori dalla regione EUR ICAO, per le quali si applica l’articolo 6.
Dichiarazione di conformità da parte del fornitore
L’articolo 6 si applica alle apparecchiature non soggette a certificazione né a dichiarazione di conformità del progetto e, più in generale, alle apparecchiature che supportano servizi ATC, comunicazione, navigazione o sorveglianza, gestione dello spazio aereo, gestione dei flussi di traffico, informazione aeronautica o meteorologici. La dichiarazione conferma la conformità alle specifiche dettagliate emesse dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139. È rilasciata dal fornitore di ATM/ANS che integra le apparecchiature nel proprio sistema funzionale, oppure, su richiesta, da un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o produzione. Anche questa dichiarazione è a tempo indeterminato ma cessa al venir meno dei requisiti essenziali, dei requisiti del regolamento (UE) 2017/373 o in caso di revoca o ritiro.
Regime transitorio per apparecchiature già in servizio
L’articolo 7 disciplina la transizione dalle dichiarazioni CE rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2004. Le apparecchiature già in servizio prima dell’entrata in vigore sono, in linea generale, considerate dotate del corrispondente certificato o dichiarazione del nuovo regime, salvo esito negativo della valutazione dell’Agenzia. L’Agenzia deve valutare entro cinque anni dall’entrata in vigore le apparecchiature ricadenti nelle categorie di cui ai paragrafi 1, lettere a) e b), e pubblicarne i risultati; eventuali misure correttive risultanti dalla valutazione si applicano dopo cinque anni, salvo carenze con impatto sulla sicurezza, che richiedono applicazione immediata. Per alcune apparecchiature nuove o da mettere in servizio tra l’entrata in vigore e il 12 settembre 2028 è ammessa, in via transitoria, una dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell’articolo 6; l’Agenzia deve valutarle entro il 12 settembre 2030.
Obblighi dell’Agenzia: specifiche dettagliate, basi di certificazione e direttive
L’allegato I impone all’Agenzia di stabilire e pubblicare le specifiche dettagliate per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139. L’Agenzia definisce la base di certificazione, può introdurre "condizioni speciali" quando le specifiche non siano adeguate, determina il proprio livello di coinvolgimento nella verifica della dimostrazione di conformità e può assegnare compiti a soggetti qualificati con accordi formalizzati. Deve inoltre emanare direttive sulle apparecchiature ATM/ANS quando riscontri una condizione di non sicurezza, prestazioni insufficienti o non interoperabilità dovute a difetti che possano interessare anche altre apparecchiature.
Procedura di certificazione: domanda, valutazione e rilascio
L’allegato II disciplina la procedura per il certificato. Possono chiedere il certificato le persone fisiche o giuridiche titolari di un’approvazione dell’organizzazione di progettazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769. La domanda deve contenere descrizione dell’apparecchiatura, uso previsto, programma di certificazione, proposta di base di certificazione, scomposizione in gruppi di attività e dati, valutazione del rischio di non conformità e calendario del progetto. La domanda ha validità di cinque anni, prorogabile se necessario e accettato dall’Agenzia. Il certificato è rilasciato solo se la conformità è dimostrata, l’Agenzia non rileva non conformità e non sussistono elementi che compromettano la sicurezza.
Contenuto del certificato e gestione delle modifiche
Il certificato deve indicare limitazioni operative, scheda tecnica per il mantenimento dell’idoneità, base di certificazione applicabile e altre condizioni o limitazioni. Le modifiche di progetto o funzionalità che richiedano un esame completo della conformità impongono la richiesta di un nuovo certificato. Per le modifiche ordinarie, il titolare deve avere un sistema di classificazione tra modifiche lievi e rilevanti, e le modifiche devono essere approvate dall’Agenzia o gestite nell’ambito dei privilegi dell’organizzazione secondo le procedure previste.
Sorveglianza, documentazione e manutenzione delle istruzioni
Il titolare del certificato deve conservare e mettere a disposizione dell’Agenzia la documentazione progettuale, i disegni, i rapporti di prova e i fascicoli ispettivi. Deve redigere, conservare e aggiornare i manuali richiesti e fornire agli utenti noti e, su richiesta, agli altri soggetti tenuti a seguirle, le istruzioni per la manutenzione, incluse le modifiche. L’Agenzia può effettuare verifiche, accedere a impianti, documenti, dati e processi, e il titolare deve garantire accesso anche presso partner, fornitori e subappaltatori.
Procedura di dichiarazione di conformità del progetto
L’allegato III definisce la procedura per le organizzazioni approvate che possono rilasciare dichiarazioni di conformità del progetto. La dichiarazione, datata e firmata, deve includere descrizione del progetto e delle configurazioni, prestazioni nominali, attestazione di conformità alle specifiche applicabili e alle condizioni speciali, riferimenti ai documenti giustificativi, ai manuali, ai livelli di conformità e alle eventuali deroghe. Le organizzazioni possono modificare i progetti nell’ambito dei propri privilegi; se la modifica è tale da richiedere un’indagine completa di conformità, occorre attribuire una nuova designazione del modello.
Gestione delle direttive sulle apparecchiature e verifiche dell’Agenzia
Sia per i certificati sia per le dichiarazioni di progetto, quando l’Agenzia emana una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS, il soggetto interessato deve proporre un’azione correttiva e ottenerne l’approvazione, quindi rendere disponibili istruzioni e dati descrittivi agli utenti e, se del caso, alle autorità competenti. L’Agenzia può richiedere accesso completo a impianti, documenti, processi, dati e prove per verificare la conformità e il suo mantenimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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