Regolamento (UE) 2023/2049
Regolamento delegato (UE) 2023/2049 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per allinearlo alla decisione MC-4/3 adottata nell’ambito della convenzione di Minamata. In particolare, inserisce nuovi prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, con conseguente divieto di esportazione, importazione e fabbricazione a decorrere dal 31 dicembre 2025. L’intervento è tecnico e di recepimento, ma ha rilievo pratico per i settori interessati, anche ai fini della compliance doganale, produttiva e commerciale.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, ampliando l’elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852, con effetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e nel SEE. L’intervento riguarda operatori che fabbricano, importano o esportano tali prodotti, nonché i soggetti che li immettono sul mercato o li utilizzano nei casi in cui il regolamento di base ne vieti la circolazione. Restano ferme le esclusioni già previste dal regolamento (UE) 2017/852 per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e per i prodotti utilizzati per ricerca, taratura della strumentazione o come campione di riferimento.
Regolamento delegato (UE) 2023/2049: aggiornamento dell’elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio
Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per allineare l’ordinamento dell’Unione agli sviluppi della convenzione di Minamata. L’intervento recepisce la decisione MC-4/3 della conferenza delle parti, che ha ampliato l’elenco internazionale dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a eliminazione progressiva.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica richiamata è l’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/852. Nei considerando si chiarisce che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione dei prodotti con aggiunta di mercurio elencati nell’allegato II sono vietate dalle date ivi previste, salvo alcune eccezioni già previste per usi militari o di protezione civile, per la ricerca, per la taratura degli strumenti e per i campioni di riferimento.
Collegamento con la convenzione di Minamata
Il regolamento si colloca nel quadro della convenzione di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16 agosto 2017 e conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio. La convenzione, all’articolo 4, paragrafo 1, vieta fabbricazione, importazione ed esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio inseriti nella parte I dell’allegato A dopo la relativa data di eliminazione progressiva, e al paragrafo 8 impone una revisione dell’allegato A entro cinque anni dall’entrata in vigore.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852
L’allegato del regolamento delegato inserisce nuove voci nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852, fissando per tutte la stessa data di decorrenza del divieto: 31 dicembre 2025.
Le nuove categorie sono:
- lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore;
- lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per display elettronici non incluse nella voce 6;
- dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici, in particolare trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, con eccezione dei dispositivi installati in attrezzature su larga scala o usati per misurazioni di alta precisione quando non esistono alternative adeguate prive di mercurio;
- altri prodotti con aggiunta di mercurio, cioè pompe da vuoto a mercurio, equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, pellicole e carta per fotografia, propellente per satelliti e veicoli spaziali.
Impatti operativi per gli operatori economici
Dal punto di vista pratico, il regolamento comporta che gli operatori che producono, importano o esportano i prodotti interessati devono considerare il divieto a partire dal 31 dicembre 2025. Per il settore industriale e commerciale ciò implica l’aggiornamento delle verifiche di conformità, della documentazione tecnica e delle catene di approvvigionamento, in coerenza con il regime del regolamento (UE) 2017/852.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato.
Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio vietati dal 31 dicembre 2025
Nell’allegato II, parte A, sono inseriti nuovi prodotti soggetti al divieto di esportazione, importazione e fabbricazione a decorrere dal 31.12.2025, tra cui: lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore; lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) per display elettronici non incluse nella voce 6; trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione; pompe da vuoto a mercurio; equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote; pellicole e carta per fotografia; propellente per satelliti e veicoli spaziali.
Eccezioni già previste dal regolamento di base
Il considerando 1 richiama che il divieto generale dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852 non si applica ai prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e ai prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o come campione di riferimento.
Allineamento alla convenzione di Minamata
Il regolamento è adottato per adeguare il diritto UE alla decisione MC-4/3 della conferenza delle parti della convenzione di Minamata, che ha modificato la parte I dell’allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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