Regolamento (UE) 2023/1465
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un pacchetto di sostegno finanziario di emergenza pari a 330 milioni di euro per alcuni Stati membri, destinato a compensare gli agricoltori colpiti dall’aumento dei costi di produzione, dal calo dei prezzi di mercato e da eventi meteorologici eccezionali. Prevede criteri di riparto per Stato membro, obblighi di trasferimento integrale del vantaggio economico agli agricoltori, possibilità di cofinanziamento nazionale fino al 200% e regole per evitare sovracompensazioni e distorsioni della concorrenza. Per il settore vitivinicolo consente inoltre di destinare risorse aggiuntive alla distillazione temporanea in caso di crisi, applicando in larga parte la disciplina settoriale già vigente.
Sostegno finanziario di emergenza dell’Unione a favore di alcuni settori agricoli e, per il vino, possibilità di finanziare distillazione temporanea in caso di crisi con risorse aggiuntive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a 22 Stati membri beneficiari: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Riguarda misure di sostegno eccezionale per agricoltori colpiti da difficoltà economiche nei settori allevamento, ortofrutticolo, vino, cereali e semi oleosi; per gli Stati che attuano programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, copre anche la distillazione temporanea in caso di crisi. Le spese sono ammissibili solo se i pagamenti agli agricoltori/beneficiari sono effettuati entro il 31 gennaio 2024. Le operazioni di distillazione finanziate a norma del regolamento possono essere attuate successivamente al 15 ottobre 2023. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario dell’Unione per contrastare l’impatto combinato dell’aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi agricoli, dell’inflazione alimentare e di eventi meteorologici avversi eccezionali. La Commissione inquadra l’intervento nell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che le criticità non siano adeguatamente affrontabili con gli strumenti ordinari degli articoli 219 e 220.
Contesto economico e settoriale
I considerando evidenziano che la pressione sui produttori agricoli deriva dalla pandemia di COVID-19, dalle tensioni geopolitiche, dall’aumento dei prezzi dell’energia e dei concimi e, più di recente, dal calo di molti prezzi agricoli. In alcuni Stati membri la situazione è aggravata da siccità e inondazioni, con effetti particolarmente rilevanti per cereali e semi oleosi, ortofrutta, luppolo, zootecnia e settore vitivinicolo.
Ambito soggettivo e riparto delle risorse
L’aiuto dell’Unione, pari complessivamente a 330.000.000 EUR, è destinato a 22 Stati membri: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. L’articolo 3, paragrafo 1, indica gli importi massimi per ciascuno Stato; i valori più elevati spettano a Spagna, Italia e Francia, mentre importi specifici sono previsti anche per Lettonia e Lituania in considerazione della crisi del settore lattiero-caseario.
Misure nazionali a favore degli agricoltori
Gli Stati membri beneficiari devono impiegare le somme ricevute per misure di compensazione delle perdite economiche degli agricoltori nei comparti più colpiti, in particolare allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi. La distribuzione dell’aiuto deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto dell’entità dei danni economici, e deve essere organizzata in modo da evitare distorsioni della concorrenza e del mercato. Se l’aiuto non è pagato direttamente agli agricoltori, il vantaggio economico deve essere trasferito integralmente ai beneficiari finali.
Termine di utilizzo delle risorse e disciplina finanziaria
Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 gennaio 2024. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, la data di entrata in vigore del regolamento costituisce il fatto generatore del tasso di cambio. La misura può essere cumulata con altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR, ma deve restare ferma l’esigenza di evitare sovracompensazioni.
Sostegno supplementare nazionale
Gli Stati membri possono integrare l’aiuto UE con un sostegno nazionale supplementare fino al 200% dell’importo assegnato. Tale facoltà è subordinata al rispetto di criteri oggettivi e non discriminatori e alla condizione che i pagamenti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza né eccessi di compensazione. Il sostegno nazionale supplementare deve essere anch’esso versato entro il 31 gennaio 2024.
Regime speciale per il settore vitivinicolo
Per gli Stati membri che attuano programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, il regolamento consente di destinare le dotazioni assegnate alla misura di distillazione temporanea in caso di crisi prevista dal regolamento delegato (UE) 2023/1225. Le operazioni di distillazione finanziate dal presente atto possono essere effettuate dopo il 15 ottobre 2023 e, per esse, continuano ad applicarsi numerose disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Anche per tali operazioni è ammesso un sostegno nazionale aggiuntivo fino al 200%.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio
Gli Stati membri beneficiari devono trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2023, informazioni dettagliate sulle misure previste e sui criteri applicati, sugli effetti attesi, sulle azioni di controllo e sulle previsioni di spesa mensili fino al 31 gennaio 2024. Entro il 15 giugno 2024 devono poi notificare gli importi effettivamente versati, la ripartizione tra aiuto dell’Unione e aiuto nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Finalità e base giuridica
La Commissione adotta la misura ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che le difficoltà economiche descritte costituiscano problemi specifici non affrontabili adeguatamente con gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento. La misura risponde a un contesto di forte pressione sui costi di produzione, calo dei prezzi agricoli, inflazione alimentare ed eventi meteorologici avversi eccezionali.
Aiuto dell’Unione e Stati membri beneficiari
L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione 330.000.000 EUR a favore di 22 Stati membri. Gli importi individuali sono fissati all’articolo 3, paragrafo 1, e variano da 240.896 EUR per Malta a 81.082.911 EUR per la Spagna; per l’Italia è previsto un importo di 60.547.380 EUR. I riparti tengono conto del peso del settore agricolo e, per Spagna, Italia e Portogallo, dell’impatto degli eventi meteorologici avversi; per Lettonia e Lituania, della particolare difficoltà del settore lattiero-caseario.
Misure nazionali di sostegno agli agricoltori
Gli Stati membri devono usare gli importi assegnati per misure di compensazione delle perdite economiche nei settori più colpiti, come allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi. Le misure devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori, tenere conto delle perdite subite e non provocare distorsioni del mercato o della concorrenza. Se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico deve essere trasferito integralmente a loro.
Termine di ammissibilità della spesa e tasso di cambio
Le spese degli Stati membri sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 gennaio 2024. Per gli Stati membri che non adottano l’euro, la data di entrata in vigore del regolamento costituisce il fatto generatore del tasso di cambio ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Cumulabilità con altri fondi PAC
Le misure del regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Gli Stati membri devono comunque evitare sovracompensazioni e tenere conto di altri strumenti nazionali, dell’Unione o privati che coprano le stesse perdite economiche.
Sostegno supplementare nazionale
Gli Stati membri beneficiari possono concedere sostegno supplementare nazionale fino al 200% dell’importo dell’Unione. Il sostegno aggiuntivo deve rispettare criteri oggettivi e non discriminatori e non deve generare distorsioni del mercato o della concorrenza né sovracompensazioni. Tale sostegno deve essere versato entro il 31 gennaio 2024.
Distillazione temporanea in caso di crisi per il settore vitivinicolo
Gli Stati membri che attuano programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo possono usare le dotazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225. La misura si applica alle stesse condizioni e requisiti previsti da tale regolamento, salvo l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 6, primo comma. Le operazioni finanziate possono essere attuate dopo il 15 ottobre 2023 e restano applicabili, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei regolamenti delegati/di esecuzione richiamati. È inoltre ammesso un sostegno supplementare nazionale fino al 200%.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione
Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la descrizione delle misure, i criteri di riparto, l’effetto atteso, le verifiche previste, le misure contro distorsioni e sovracompensazioni, la previsione mensile dei pagamenti fino al 31 gennaio 2024, il livello di sostegno supplementare nazionale e le azioni di controllo dell’ammissibilità e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 15 giugno 2024 devono notificare gli importi totali versati per ciascuna misura, la ripartizione tra aiuto UE e nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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