Regolamento (UE) 2023/1479
Regolamento (Euratom) 2023/1479 del Consiglio del 14 luglio 2023 recante le modalità d’esercizio dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’esercizio, nell’ordinamento Euratom, dei diritti derivanti dall’accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito. In particolare, stabilisce procedure e competenze per adottare misure unilaterali di sospensione o cessazione della partecipazione britannica a programmi o attività Euratom, quando ciò sia consentito dagli articoli 718 e 719 dell’accordo. La Commissione è l’autorità competente ad adottare e modificare tali misure mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di comitato e con possibilità di adozione urgente. È inoltre previsto un riesame entro il 9 agosto 2028.
Stabilisce le modalità di esercizio, da parte della Comunità Euratom, dei diritti previsti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito per adottare misure unilaterali in materia di partecipazione ai programmi Euratom.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure che la Comunità può adottare, ai sensi degli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, riguardo alla sospensione o cessazione dell’applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità, o a parti di essi. Il regolamento disciplina le modalità interne di adozione e attuazione di tali misure da parte della Commissione, con coinvolgimento degli Stati membri tramite il comitato "Regno Unito". È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (Euratom) 2023/1479 del Consiglio: modalità di esercizio dei diritti Euratom nell’ambito dell’accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito
Il regolamento definisce il quadro procedurale interno con cui la Comunità Euratom può esercitare i propri diritti derivanti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. Il contesto è quello della partecipazione britannica a programmi e attività Euratom, in particolare disciplinata dalla parte quinta dell’accordo, e della possibilità per le parti di adottare misure unilaterali nei casi previsti dagli articoli 718 e 719 dell’accordo.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento risponde all’esigenza di consentire una reazione rapida, proporzionata ed effettiva in caso di necessità di tutela degli interessi della Comunità nell’attuazione dell’accordo. I considerando precisano che le misure devono essere limitate a quanto strettamente necessario e rispettare le condizioni poste dall’accordo, oltre a garantire un coinvolgimento pieno degli Stati membri. Viene inoltre chiarito che le modalità introdotte prevalgono su eventuali disposizioni del diritto Euratom che disciplinino la stessa materia.
Ambito materiale: sospensione e cessazione della partecipazione ai programmi
Il nucleo applicativo riguarda due categorie di misure:
- la sospensione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità, o a parti di essi;
- la cessazione dell’applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità, o a parti di essi.
Tali misure possono essere adottate solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Competenze della Commissione e requisiti sostanziali
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare e attuare le misure mediante atti di esecuzione. La Commissione deve operare nel rispetto di tre criteri sostanziali:
- proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti;
- efficacia nel mantenere l’equilibrio tra diritti e obblighi relativi alla partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione;
- conformità ai criteri specifici stabiliti nell’accordo.
Il potere attribuito alla Commissione è espressamente fatto salvo rispetto alle disposizioni del diritto Euratom adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom.
Modifica, sospensione e abrogazione delle misure
La Commissione non solo può adottare le misure iniziali, ma anche modificarle, sospenderle o abrogarle. Quando adotta una sospensione, l’atto di esecuzione deve indicarne, se necessario, il periodo di validità. Questo assetto consente un adeguamento flessibile delle risposte dell’Unione/Euratom all’evoluzione della situazione con il Regno Unito.
Ruolo degli Stati membri e informazione al Consiglio
Il regolamento prevede un coinvolgimento degli Stati membri: se uno o più di essi manifestano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi interessati. Se la Commissione non accoglie la richiesta, deve informare tempestivamente il Consiglio delle ragioni del diniego.
I considerando richiamano inoltre l’esigenza che il Consiglio sia informato in modo permanente, regolare e tempestivo su attuazione degli accordi, difficoltà, eventuali violazioni, possibili risposte e seguito delle misure adottate.
Procedura di adozione: regolamento (UE) n. 182/2011
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito", qualificato come comitato ai sensi di tale regolamento.
Nei casi di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, ricorrendo alla procedura richiamata dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.
Riesame e durata dell’assetto normativo
Entro il 9 agosto 2028 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento. La relazione deve essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative pertinenti. Il considerando relativo al riesame evidenzia la necessità di verificare se il regolamento continui a rispondere allo scopo perseguito.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e misure coperte
L’articolo 1 stabilisce le modalità e procedure per l’esercizio effettivo e tempestivo dei diritti della Comunità ai fini dell’attuazione dell’accordo UE-Euratom-Regno Unito. Il regolamento si applica in particolare alla sospensione dell’applicazione del protocollo I in relazione a uno o più programmi o attività della Comunità, o a parti di essi, nonché alla cessazione di tale applicazione, nei casi previsti dagli articoli 718 e 719 dell’accordo.
Potere della Commissione e criteri sostanziali
L’articolo 2 attribuisce alla Commissione il potere di adottare e attuare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Le misure devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti, efficaci nel mantenere l’equilibrio tra diritti e obblighi relativi alla partecipazione del Regno Unito ai programmi dell’Unione e conformi ai criteri specifici dell’accordo. Il potere della Commissione si esercita fatte salve le disposizioni del diritto Euratom adottate in virtù degli articoli 7, 47 e 48 del trattato Euratom.
Modifica, sospensione o abrogazione delle misure
La Commissione può modificare, sospendere o abrogare le misure relative alla sospensione dell’applicazione del protocollo I mediante atti di esecuzione. Gli atti indicano, se del caso, il periodo di validità della sospensione.
Richiesta degli Stati membri
Se uno o più Stati membri nutrono una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o ai programmi interessati. Se la Commissione non accoglie la richiesta, deve informare tempestivamente il Consiglio delle motivazioni.
Procedura di comitato e urgenza
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011, con assistenza del comitato "Regno Unito". Nei casi di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza richiamata dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Riesame periodico
Entro il 9 agosto 2028 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative pertinenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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