Regolamento (UE) 2023/1464
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nella disciplina REACH una nuova restrizione per formaldeide e sostanze che rilasciano formaldeide, fissando limiti di emissione per articoli e veicoli stradali. La misura nasce dalla valutazione del rischio per la salute umana, in particolare per l’esposizione per inalazione negli ambienti chiusi, e tiene conto sia del profilo tossicologico della sostanza sia degli impatti socioeconomici. Il testo stabilisce valori limite differenziati, specifiche condizioni di prova e una serie di esclusioni e deroghe mirate, con applicazione differita nel tempo.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione armonizzata per formaldeide e sostanze che rilasciano formaldeide in articoli e veicoli stradali.
Ambito di applicazione
Si applica agli articoli immessi sul mercato nell’Unione e ai veicoli stradali immessi sul mercato nell’Unione quando, nelle condizioni di prova previste, rilasciano formaldeide oltre i valori limite fissati. La disciplina copre in particolare mobili, articoli a base di legno, altri articoli che emettono formaldeide e veicoli stradali, con esclusioni per articoli in cui la formaldeide è solo naturalmente presente nei materiali, articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto, articoli da costruzione fuori dall’involucro edilizio e dalla barriera al vapore, usi esclusivamente industriali o professionali senza esposizione del pubblico, articoli già soggetti alla voce 72, biocidi, dispositivi medici, DPI, articoli a contatto con alimenti e articoli usati; per i veicoli restano esclusi quelli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale senza esposizione del pubblico e i veicoli usati. Sono inoltre previste differenti date di applicazione: 6 agosto 2026 per gli articoli e 6 agosto 2027 per i veicoli stradali.
Formaldeide e prodotti che rilasciano formaldeide: restrizione REACH
Il regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per introdurre una restrizione armonizzata sulla formaldeide e sulle sostanze che rilasciano formaldeide. La misura si fonda sulla valutazione del rischio per la salute umana svolta nell’ambito della procedura REACH, tenendo conto delle conclusioni dell’ECHA, del profilo cancerogeno e sensibilizzante della sostanza e delle ricadute socioeconomiche della restrizione.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione considera che l’esposizione del pubblico alla formaldeide rilasciata da articoli e dall’interno dei veicoli stradali presenti un rischio inaccettabile per la salute umana, soprattutto per inalazione in ambienti chiusi. Il regolamento mira quindi a ridurre tale esposizione attraverso limiti di emissione misurati secondo condizioni armonizzate, in modo da garantire un’applicazione uniforme nel mercato interno.
Ambito della restrizione
La nuova voce 77 si applica agli articoli immessi sul mercato e ai veicoli stradali, distinguendo tra due gruppi di prodotti:
- mobili e articoli a base di legno, soggetti al limite di 0,062 mg/m3;
- altri articoli, soggetti al limite di 0,080 mg/m3;
- veicoli stradali, soggetti al limite di 0,062 mg/m3 all’interno dell’abitacolo.
Per gli articoli, il divieto riguarda l’immissione sul mercato dal 6 agosto 2026; per i veicoli stradali la data è il 6 agosto 2027. La disciplina opera solo se, nelle condizioni di prova previste, la formaldeide rilasciata o presente all’interno supera i valori limite fissati.
Esclusioni ed esclusioni settoriali
Il regolamento esclude espressamente diversi casi, al fine di evitare sovrapposizioni con altre normative o di limitare la disciplina ai casi di effettiva esposizione del pubblico. In particolare non rientrano nel campo di applicazione:
- gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che la rilasciano sono presenti esclusivamente in natura nei materiali di produzione;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
- gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente all’esterno dell’involucro edilizio e della barriera al vapore, se non emettono formaldeide nell’aria interna;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, purché non comportino esposizione del pubblico;
- gli articoli già soggetti alla voce 72 dell’allegato XVII REACH;
- i biocidi, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale, già disciplinati da regolamenti settoriali dell’Unione;
- gli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- gli articoli usati.
Per i veicoli stradali sono escluse le categorie destinate esclusivamente all’uso industriale o professionale, salvo esposizione del pubblico, e i veicoli usati.
Regole di misurazione e prova
L’appendice 14 dell’allegato XVII introduce regole tecniche dettagliate per la verifica della conformità. Per gli articoli, la misurazione avviene in camera di prova con parametri standardizzati su temperatura, umidità relativa, fattore di carico, ricambio d’aria e modalità di campionamento e analisi. La prova deve essere sufficientemente lunga da consentire la determinazione della concentrazione allo stato stazionario, ma non può superare 28 giorni.
Se il metodo standard non è disponibile o non è adatto per uno specifico articolo, possono essere utilizzati dati derivanti da metodi di prova con condizioni diverse, purché esista una correlazione scientificamente valida con le condizioni di riferimento.
Per i veicoli stradali la concentrazione di formaldeide va misurata in modalità ambiente secondo le norme ISO 12219-1 o ISO 12219-10, con applicazione del risultato ai fini della verifica di conformità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Inserimento della nuova voce 77 nell’allegato XVII REACH
Viene aggiunta la voce 77 relativa a formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8) e alle sostanze che rilasciano formaldeide, introducendo una restrizione di immissione sul mercato per articoli e veicoli stradali che superano specifici limiti di concentrazione/emissione.
Limiti di emissione per gli articoli
Dal 6 agosto 2026 non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli che, nelle condizioni di prova dell’appendice 14, rilasciano formaldeide in concentrazione superiore a 0,062 mg/m3 per mobili e articoli a base di legno, ovvero 0,080 mg/m3 per gli altri articoli.
Esclusioni dall’ambito della restrizione per gli articoli
Sono esclusi gli articoli in cui formaldeide o sostanze che la rilasciano sono presenti solo naturalmente nei materiali, gli articoli per uso esclusivamente all’aperto, gli articoli da costruzione fuori dall’involucro edilizio e dalla barriera al vapore che non emettono formaldeide nell’aria interna, gli articoli per uso esclusivamente industriale o professionale se non vi è esposizione del pubblico, gli articoli soggetti alla voce 72, i biocidi del regolamento (UE) n. 528/2012, i dispositivi medici del regolamento (UE) 2017/745, i DPI del regolamento (UE) 2016/425, gli articoli a contatto con alimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 e gli articoli usati.
Limite di emissione per i veicoli stradali
Dal 6 agosto 2027 non è ammessa l’immissione sul mercato di veicoli stradali che, nelle condizioni di prova dell’appendice 14, presentano una concentrazione di formaldeide all’interno superiore a 0,062 mg/m3.
Esclusioni per i veicoli stradali
La restrizione non si applica ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, salvo il caso in cui la concentrazione interna comporti esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili, né ai veicoli usati.
Condizioni e metodi di prova per gli articoli
L’appendice 14 stabilisce condizioni di riferimento cumulative per la misurazione in camera di prova: temperatura 23 ± 0,5 °C, umidità relativa 45 ± 3 %, fattore di carico 1 ± 0,02 m2/m3 per i pannelli a base di legno, con possibilità di usare altri fattori di carico per altri materiali/prodotti quando quello standard sia irrealistico in condizioni prevedibili, ricambio d’aria 1 ± 0,05 h-1, procedimento analitico adeguato, metodo adeguato di selezione dei campioni, misurazioni almeno due volte al giorno con intervallo minimo di 3 ore, durata della prova fino alla determinazione dello stato stazionario e comunque non oltre 28 giorni. È ammesso l’uso di dati ottenuti con metodi diversi se esiste una correlazione scientificamente valida con le condizioni di riferimento.
Condizioni e metodi di prova per i veicoli stradali
Per autoveicoli, autocarri e autobus la concentrazione di formaldeide va misurata in modalità ambiente secondo la norma ISO 12219-1 o la ISO 12219-10, e il dato misurato serve a verificare il rispetto del valore limite di 0,062 mg/m3.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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